Direttiva RED III, cosa cambia per le rinnovabili 2030?

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il testo che passa ora nelle mani del Consiglio per l’ultimo ok formale, prima della pubblicazione in Gazzetta. Ecco le principali novità della Direttiva Rinnovabili dai target 2030 alla semplificazione delle autorizzazioni

Direttiva RED III
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Le nuove norme UE sulle energie rinnovabili 2030

(Rinnovabili.it) – Entro il 2030 gli Stati membri devono provvedere che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia sia “almeno” pari al 42,5%. Ma impegnandosi collettivamente a raggiungere il 45%. Questo il punto di partenza della nuova Direttiva RED III (Renewable Energy Directive), il provvedimento di modifica della Direttiva europea sulle energie rinnovabili 2018/2001 (RED II). Il testo ha finalmente una formulazione definitiva, frutto dell’accordo raggiunto a marzo tra Parlamento e Consiglio dell’UE, e votato ieri nell’aula a Strasburgo. Prima della Pubblicazione in Gazzetta, anche il Consiglio dovrà adottarlo formalmente ma non son previsti altri “colpi di scena” o scontri, come quello che hanno bloccato la RED III nei mesi scorsi.

 Vediamo dunque quali sono le novità dell’atto che i paesi UE dovranno recepire nelle rispettive legislazioni nazionali. 

I principali target della Direttiva Rinnovabili RED III

L’elemento cardine è ovviamente il nuovo target per le rinnovabili 2030 sul consumo finale di energia dell’UE. La direttiva RED III porta l’obiettivo al 42,5% dal 32% richiesto dalla RED II. Chiedendo nello stesso tempo un impegno per il 45% da implementare attraverso ulteriori contributi volontari nazionali o attraverso misure paneuropee. E fissando un target indicativo per le “tecnologie innovative” delle rinnovabili pari ad almeno il 5% della nuova capacità verde installata entro la fine del decennio. In altre parole il 5 per cento di ogni aggiunta annuale dovrà appartenere ad una tecnologia che migliori, “almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile” o che ne rende sfruttabile una “non pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio”.

Parte dell’attenzione è rivolta anche alla collaborazione. Ecco perché entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Paese UE dovrà concordare l’istituzione di un quadro di cooperazione su progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da FER. Recita il testo: “entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri si adoperano per concordare l’istituzione di almeno due progetti comuni; entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh si adoperano per concordare l’istituzione di un terzo progetto comune”.

Direttiva RED III, i target di settore

Nel settore dei trasporti, la RED III stabilisce una quota di energia rinnovabile nel consumo finale pari ad almeno il 29% entro il 2030; o in alternativa una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra del 14,5% entro la stessa data. In questo contesto, ogni Stato membro dovrà fissare un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che la quota combinata di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica  (RFNBO) nell’energia del comparto sia pari ad almeno l’1% nel 2025 e al 5,5% nel 2030. Inoltre i Paesi UE con porti marittimi dovrebbero garantire che a partire dal 2030 la quota di RFNBO sulla quantità totale di energia fornita al settore del trasporto navale sia almeno pari all’1,2%.

 Per la prima volta il provvedimento definisce un obiettivo rinnovabile vincolante per il settore del riscaldamento e raffrescamento: un aumento annuo di 0,8 punti percentuali della quota verde nei consumi fino al 2026 e di 1,1 punti percentuali dal 2026 al 2030. Il testo della RED III comprende anche obiettivi per diversi settori dell’economia:

  • Energie rinnovabili nel teleriscaldamento e teleraffreddamento: +2,2 punti percentuali tra il 2021 e il 2030 (indicativo)
  • Energie rinnovabili negli edifici: 49% (indicativo)
  • Rinnovabili nell’industria: 1,6 punti percentuali all’anno fino al 2030 (indicativo).

Iter autorizzativi semplificati per le rinnovabili 2030

Per non mancare il bersaglio, il provvedimento tenta di accelerare le procedure autorizzative. Secondo la nuova direttiva rinnovabili 2030, le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici situati nelle cosiddette “aree di riferimento per le rinnovabili“. Per il repowering, la realizzazione di nuovi impianti sotto i 150 kWp o sistemi di stoccaggio co-ubicati la deadline si abbassa a 6 mesi (sempre se collocati in tale aree). La tempistica si allunga, invece, fino ai due anni per i progetti offshore. E al di fuori di tali zone, il processo non potrà superare i 2 anni, tre nel caso di impianti rinnovabili offshore. 

Per gli impianti solari con capacità pari o inferiore a 100 kW, la direttiva RED 3 prevede che il processo di autorizzazione non duri più di un mese, anche per gli autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile. “In caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, a seguito della presentazione di una domanda completa, l’autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l’energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione“. Per l’installazione di pompe di calore la procedura di rilascio delle autorizzazioni non può richiedere più di un mese, se l’impianto ha una potenza inferiore a 50 MW, tre mesi del caso di pompe di calore geotermiche.

Focus sulla biomassa

La nuova direttiva rinnovabili 2030 stabilisce che gli Stati membri progettino i regimi di sostegno per l’energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in modo da evitare l’incentivazione di percorsi non sostenibili. In altre parole dovranno garantire che la biomassa legnosa sia utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale seguendo un preciso ordine di priorità: prodotti a base di legno; b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno; c) riutilizzo; d) riciclaggio; e) bioenergia; e f) smaltimento. Sono previste deroghe solo  laddove sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

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