Il MASE ha firmato il provvedimento che obbliga alcune società - pubbliche e private -che vendono energia termica per il riscaldamento e raffrescamento, a introdurre quote rinnovabili

Il Decreto OIERT si applica anche a teleriscaldamento e cogenerazione
L’Italia deve incrementare la quota di rinnovabili termiche nelle forniture di calore per non mancare i suoi obiettivi energetici 2030. A dare una mano sarà anche il Decreto OIERT del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso la definizione di nuovi obblighi per le società che vendono energia termica a terzi. Il provvedimento, firmato in questi giorni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha avuto un lungo periodo di gestazione.
Lo schema era stato posto a dicembre in consultazione dal MASE con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e spunti da parte dei soggetti coinvolti entro metà gennaio 2024. Salvo poi finire far perdere le proprie tracce fino al Milleproroghe 2025. Il provvedimento, così come il successivo Milleproroghe 2026, è intervenuto sui termini per l’entrata in vigore dei nuovi obblighi.
Il vincolo che sarebbe dovuto scattare originariamente dal 1° gennaio 2024 è stato spostato prima al 1° gennaio 2025 e poi al 1° gennaio 2026.
Ora a quasi due anni e mezzo dallo schema, il decreto ministeriale OIERT è pronto per la pubblicazione e l’entrata in vigore. Un passaggio accolto con soddisfazione ma anche cautela dagli operatori di settore.
“La firma del decreto OIERT è un passaggio atteso, che avvia concretamente la transizione verso le rinnovabili termiche”, ha commentato Roberto Rossi, presidente di ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management. “Abbiamo però il dovere di tutelare le imprese che hanno investito e partecipato a gare pubbliche in buona fede, prima che questi obblighi esistessero. Le previsioni di adeguamento contrattuale da parte delle Stazioni Appaltanti sono certamente uno strumento utile; ma è necessario fare di più e per tale motivo ASSISTAL ha richiesto al MASE la definizione di una Circolare esplicativa che aiuti imprese e SA a superare eventuali criticità”.
DM OIERT, cosa prevede?
Il DM OIERT è “figlio” del decreto di recepimento della RED III europea. Il d.lgs.del 8 novembre 2021, n. 199 ha introdotto un obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma prevede che i venditori di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento per quantità superiori a 500 TEP annui garantiscano quote rinnovabili nell’energia venduta. Con volumi annuali incrementali.
In questo contesto, il Decreto ministeriale ha il compito di definire le modalità di attuazione e di verifica dell’obbligo e quelle di “compensazione” per i trasgressori. I soggetti che non rispetteranno l’obbligo saranno infatti tenuti a versare un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende tre tipologie di sistemi di riscaldamento:
- teleriscaldamento e teleraffrescamento, limitatamente all’energia venduta ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo);
- impianti di cogenerazione con vendite di energia termica ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo) non compresi già nella prima tipologia;
- impianti di riscaldamento e/o raffrescamento al di fuori dei sistemi di teleriscaldamento.
I target per le rinnovabili termiche in Italia
Ma quali sono gli obiettivi per le rinnovabili termiche da raggiungere? Lo schema del decreto OIERT viene in aiuto ricordando che, a seguito della nuova Direttiva RED III e dell’aggiornamento 2023 del PNIEC italiano, gli obiettivi FER per il settore termico sono stati incrementati.
Per la precisione nell’aggiornamento del Piano Energia e Clima lo scenario di consumo energetico da fonti rinnovabili nel settore termico prevede un target complessivo del 36,7% entro la fine del decennio. Nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento la Direttiva europea prevede un incremento della quota rinnovabile che porti all’incirca al 48% entro lo stesso anno.
Traiettorie degli incrementi rinnovabili
La formula di calcolo inserita nello schema in consultazione prevedeva che gli incrementi annuali obbligatori (ΔH% FER obbl n) si riducessero proporzionalmente all’aumentare della quota storica di rinnovabili già posseduta dal soggetto (H% FER stor).
La formula applicata è:ΔH% FER obbl n = (1 - H% FER stor) × ΔH% FER obbl n ref
Chi parte da uno storico dello 0% segue la traiettoria di riferimento massima (ΔH% FER obbl n ref), che cresce progressivamente dall’1,00% del 2024 fino al 9,00% del 2030 (per traguardare l’obiettivo finale del 48%).
I soggetti che presentano già una quota storica di rinnovabili molto alta (superiore al 90%-95%, fino al 100%) sono esentati e avranno un incremento obbligatorio pari allo 0%. Al contrario i soggetti nuovi entranti è prevista una quota di rinnovabili minima di ingresso pari nel primo anno alla sommatoria degli incrementi annuali di riferimento ΔH% FER obbl n ref, mentre dal secondo anno si applicano le traiettorie incrementali in funzione della quota rinnovabile del primo anno.
I soggetti obbligati che non adempiono al vincolo normativo dovranno corrispondere un importo in euro pari al prodotto tra il valore del costo addizionale del TEP di energia termica rinnovabile e il numero dei TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quello dovuto.













