Basilicata: primo sì al ddl microgenerazione da rinnovabili

La terza Commissione consiliare approva le modifiche alla legge regionale 26/4/2012 n. 8 sulle “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

ddl microgenerazione
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(Rinnovabili.it) – Primo sì al nuovo ddl microgenerazione da rinnovabili della Basilicata. Il provvedimento, che modifica alcuni passi centrali della legge regionale 8/2012 e di quella 54/2015, ha ricevuto in questi giorni l’ok dalla terza Commissione consiliare (Attività produttive – Territorio – Ambiente), passando quindi la palla all’Aula. Il disegno di legge disciplina le fonti rinnovabili per quanto concerne gli impianti di microgenerazione fino a 1 MW di potenza.

Nello specifico propone di abrogare alcuni articoli della legge regionale del 2012, tra i punti più critici della normativa lucana in materia di fer, contro cui in questi anni si sono alzati i no di protesta di associazioni e comitati locali.

Spiegavano gli stessi all’inizio di agosto in un documento inviato alla Regione, ai presidenti delle due province e a tutti i sindaci lucani: “la Legge Regionale n. 8/2012 e il PIEAR, con un disciplinare, a forte sospetto di illegittimità, stanno consentendo non solo di innalzare ogni giorno a ritmi incessanti, nuove pale – avendo tra l’altro approvato procedure molto semplificate per gli impianti fotovoltaici ed eolici compresi fra 200 kW ed 1 MW – ma anche di scorrazzare, da parte di speculatori di ogni sorta, all’interno dello spazio deregolamentato degli impianti eolici a micro-generazione: in particolare quelli con pale inferiori a 200 kW di potenza (circa 40 metri di altezza), che possono essere installate senza particolari vincoli di distanza l’una dall’altra, in prossimità di strade, abitazioni, terreni agricoli, e senza essere sottoposti ad alcuna autorizzazione regionale e/o comunale”.

Cosa prevede il nuovo Ddl microgenerazione della Basilicata?

In questo quadro si inserisce il nuovo Ddl, che arriva dopo la bocciatura da parte del Tar del primo tentativo della Giunta lucana di risolvere il problema. Il provvedimento propone di sopprimere gli articoli 4, 5, 6 e 7  e di sostituire il comma 2 dell’art. 11 della legge 8/2012, stabilendo che “la disposizione relativa agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW” si applichi “a condizione che il proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione e l’esercizio di altro o altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri per gli impianti solari fotovoltaici, per l’eolico ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell’aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri”.

E ancora: “Per gli impianti solari fotovoltaici la distanza di due chilometri va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli, per l’eolico la distanza minima va misurata tra i punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche trattata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale”.

>>Leggi anche: La Basilicata approva le linee guida su minieolico e rinnovabili<<

Nel corso della seduta della terza commissione, l’assessore all’Ambiente ed Energia, Francesco Pietrantuono ha spiegato che “con la modifica alla legge n. 54 del 2015 relativa alle linee guida sul corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili sono stati integrati i criteri concernenti anche gli impianti da 0 ad 1 MW. Altre modifiche – ha aggiunto Pietrantuono – hanno riguardato la ridisciplina della legge regionale n. 8 del 2012 riguardante gli aspetti procedurali autorizzativi. Nel merito – ha precisato – sono stati ricondotti nella Pas (Procedura abilitativa semplificata) tutti gli impianti di F.E.R. fino a 200 kW. Inoltre, sono stati definiti i limiti all’utilizzo della Pas, sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici. Disciplinate, altresì, le prescrizioni in merito agli impianti con potenza minore alla tabella A dell’articolo 12 comma 5 del Decreto legislativo 387/2003 (minieolico)”.

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