Nuovi vincoli in Sicilia per i grandi impianti rinnovabili: per il rilascio dell’Autorizzazione Unica scatta l'obbligo di garanzia fideiussoria a prima richiesta

Via libera ai nuovi vincoli per il rilascio dell’autorizzazione unica ai grandi impianti rinnovabili in Sicilia. Il 28 luglio è approdata in Gazzetta la legge regionale n. 14 del 22 luglio 2026 e con essa i nuovi obblighi del permitting.
Il provvedimento in questione riporta una serie di interventi in materia di produzione energetica, attività produttive e agricoltura. Nel piccolo articolato vengono disciplinati canoni e aliquote per le concessioni di coltivazione di idrocarburi, norme in materia di riciclo delle bottiglie in PET e contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità. Riservando anche uno spazio all’autorizzazione unica di competenza regionale alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Nel dettaglio l’articolo 2 della legge interviene modificando un vecchio provvedimento del 20 novembre 2015 e introducendo l’obbligo di presentare specifiche garanzie per l’ottenimento dell’AU.
La norma si allinea con quanto richiesto dal Testo Unico delle FER che riporta esplicitamente l’indicazione di garanzie finanziarie da allegare al provvedimento. In questo caso la regione Sicilia ha messo nero su bianco che l’amministrazione rilascerà l’Autorizzazione Unica per il nuovo impianto solo dopo che il richiedente avrà consegnato una fideiussione a prima richiesta.
Questa garanzia dovrà essere emessa da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all’albo di Banca d’Italia (art. 106 TUB), e servirà ad assicurare che l’operatore rispetti integralmente ogni impegno, termine e prescrizione stabiliti nell’autorizzazione stessa.
Recita il testo:
Garanzie da prestarsi per l’ottenimento dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)
- Il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell’istante, di una polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario vigilato iscritto all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’atto autorizzatorio.
- La fideiussione di cui al comma 1 rimane valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza previsto dal provvedimento di autorizzazione unica.












