Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il Decreto Legge del 21 maggio 2025, n. 73 si appresta ad iniziare l’iter parlamentare. Nel testo inserite modifiche chiave alle "zone di accelerazione" per gli impianti a fonti rinnovabili

Aree industriali tra le zone di accelerazione
Al via questa settimana l’iter di conversione del DL Infrastrutture 2025 (Decreto-Legge del 21 maggio 2025, n. 73), il provvedimento approvato lo scorso 19 maggio in Consiglio dei Ministri. Il testo, che reca misure urgenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche e la gestione dei contratti pubblici, è approdato alla Camera dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E già domani potrebbe essere incardinato nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera.
Nei suoi 17 articoli e tre allegati, un capitolo viene anche riservato alle energie rinnovabili. Nel dettaglio il testo modifica quanto definito nel Testo Unico FER (Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190) in riferimento alle cosiddette zone di accelerazione.
Di cosa si tratta? Di aree individuate a monte come “adatte” alla rapida messa in funzione di impianti. Come descritte dal TU “zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi”.
Cosa prevede il DL Infrastrutture 2025?
Il nuovo decreto aggiorna la definizione di zone di accelerazione includendo anche aree industriali che rientrano nella mappa dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), pubblicata proprio in questi giorni.
A Regioni e Province autonome è chiesto di comunicare al GSE nei prossimi giorni possibili disallineamenti cartografici delle aree industriali sui loro territori, con l’obiettivo di correggere eventuali errori di mappatura.
Recita il testo:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo.
Cosa cambia nei Piani Regionali?
Il DL Infrastrutture specifica anche che i Piani regionali per le zone di accelerazione terrestri debbono includere le aree individuate secondo le nuove specifiche. Non solo. Le stesse amministrazioni dovranno dovranno sottoporre le proposte di Piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) entro il 31 agosto 2025. Per snellire le tempistiche La procedura si svolgerà con i termini procedurali ridotti della metà.
Tuttavia in caso di sforamento della deadline o di mancata adozione del Piano entro i termini previsti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) potrà proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.
In ogni caso viene ribadito che Regioni e Province autonome possono indicare anche altre aree per impianti a fonti rinnovabili, stoccaggio e altre opere nei loro Piani, oltre a quelle identificate dalle nuove prescrizioni del DL Infrastrutture. Qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.