Autoconsumo e oneri di sistema, ecco le novità del taglia bollette

La bozza del decreto riporta novità in materia di Riu, Seu, costi del Gse e rimodulazioni dell’attuale sistema tariffario. Ancora nessuna novità sulle misure a carica delle rinnovabili elettriche

Autoconsumo e oneri di sistema, ecco le novità del taglia bollette(Rinnovabili.it) –  Il testo del decreto taglia bollette per le PMI è in via di definizione. Siamo già in possesso della prima bozza del provvedimento in cui appaiono importanti novità in merito all’autoconsumo, alla riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori e alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Tra i temi più attesi ovviamente ci sono le misure a carico delle rinnovabili elettriche riportati nel decreto all’art. 7A (Contributo di scopo per la riduzione dei costi del sistema elettrico) e 7B (Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) che al momento però mancano ancora all’appello.

 

La bozza riporta invece le nuove disposizioni in materia di copertura degli oneri di sistema per Riu (Reti interne di utenza), Seu (Sistemi efficienti di utenza) e sistemi assimilati, prevedendo all’art.5 che a partire dal primo gennaio 2015 i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

 

Nel dettaglio, l’aggravio applicato sull’energia “consumata ma non prelevata dalla rete” sarà del 10% dei corrispettivi sull’energia prelevata per le reti interne di utenza e per i SEU incentivati, e del 5% per gli impianti non incentivati. La percentuale verrà aggiornata ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2016 con decreti del Ministero dello Sviluppo, tenendo conto di due criteri: la percentuale da pagare “deve essere minore per i sistemi che non accedono ad incentivi statali sull’energia prodotta”; la percentuale è aggiornata “al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri”.

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