Con il Decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026 il MASE ha approvato la nuova Guida del GSE per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell’accesso al meccanismo dei TEE. Tra le novità, ulteriori semplificazioni procedurali per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare i processi di rendicontazione. Pichetto: “Un passo importante nel percorso di rafforzamento dei Certificati Bianchi”

La nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi 2026
“Con questo aggiornamento offriamo a imprese e operatori regole più chiare, procedure più snelle e un quadro di riferimento capace di favorire interventi innovativi”. Con queste parole il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato stamane la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi 2026 redatta dal GSE.
Il documento aggiorna le vecchie regole del 2019 alla luce delle novità introdotte dal decreto Certificati Bianchi dello scorso anno, fornendo informazioni sull’accesso al meccanismo e indicazioni dettagliate per individuare gli interventi di efficientamento realizzabili in ciascun settore. Dai tradizionali Ceramica, Vetro, Materie plastiche, Carta, Energia termica e frigorifera e Servizio idrico integrato a quelli nuovi come Trasporti, Illuminazione e Data Center.
Per il numero uno del MASE si tratta di un passo importante nel percorso di rafforzamento del regime, definito “uno degli strumenti più efficaci di cui disponiamo per promuovere l’efficienza energetica e accompagnare la competitività del nostro sistema produttivo”.
La materia è complessa e voluminosa, ci limiteremo pertanto ad evidenziare alcune delle novità lasciando ad un secondo momento ulteriori approfondimenti.
Soggetti ammessi al meccanismo
La prima grande novità riguarda la multi-titolarità dei progetti. In base alle nuove norme, infatti, interventi in capo a soggetti titolari diversi possono essere aggregati in un unico progetto. A patto che il risparmio annuo complessivo stimato non superi i 50 TEP. E che tutti gli interventi siano riconducibili esclusivamente alla “Nuova installazione” o alla “Sostituzione” o all’“Efficientamento integrato” della medesima tipologia.
In questo caso, il contratto tipo dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti titolari e prevedrà il riconoscimento dei TEE direttamente in favore del soggetto proponente. Nel caso in cui l’investimento per l’intervento sia sostenuto da più soggetti associati assieme, il raggruppamento si configurerà come soggetto titolare del progetto.
Si sottolinea infine la possibilità di sostituire il soggetto proponente in caso di fusione per incorporazione o altre operazioni societarie assimilabili.
La cumulabilità dei TEE
La Guida operativa dei certificati bianchi chiarisce i casi in cui questi incentivi possono essere cumulati con altri aiuti, ma solo in misura fino al 50%. Nell’elenco figurano contributi concessi nell’ambito:
- delle attività connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo;
- delle attività connesse all’attuazione dei contratti di sviluppo;
- dei progetti applicativi del PNRR, ivi compresi quelli previsti dal “Piano Nazionale Complementare” (PNC) al PNRR;
- di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
In ogni rendicontazione il soggetto proponente dovrà dichiarare il rispetto del limite di sovracompensazione, verificato confrontando il valore economico dei TEE riconosciuti con i costi di realizzazione del progetto; in caso di sovracompensazione, non sarà possibile presentare la rendicontazione.
Progetti ammissibili
Tra le novità inserite ci sono i progetti di efficientamento energetico integrato, definiti come l’insieme di più interventi di riqualificazione realizzati su un componente, un mezzo di trasporto, una linea produttiva, un edificio dallo stesso soggetto titolare. Escludendo però manutenzione ordinaria e ripristino delle condizioni di esercizio.
Inoltre si allunga la lista dei Progetti Standardizzati, che oltre a quelli già previsti nel 2019 (LED, motori elettrici, aria compressa, bolletta smart, propulsione navale, flotte ibride ed elettriche), ora conta:
- acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile;
- adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti;
- acquisto di macchine operatrici a trazione elettrica o alimentate da uno o più combustibili.
Comunicazioni preliminari e nuova gestione della “data di avvio”
Per dare maggiore certezza alle imprese, il decreto del 2025 ha previsto che il proponente possa inviare una comunicazione al GSE prima di far partire i lavori, scegliendo tra una comunicazione preliminare (CP) e una richiesta di valutazione preliminare (RVP). Avendo poi 24 mesi per presentare la domanda formale di incentivo. Nel caso il proponente dovesse sforare la deadline, potrà ancora sfruttare la data iniziale della CP/RVP per dimostrare che i lavori sono iniziati dopo la richiesta dell’incentivo, purché il ritardo totale non superi i 48 mesi.
In caso di superamento dei 24 mesi, e invio della domanda a lavori già iniziati, il proponente subirà una penalità: un taglio dei TEE proporzionale a quanti mesi sono passati oltre i 24.
Consumo di baseline: maggiore flessibilità
| 2019 | 2026 |
| Monitoraggio ex ante di 12 mesi, da concludersi prima della data di avvio della realizzazione | Le misure possono essere condotte anche in un periodo successivo alla data di avvio, purché rappresentative delle condizioni impiantistiche ante intervento (non ancora modificate) |
| Riduzione del periodo/frequenza di monitoraggio ammessa solo se dimostrata rappresentatività | Confermato, con criterio aggiuntivo: possibilità di adottare il valore più conservativo tra consumo di riferimento e consumo ex ante desumibile da schede tecniche/documentazione, senza necessità di monitoraggio, in caso di dati insufficienti o non rappresentativi |
| — | Possibilità di individuare il consumo di baseline senza alcun monitoraggio quando disponibili prove/dati tecnici certificati (es. prove fumi) più conservativi del consumo di riferimento |
| — | Chiarimento esplicito sul trattamento dei casi in cui la modifica del servizio reso non sia normalizzabile: il progetto si configura come nuova installazione anche ai fini della vita utile |












