La Conferenza Unificata ha dato il via libera all'aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi, indispensabile al calcolo delle prestazioni energetiche minime degli edifici

La Conferenza Unificata ha dato il suo via libera all’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi atteso da quasi un anno e recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Il testo permetterà di adeguare il DM del 26 giugno 2015 (DM Requisiti Minimi) alle nuove metodologie di calcolo, integrando importanti novità riguardanti le direttive EPBD III e EPBD IV, ponti termici oltre ad un aggiornamento delle Faq Ministeriali.
Indispensabile per effettuare il calcolo energetico di un edificio, generare un APE o redigere la relazione tecnica ex Legge 10, il DM Requisiti Minimi è un elemento fondamentale per l’adeguamento normativo nazionale in vista delle future richieste europee.
Cosa stabilisce il Decreto Requisiti Minimi
Il DM 26 giugno 2015 stabilisce:
- le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, compreso l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
- le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici in vigore dal 1 ottobre 2015, nel rispetto dei criteri generali definiti dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs n.192/2005.
Il nuovo testo sostituisce integralmente i precedenti Allegati 1 e 2.
Quali sono le novità del Decreto Requisiti Minimi 2025
Il percorso di aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi è stato piuttosto lungo ed articolato. Dopo un attento esame da parte del Ministero dell’ambiente, numerose interrogazioni ed una relazione tecnica effettuata rispettivamente dal CTI e da ENEA, la bozza del DM è approdata alle Regioni, dove però è rimasta per quasi un anno.
L’aggiornamento del DM Requisiti Minimi 2025 consentirà di integrare novità importanti riguardanti:
- l’attuazione del D.Lgs. 48/2020 destinato al recepimento della EPBD III (Direttiva 2018/844/UE);
- l’inserimento di alcuni requisiti alla Direttiva case green (EPBD IV);
- l’introduzione nell’”Edificio di riferimento”dei ponti termici indispensabili per il calcolo delle prestazioni energetiche;
- l’aggiornamento dell’APE (Attestato di certificazione energetica) con le novità sull’ex Legge 10.
- inserire nel testo del dm le nuove FAQ aggiornate con i contenuti degli ultimi anni.
- l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto e relativi requisiti e prescrizioni;
- l’introduzione dei ponti termici nell’edificio di riferimento, essenziale per una valutazione energetica più accurata;
- Revisione delle verifiche di trasmittanza, con modifiche ai controlli relativi alla trasmittanza termica, migliorando la precisione delle misurazioni;
- Nuove verifiche sul parametro H’t, con l’introduzione delle nuove procedure di verifica per il parametro H’t, un indicatore fondamentale della dispersione termica;
- l’introduzione del calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria per i sistemi cogenerativi utilizzando il metodo di Carnot, particolarmente utile per le applicazioni di teleriscaldamento;
- Allineamento ai requisiti minimi UE obbligatori su comfort ambientale e alla sicurezza;
- Obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B negli edifici non residenziali, estendendo tale obbligo anche alle ristrutturazioni di secondo livello e alle riqualificazioni.
Ricarica dei Veicoli Elettrici (EV)
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi introduce obblighi specifici per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici. Per gli edifici non residenziali, è richiesta l’installazione di un numero predefinito di stazioni di ricarica, a seconda del numero di posti auto e del tipo di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione).
Per gli edifici residenziali, l’obbligo riguarda la predisposizione all’installazione (tubi e canalizzazioni per il collegamento elettrico), non l’installazione fisica delle stazioni. Questi requisiti si applicano unicamente agli edifici dotati di parcheggi.
Il nuovo edificio di riferimento e le verifiche di APE e ex-Legge 10
Il Decreto introduce un nuovo edificio di riferimento per le valutazioni energetiche. Questo porta a cambiamenti nella scala delle classi energetiche degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e nelle verifiche della ex Legge 10, con un potenziale impatto sulla classe energetica finale e sull’edificio di confronto per le verifiche di legge.
Novità sui Ponti Termici
A differenza del passato, l’edificio di riferimento ora include i ponti termici, come quelli relativi a serramenti (davanzale, mazzetta, architrave) e balconi, per una valutazione più precisa delle prestazioni energetiche.
Per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni importanti di 1° livello, sono stati definiti valori predefiniti di ponti termici. Per le ristrutturazioni importanti di 2° livello, è stata introdotta una doppia verifica sui valori limite.
Nelle riqualificazioni energetiche, la verifica della trasmittanza per le superfici opache si limita alla sezione corrente, senza considerare i ponti termici.
Verifiche sull’involucro: trasmittanza e parametro H’t
Le modifiche più rilevanti per la relazione tecnica Ex Legge 10 riguardano le verifiche di trasmittanza e il parametro H’t, con l’obiettivo di semplificare l’applicazione della normativa, specialmente per gli edifici esistenti.
- Verifica di trasmittanza: Per le ristrutturazioni di 2° livello, il limite di trasmittanza è stato modificato per includere i ponti termici e differenziarsi in base alla posizione dell’isolante (esterno, interno, intermedio). Si chiarisce che il valore della trasmittanza termica lineica si riferisce sempre alle dimensioni esterne lorde. Per le riqualificazioni di involucro, la verifica di trasmittanza viene semplificata e si esegue sulla sezione corrente, senza considerare i ponti termici.
- Coefficiente medio globale di scambio termico H’t: Questo parametro, che rappresenta la trasmittanza media dell’involucro, vede due importanti cambiamenti:
- È stata eliminata la verifica dell’H’t per le ristrutturazioni di 2° livello, poiché le verifiche delle trasmittanze per i singoli componenti sono già previste.
- Per le ristrutturazioni importanti di 1° livello, il limite dell’H’t è stato riformulato per adattarsi alla percentuale di involucro trasparente e alla zona climatica, considerando la possibile presenza di ampie superfici vetrate che influenzano il risultato. Per gli edifici di nuova costruzione, la verifica dell’H’t rimane invariata, così come le richieste relative all’area solare estiva equivalente.
Entrata in vigore del Decreto Requisiti Minimi 2025
Il Nuovo DM Requisiti Minimi entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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