Anche la Regione Marche inizia l’iter di definizione delle ulteriori aree idonee: nel testo approvato il 19 ottobre dalla Giunta. Focus sulle aree di crisi industriale complessa e sull’ambiente costruito, mentre quelle zone agricole vengono vincolate all’autoconsumo

Ass. Bugaro: “Dobbiamo raggiungere gli obiettivi assegnati”
Con 2,3 GW di impianti rinnovabili da installare entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020 e una potenza messa a terra finora di 721 MW (dato di fine agosto 2026), le Marche appaiono quasi perfettamente in linea con il proprio obiettivo di burden sharing. Il quasi è d’obbligo dal momento che rispetto alla tabella di marcia ipotizzata il ritmo è leggermente più lento del previsto. Ma una poderosa mano potrebbe arrivare dalla futura nuova legge Aree Idonee delle Marche, su cui la Giunta Acquaroli ha da poco deliberato.
Nella seduta di ieri 19 ottobre l’amministrazione territoriale ha approvato la proposta di legge dedicata: 7 articoli finalizzati a definire le ulteriori superfici idonee a livello regionale ma anche la disciplina di monitoraggio e le disposizioni transitorie per regolare i procedimenti in corso.
“Le Marche devono contribuire agli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili attraverso una programmazione capace di tenere insieme sicurezza energetica, competitività delle imprese e tutela del territorio”, ha commentato a valle dell’approvazione l’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia, Giacomo Bugaro. “Le nostre colline, le montagne, il paesaggio rurale e il patrimonio storico costituiscono una ricchezza che deve accompagnare ogni scelta. La proposta di legge nasce per dare una direzione chiara a questo percorso”.
Le aree idonee (e non) nelle Marche
Il testo approvato dalla Giunta non definisce esplicitamente una lista di aree non idonee ma esclude a priori le zone naturali protette, i siti Natura 2000, le zone umide d’importanza internazionale e quelle con prescrizioni di base permanenti del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) vigente.
Cosa invece è ritenuto idoneo? Scorporando momentaneamente dall’elenco le aree agricole, che hanno un capitolo a parte, sono aree idonee nelle Marche:
- Le aree di crisi industriale complessa ma ammettendo nelle zone residenziali e turistiche solo impianti fino a 50 kW.
- Le aree industriali, artigianali, commerciali, direzionali, logistiche e data center ma solo per impianti eolici < 60 kW e idroelettrici < 100 kW.
- Le superfici e gli immobili appartenenti al patrimonio, disponibile e indisponibile, della Regione, degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca.
- Le cave dismesse.
- Le aree portuali e retro-portuali ma solo per il fotovoltaico e l’energia dal moto ondoso (escluse le zone di interazione tra porto e città).
- Gli impianti sportivi e le relative pertinenze.
- Le coperture di immobili agricoli e strutture aziendali agricole.
Aree agricole idonee
Quando l’attenzione si sposta sui campi, il pdl Aree agricole delle Marche si muove con cautela. Il testo fa salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, secondo cui è sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici avanzati. Per il resto definisce idonee le aree interne agli stabilimenti agricoli, a patto che la potenza totale (a terra più quella eventualmente installata sulle coperture) sia commisurata ai consumi dell’azienda o di una comunità energetica rinnovabile.
Da notare che per biogas e biometano valgono come aree idonee esclusivamente queste zone.
“La tutela dell’agricoltura e del paesaggio è parte integrante della nostra politica energetica – ha affermato Bugaro -. Vogliamo favorire soluzioni che consentano alle aziende agricole di produrre energia per le proprie esigenze, mantenendo la funzione produttiva dei terreni e salvaguardando i luoghi che esprimono l’identità della regione”.
Come da norma nazionale, il testo stabilisce che le aree agricole idonee a livello regionale non siano comprese tra lo 0,8% e il 3% delle superfici agricole utilizzate (SAU), comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.
Il regime transitorio
L’articolo 5 del PDL Aree Idonee delle Marche stabilisce invece le disposizioni transitorie prevedendo che “le disposizioni della legge non si applichino alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima, fatta salva la possibilità per il soggetto proponente di optare per l’applicazione” delle nuove disposizioni.
Cosa si intende per procedure in corso? Quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della legge.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la Regione “possa ricorrere al rimedio di opposizione nei casi di elevato valore agricolo dell’area, stabilendo che l’elevato valore agricolo è definito dalla Giunta regionale con DGR, come illustrato a pag. 4 della presente relazione”.












