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Tassa sul carbonio: ok definitivo alla semplificazione delle norme

La nuova soglia minima introdotta dalla modifica del CBAM esclude le importazioni che non superano le 50 tonnellate all'anno.

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Immagine generata da IA

Il 10 settembre il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la modifica del CBAM con 617 voti favorevoli, 18 contrari e 19 astensioni. Gli aggiornamenti rientrano nel pacchetto di semplificazione “Omnibus I” presentato il 26 febbraio 2025 e pensato per semplificare la legislazione vigente in materia di sostenibilità e investimenti. Le modifiche al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione Europea (CBAM) permettono dunque di limitare gli oneri amministrativi per le PMI e gli importatori occasionali. Adesso il testo passa al Consiglio.

In cosa consiste il CBAM

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è lo strumento messo in campo da Bruxelles per livellare il prezzo del carbonio pagato per i prodotti europei, soggetti al sistema di scambio di quote di emissione (ETS), a quello delle merci importate. Il meccanismo ha lo scopo di favorire una maggiore ambizione climatica tra i Paesi extra UE.

A partire dal primo gennaio 2026, in base a quanto previsto dal CBAM, le imprese saranno chiamate a pagare una tassa sulle emissioni di CO2 per i beni importati in Europa, inclusi i beni ad alta intensità di carbonio come ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia.

Introdotta una nuova soglia minima

La legge, così modificata, introduce una nuova soglia minima per le importazioni. Tale soglia esclude quelle che non superano le 50 tonnellate all’anno per ciascun importatore, pertanto fino a questo peso le importazioni non saranno soggette alle norme CBAM. La soglia precedente esentava soltanto le merci di valore trascurabile. In questo modo, la grande maggioranza (precisamente il 90%) degli importatori sarà esentata dalla tassa sul carbonio. In tale percentuale rientrano le piccole e medie imprese e i privati che importano solo piccole quantità di merci sottoposte al regime CBAM.

All’inizio del 2026, è previsto che la Commissione valuti se allargare il campo di applicazione del meccanismo ad altri settori ETS e come aiutare gli esportatori di prodotti CBAM a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Nessuna conseguenza per le ambizioni climatiche

La Commissione sostiene che gli obiettivi di tutela del clima non subiranno alcun effetto negativo, giacché il 99% delle emissioni totali di CO2 derivanti dalle importazioni di ferro, acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti resterà comunque coperto dal regolamento. Le modifiche approvare dal Parlamento permetteranno anche di aggiungere delle garanzie per mantenere inalterato il livello di copertura del meccanismo. Non solo, le modifiche rafforzano le disposizioni antiabuso per prevenire l’elusione delle norme.

Via libera definitivo alla semplificazione delle norme

Inoltre, i cambiamenti apportati alle regole relative alle importazioni soggette al CBAM semplificheranno il processo di autorizzazione, il calcolo delle emissioni, il sistema di verifica e la responsabilità finanziaria dei dichiaranti CBAM.

Il relatore Antonio Decaro (S&D, Italia) ha spiegato: “Il CBAM è concepito per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e proteggere le industrie europee del cemento, del ferro, dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti, dell’elettricità e dell’idrogeno. Abbiamo risposto alle richieste delle imprese di semplificare e razionalizzare il processo, esentando il 90% degli importatori di merci CBAM per favorire la competitività e la crescita delle nostre aziende. Poiché il CBAM continuerà a coprire il 99% delle emissioni totali di CO2, abbiamo mantenuto le ambizioni ambientali dell’UE e restiamo pienamente impegnati a una transizione giusta e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.”

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