Rinnovabili • Incentivi FER, illegittimo il recupero tardivo del GSE per errore istruttorio Rinnovabili • Incentivi FER, illegittimo il recupero tardivo del GSE per errore istruttorio

Incentivi FER, illegittimo il recupero tardivo del GSE per errore istruttorio

Il TAR Lazio ha annullato la decurtazione operata dopo 6 anni dal GSE sulla tariffa di un impianto IAFR per sanare un errore in fase istruttoria.

Incentivi FER, illegittimo il recupero tardivo del GSE per errore istruttorio
via Pixabay

Stop al “ripristino della legalità” tardivo. Con la sentenza pubblicata il 5 maggio 2026, il TAR di Roma ha dichiarato illegittima la rimodulazione retroattiva degli incentivi alle FER da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), se la tariffa erogata è frutto di errore della fase istruttoria iniziale.

È il caso che ha coinvolto un’azienda agricola di Merano che nel 2014 aveva ottenuto dal Gestore la qualifica IAFR per un impianto di biogas e, l’anno successivo, l’accesso alla “Tariffa Onnicomprensiva. Il problema? All’atto dell’ammissione originaria agli incentivi FER, il GSE non aveva applicato la decurtazione del 6% prevista dalla norma (art. 30, comma 1, lettera b), del d.m. 6 luglio 2012). Un errore che è venuto alla luce solo il 25 marzo 2021, a oltre sei anni dalla convenzione con il GSE e otto dall’entrata in funzione dell’impianto, per un normale procedimento di controllo.

Al termine dell’istruttoria, tra luglio e agosto 2021, il Gestore aveva quindi comunicato di essere pronto a rimodulare la tariffa incentivante, applicando il “mancante” taglio del 6%, ma anche di rivolere indietro le somme già erogate e ritenute indebite. Per un totale di oltre 142.400 euro.

La questione è approdata quindi nei tribunali amministrativi. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, lamentando principalmente la violazione dei principi di autotutela e del legittimo affidamento. Ed evidenziando come il GSE fosse intervenuto oltre i termini di legge per correggere un errore proprio, senza bilanciare l’interesse pubblico con quello del privato.

Inizialmente il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ma tale decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8282/2025), il quale ha stabilito che l’atto del GSE è di natura autoritativa e non meramente contabile, confermando la competenza del giudice amministrativo.

Si è arrivati così alla sentenza del maggio 2026, in cui il TAR ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la rimodulazione tariffaria costituisse un annullamento d’ufficio parziale. Il tribunale ha rilevato che il GSE ha agito per correggere un proprio errore istruttorio dopo un tempo eccessivo, violando i limiti stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela. Di conseguenza, gli atti del GSE sono stati annullati e la domanda riconvenzionale del Gestore per il recupero delle somme è stata rigettata.

In sintesi: la società non dovrà restituire nulla e ha diritto a percepire l’incentivo pieno senza la decurtazione del 6%.

About Author / La Redazione