Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che attua la direttiva (UE) 2023/2413 sulle energie rinnovabili, ridefinendo gli obiettivi nazionali per le FER 2030. Il 39,4% dei consumi finali lordi di energia dovrà derivare da fonti green.

Concluso il recepimento della RED III nella normativa nazionale
Fumata bianca per l’atteso decreto legislativo del 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha recepito – in ritardo – la RED III, ossia l’ultima direttiva europea in materia di energie rinnovabili. Il testo fa proprie le principali indicazioni comunitarie, ritoccando gli obiettivi nazionali per il 2030 in un’ottica di un’accelerata azione di decarbonizzazione.
Con i suoi 51 articoli suddivisi in 6 capi, il provvedimento tocca tutti i principali settori, entrando nel dettaglio dei nuovi obblighi per gli edifici, l’industria, i trasporti, il comparto delle biomasse e quello dell’idrogeno, e dedicando un capitolo a parte alle zone di accelerazione per le FER e all’evoluzione delle Garanzie d’Origine (GO).
Vediamo nel dettaglio le principali novità e le tempistiche degli adempimenti più importanti.
Rinnovabili in Italia: i target 2030
Il recepimento della RED III modifica tutti i principali target energetici nazionali fissati per il 2030. Il Belpaese ora dovrà raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 39,4% del consumo finale lordo di energia entro la fine di questo decennio. Vale a dire 9,4 punti percentuali in più rispetto a quanto fissato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (che recepiva la RED II).
Per quanto riguarda l’energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, l’obiettivo indicativo nazionale è fissato ad almeno il 40,1% per l’anno 2030, ma include nel calcolo anche la quota green proveniente dalla rete.
Per l’industria, invece, nuove disposizioni prevedono due target distinti. Da un lato l’incremento indicativo della quota di FER (per scopi sia energetici che non energetici) pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale per i periodi 2021-2025 e 2026-2030. Dall’altro il raggiungimento di almeno il 42% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) rispetto al totale dell’idrogeno dal settore, con una prospettiva di crescita al 60% entro il 2035.
Per il settore dei trasporti il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 prevede che la quota di rinnovabili nell’alimentazione raggiunga il 29% entro il 2030, con un 1% coperto dall’idrogeno verde.
Infine, si riporta un obiettivo specifico per la promozione dell’innovazione: entro il 2030, la capacità di energia rinnovabile derivante da tecnologie come l’eolico off-shore galleggiante, il fotovoltaico ad alta efficienza o la geotermia avanzata deve rappresentare il 5% della nuova capacità installata.

Il capitolo edifici nel recepimento RED III
Nell’analisi complessiva del decreto merita sicuramente attenzione il capitolo edifici. Al di là dell’obiettivo vincolante di categoria – 40,1% del fabbisogno energetico degli immobili coperto da fonti rinnovabili – è confermata l’impostazione precedente, con target differenziati per edilizia pubblica e privata.
Per gli edifici privati le quote di copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili sono ulteriormente scaglionate. Nel dettaglio:
- Gli edifici di nuova costruzione dovranno garantire la copertura del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi per acqua calda, climatizzazione invernale ed estiva tramite green energy.
- Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la quota richiesta è sempre del 40% per l’acqua calda sanitaria e del 40% per la somma dei consumi totali.
- Per gli immobili esistenti con ristrutturazione di secondo livello, invece, è introdotto l’obbligo di una copertura FER del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale ed estiva.
Non cambiano gli standard per l’edilizia pubblica, che rimangono più stringenti. Confermato anche il divieto di usare solo il fotovoltaico per alimentare scaldacqua elettrici o resistenze per il riscaldamento (effetto Joule) ai fini dell’obbligo, ma con un’unica eccezione: le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
Altre novità: qualora non sia possibile rispettare tali obblighi per “mancata convenienza economica”, il progettista dovrà dettagliare tale condizione in un’apposita relazione, esaminando tutte le opzioni tecnologiche disponibili.
A partire dal 1° gennaio 2026, questi obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie.
Principi in materia di biomassa
Il nuovo Decreto Legislativo introduce una disciplina maggiormente dettagliata per l’uso delle biomasse a fini energetici, con diverse novità a cominciare dal rispetto del “principio dell’uso a cascata”. In estrema sintesi, la biomassa dovrà essere destinata prioritariamente a usi a maggior valore aggiunto e può essere incentivata per fini energetici solo se non è possibile utilizzarla per:
- Prodotti a base di legno.
- Prolungamento del ciclo di vita dei prodotti esistenti.
- Riutilizzo o riciclaggio.
Il Governo potrà però disporre deroghe motivate nel caso in cui sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Inoltre, su istanza delle Regioni, sono ammesse deroghe se l’industria locale non è in grado di impiegare tecnicamente o quantitativamente il legno, a patto che la biomassa provenga da: diradamenti pre-commerciali o prevenzione degli incendi boschivi; recupero post-eventi naturali documentati; legnami con caratteristiche non adatte agli impianti di trattamento locali.
Viene inoltre introdotto un divieto esplicito a nuovi incentivi per impianti a biomassa forestale destinati alla sola produzione di energia elettrica, a meno che non si trovino in zone di “Transizione Giusta” o utilizzino sistemi di cattura e stoccaggio della CO2.
Infine, il testo inasprisce i criteri per considerare la biomassa come fonte rinnovabile e sostenibile con il divieto assoluto di approvvigionamento da foreste primarie, boschi vetusti o terreni ad alta biodiversità.
Affinché le biomasse siano contabilizzate verso gli obiettivi 2030, sarà necessario che garantiscano “riduzioni significative di gas serra rispetto ai fossili”.
- Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza superiore a 10 MW, è stabilita una riduzione del 70% dei gas serra fino al 2029 e dell’80% dal 2030.
- Per quelli sotto i 10 MW, è prevista una riduzione del 70% per i primi 15 anni di operatività e dell’80% successivamente.
Modifiche all’accesso agli incentivi per le FER
Il decreto di recepimento della RED III interviene su quanto predisposto dal decreto legislativo 199/2021, sui meccanismi di incentivazione, prevedendo la possibilità di accedere ai contributi non solo sulla base dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (o immessa in rete/autoconsumata) ma anche sulla base di quella “producibile”, come in parte sta già succedendo. Gli incentivi potranno essere diversificati in base a dove viene costruito l’impianto e il testo inserisce le zone di accelerazione tra i criteri che devono essere considerati per l’accesso ai regimi di sostegno.
Infine stabilisce che dovranno essere messe nero su bianco le specifiche tecniche da rispettare per l’accesso a regimi e appalti da parte delle apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili
Entrata in vigore e tempistiche
Il Decreto legislativo di recepimento delle RED III entrerà ufficialmente in vigore il 4 febbraio 2026 facendo ufficialmente partire una serie di conti alla rovescia. Riassumiamo di seguito le principali deadline da attenzionare.












