Rinnovabili • Pronta la bozza del Decreto Certificati Bianchi 2025 Rinnovabili • Pronta la bozza del Decreto Certificati Bianchi 2025

Pronta la bozza del Decreto Certificati Bianchi 2025

Adeguata la vita utile della “sostituzione” a quella della “nuova installazione”. Inseriti tra gli interventi gli impianti solari termici e la realizzazione e riqualificazione profonda delle serre

Pronta la bozza del Decreto Certificati Bianchi 2025

Fumata bianca per la bozza del nuovo Decreto Certificati Bianchi 2025, il provvedimento che aggiorna il meccanismo e definisce i target di risparmio energetico periodo 2025-2030. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha redatto lo schema del provvedimento: 21 articoli, due allegati e una tabella che ritoccano in più punti l’attuale disciplina dei Titoli di efficienza energetica (TEE). A cominciare dalla platea di interventi ammissibili, per i quali  viene anche adeguata la vita utile della ‘sostituzione’ a quella della ‘nuova installazione’.

Nel complesso il testo fa proprie molte delle proposte che il MASE aveva messo in consultazione a novembre dello scorso anno. Vediamo le principali modifiche che superano – almeno sulla carta – alcune inefficienze del sistema.

DM aggiornamento Certificati Bianchi: gli obiettivi

La bozza del Decreto Certificati Bianchi 2025 determina gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il periodo 2025-2030 allineandoli al PNIEC 2024.

Negli usi finali di energia elettrica:

  • 0,8556 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2025;
  • 1,0416 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2026;
  • 1,2276 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2027;
  • 1,4136 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2028; 
  • 1,5996 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2029;
  • 1,7918 mln di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2030.

Negli usi finali di gas naturale:

  • 0,5244 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2025; 
  • 0,6384 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2026;
  • 0,7524 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2027;
  • 0,8664 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2028;
  • 0,9804 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2029;
  • 1,0982 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2030

Definisce inoltre gli obblighi quantitativi annuali. Ovvero:

  • per l’anno d’obbligo 2025, al 40% dell’obbligo minimo di propria competenza; 
  • per l’anno d’obbligo 2026, al 50% dell’obbligo minimo di propria competenza; 
  • per l’anno d’obbligo 2027, al 60% dell’obbligo minimo di propria competenza; 
  • per l’anno d’obbligo 2028, al 70% dell’obbligo minimo di propria competenza; 
  • per l’anno d’obbligo 2029, al 80% dell’obbligo minimo di propria competenza.

Le novità del Decreto Certificati bianchi 2025

La bozza introduce la possibilità di presentare progetti costituiti dall’aggregazione di più interventi con Soggetti Titolari diversi.

Recita il testo: “Gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possono essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia […] e qualora per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente in favore del soggetto proponente e la responsabilità in solido dei soggetti titolari per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo”.

Viene disciplinata una modalità semplificata per il riconoscimento dei risparmi. Tale modalità è riservata ai progetti costituiti da un solo intervento e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, e che abbiano generato un risparmio annuo non superiore a 250 tep. In questi casi il soggetto proponente può richiedere la modalità semplificata che prevede il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

È previsto che il GSE avvii un servizio di assistenza a supporto della predisposizione dei progetti. Nel dettaglio verranno attivati strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati e la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi. Non solo il Gestore individuerà anche best practice e  soluzioni standard per le problematiche più frequenti e realizzerà una banca dati dei progetti approvati.

Come cambia la platea di interventi ammissibili?

Il Decreto 2025 aggiorna la tabella dei progetti ammissibili con l’obiettivo di incentivare un maggior
numero di progettualità. A titolo non esaustivo riportiamo alcune novità.

La bozza allunga la vita utile per gli interventi legati ai sistemi di free-cooling, ai motori elettrici e per quelli di efficientamento delle reti idriche

Sono inseriti tra gli interventi ammissibili anche gli impianti solari termici e la realizzazione e riqualificazione profonda delle serre. E quelli relativi ai componenti per il recupero di calore (con la specificazione della non fattibilità ex ante). Tra le misure comportamentali son state aggiunte: “Variazione del processo produttivo per la realizzazione di prodotti finiti o semilavorati funzionalmente analoghi”; “Impiego di risorse a minor impatto energetico”; “Elettrificazione dei consumi attraverso l’impiego di sistemi alimentati da energia elettrica proveniente da FER”.

Revisione dei TEE virtuali

Come promesso la bozza del Decreto Certificato i Bianchi 2025 mette mano alla disciplina dei cosiddetti “TEE virtuali“, al fine di superarla definitivamente. In particolare il provvedimento prevede:

  • la definizione del valore unitario pari a 10 euro/TEE, anziché l’attuale valore compreso tra 10 e 15 euro/TEE in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 euro/TEE;
  • l’aumento – rispetto a quanto previsto dal decreto vigente per gli anni d’obbligo fino al 2024 – della percentuale di TEE rispetto al proprio obbligo che ciascun distributore deve possedere al fine di poter richiedere TEE virtuali.

La percentuale dovrebbe crescere in maniera progressiva: dall’attuale 20% dell’obbligo minimo annuale in capo a ciascun distributore, al 40% per 2025 fino al valore del 80% per l’anno d’obbligo 2029.

Scarica QUI il parere dell’ARERA su nuovo decreto.

About Author / La Redazione