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Contro la “Nimby” delle biomasse un’importante sentenza del TAR Piemonte

Una sentenza che fissa un importante principio giurisprudenziale sugli stringenti temi delle energie rinnovabili, della loro incentivazione da parte di Unione Europea e singoli Stati membri e dell’opposizione che a livello locale contrasta la realizzazione degli impianti necessari al loro sfruttamento.

Con il dispositivo 1563/2009, depositato nei giorni scorsi, il TAR Piemonte ha infatti censurato il documento con il quale la Provincia di Asti aveva preteso di regolamentare l’insediamento sul proprio territorio di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse, condizionandone la realizzazione a restrittive condizioni circa potenza energetica, localizzazione e distanza massima consentita dalle fonti di approvvigionamento della materia prima.

Approvando le “Linee guida in materia di produzione di energia elettrica da biomasse” (settembre 2007), il Consiglio provinciale astigiano aveva in sostanza recepito le richieste avanzate da alcuni “comitati” nati in opposizione al progetto presentato pochi mesi prima dal Gruppo Silvateam, leader mondiale nella produzione di tannini ed estratti vegetali, da anni impegnato anche sul fronte delle “rinnovabili” con progetti che promuovono un razionale sfruttamento del legno che lo stesso gruppo residua dai processi di estrazione dei tannini.

Sotto la pressione dei comitati locali, la Provincia aveva così respinto la richiesta di autorizzazione all’impianto avanzata da Silvateam (richiesta ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003; da qui il ricorso ora accolto dal TAR), ma approvando le “Linee Guida” si era spinta ben oltre, fissando un precedente ben presto adottato da numerosi altri enti provinciali italiani: Viterbo, Lecce, Cremona, Benevento, Latina e Piacenza, solo per citare i più noti. Casi nei quali, con misure del tutto analoghe o con altri provvedimenti (Piani energetici, mozioni, ordini del giorno, atti di indirizzo), normative di portata locale avevano ristretto gli spazi entro i quali la legislazione nazionale incentiva la produzione energetica da rinnovabili.

Ora la decisione dei giudici torinesi, che hanno precisato come l’ente locale possa adottare una propria regolamentazione in materia, ma solo se la medesima ha effettivamente lo scopo di “promuovere” e “incentivare” lo sfruttamento delle biomasse.
Qualora fosse invece adottata – si legge nel dispositivo – “per porre vincoli più stringenti di quelli dettati dalla normativa nazionale, ed in conflitto con la medesima, con il paradossale risultato di ostacolare e non di incentivare la politica di matrice comunitaria e nazionale in tema di produzione energetica da biomasse, essa sarebbe certamente priva di qualsivoglia supporto normativo”.
Il TAR ha quindi ribadito che le norme nazionali sullo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria “per la necessità imprescindibile di garantire la primazia del diritto comunitario, il suo effetto utile, nonché di interpretare la normativa nazionale in senso conforme alla regole di cui costituisce attuazione”.
In sostanza, il Tribunale amministrativo ha fissato un importante paletto in un ambito nel quale, sempre più spesso, gli interessi portati da estemporanei “comitati per il no” privi di reale rappresentatività finiscono per prevalere sui dettati della legge e sulle legittime istanze degli operatori economici che stanno investendo nelle energie rinnovabili, in un percorso vizioso che finisce per premiare posizioni riconducibili più alla cosiddetta sindrome del “Not in my back yard” che a un corretto approccio scientifico ai temi dello sviluppo sostenibile, degli impegni fissati nel Protocollo di Kyoto o della riduzione delle emissioni in atmosfera.
Posizioni contradditorie e alla fine dannose per il Paese, quindi, che in special modo penalizzano poi l’ambito delle biomasse, dove troppo spesso fonti pregiate e vocate come il legno vengono confuse e assimilate a combustibili certo meno virtuosi (Cdr, ad esempio), e gli impianti per la loro trasformazione in calore ed energia vengono valutati alla stregua di dannosi inceneritori.

Di questa opinione gli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, dello “Studio Munari Maniglio Panfili e Associati” di Genova, legali del gruppo piemontese: «La sentenza costituisce un ottimo esempio di corretta e puntuale applicazione dei fondamentali principi del diritto comunitario, spesso purtroppo trascurati, e fornisce importanti indicazioni per un settore nel quale l’Italia è in forte ritardo rispetto agli altri Stati membri. Questo, peraltro, è quanto ci contesta la stessa Commissione europea, quando avverte che in tema di rinnovabili, “l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi fissati a livello sia nazionale e sia europeo”, rilevando che tale ritardo è determinato da «vincoli di carattere amministrativo, quali ad esempio le complesse procedure di autorizzazione a livello locale». www.studiobellonci.it – 03

IL LEGNO DETANNIZZATO È UNA BIOMASSA COMBUSTIBILE E NON È RIFIUTO.
Sul provvedimento grande soddisfazione viene espressa anche da parte del Gruppo Silvateam.
Il TAR Piemonte ha infatti concluso che, ai sensi della Direttiva 2001/77/CE e della conseguente normativa nazionale, il cippato di legno detannizzato che Silva¬team residua dall’attività di estrazione dei tannini (estrazione che avviene a partire dal legno vergine, lavato in acqua surriscaldata senza l’ausilio di alcun additivo chimico) è da considerarsi biomassa a tutti gli effetti e che la tesi fatta propria dalla Provincia di Asti circa la sua non appartenenza alle fonti idonee ad alimentare centrali a biomassa è “radicalmente errata”. Ma non solo: pur ritenendo la questione non determinante ai fini della decisione del giudizio, i giudici precisano che “addirittura pare corretto nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza comunitaria, qualificare tale cippato come «sottoprodotto»”.

– Per visionare la sentenza integrale (n. 01563/2009)
https://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/frmRicercaSentenza.asp