Gli impianti solari a terra sono assimilabili a fabbricati di interesse pubblico e pertanto dovrebbero esentati da pagar l’Imposta Comunale Immobili
Un nuovo approfondimento della questione viene fornito da due studi (Studio n. 221-2011/C – Studio n. 35-2011/T) del Notariato secondo cui gli impianti a terra rientrerebbero nella categoria dei beni immobili in quanto “l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale”. Riguardo ai terreni, si sottolinea che, “la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura ‘edificabile’ del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell’assimilabilità alle ‘aree urbane’. Quanto all’imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione da detta imposta”.