
Nessuno stop per i diesel Euro 5 ancora per un anno. Lo chiede l’emendamento al DL Infrastrutture approvato dalle Commissioni Ambienti e Trasporti alla Camera.
A comunicarlo il MIT esprimendo “grande soddisfazione” da parte del Ministro Matteo Salvini. La nuova norma rinvia al primo ottobre 2026 – e non più al primo ottobre 2025 – il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5.
Inoltre è stata rivista anche la limitazione ai comuni: da 30mila a 100mila abitanti è il limite per la circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni, come scritto nell’emendamento presentato dalla Lega.
Dopo il primo ottobre 2026, le Regioni potranno prescindere dall‘inserimento della limitazione strutturale alla circolazione degli Euro 5 nei piani di qualità dell’aria. Come? Mediante l’adozione di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.
Nell’emendamento si prevede infine che le Regioni, qualora lo ritengano necessario, possano introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” anche prima del termine del primo ottobre 2026, mediante l’aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.
Riportiamo integralmente il testo dell’emendamento a prima firma Riccardo Molinari (Lega):
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000»;
b) al quarto periodo, sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» e le parole: «dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2026»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall’inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell’aria di cui al comma 1 mediante l’adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l’aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi».












