La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere favorevole allo schema di Decreto MASE di modifica del Conto termico 3.0 ma allegando all'intesa alcune osservazioni e proposte emendative

Cosa c’è da correggere nel DM del 7 agosto 2025?
Intesa senza riserve da parte di regioni e province autonome sulla revisione del Conto Termico. Il 22 ottobre la Conferenza Unificata ha dato l’ok senza condizioni allo schema di decreto ministeriale che modifica il DM del 7 agosto 2025, meglio noto come Conto Termico 3.0. Aggiungendo però alcune proposte emendative non vincolanti che vale la pena guardare da vicino.
Il passaggio in Conferenza è uno degli ultimi previsti dall’iter normativo prima della firma e della pubblicazione del nuovo atto. Pubblicazione fortemente attesa dal momento che l’intervento di revisione, al netto della correzione di alcuni errori materiali, tenta di rispondere a specifiche criticità emerse nei primi mesi del nuovo regime incentivante.
In particolare la necessità di precisare le modalità di calcolo dell’impegno di spesa annua cumulata, coordinare il contingente riservato alle prenotazioni della Pubblica Amministrazione e garantire una ripartizione equilibrata delle risorse tra i vari soggetti.
Revisione Conto Termico 3.0, le modifiche MASE
La bozza depositata sul tavolo dell’Unificata con i suoi 16 articoli offre una serie di integrazioni essenziali all’atto ministeriale del 2025, a cominciare, per l’appunto, dalle modalità di calcolo dell’impegno di spesa annua cumulata.
Da nuova definizione il Gestore dei Servizi energetici (GSE) monitorerà la spesa globale degli incentivi sommando i pagamenti effettivi e preventivati nell’arco di un triennio dinamico (anno prima, anno attuale e anno dopo), calcolandone la media.
Nuova gestione dei tetti di spesa
Il testo di revisione sostituisce la precedente disciplina di gestione dei tetti di spesa introdotti per gli incentivi pur mantenendo invariato il limite massimo complessivo di 900 milioni di euro annui (ma specificando che sarà sostenuto dal gettito delle tariffe del gas naturale).
Nel dettaglio introduce ora una riserva minima garantita di 300 milioni di euro all’anno per ciascuna categoria – PA, privati – offrendo una maggiore flessibilità nell’assorbimento delle risorse. Viene inoltre inserito un meccanismo di salvaguardia: al raggiungimento della soglia di 600 milioni di euro di impegni da parte di una tipologia di soggetti, oppure al raggiungimento del tetto generale dei 900 milioni, per i successivi sessanta giorni diventerà possibile presentare esclusivamente richieste ad accesso diretto, dopodiché lo sportello si chiuderà.
Una novità rilevante riguarda la procedura di prenotazione per le PA, alla quale viene assegnato uno specifico contingente annuo di 200 milioni di euro Tuttavia, qualora la spesa complessiva della Pubblica amministrazione superi i 400 milioni di euro, la quota riservata alle prenotazioni verrebbe ricalcolata in misura pari al 50% dell’intero importo impegnato dalla PA stessa, con una finestra di accoglimento delle domande limitata a trenta giorni dal raggiungimento del limite.
Quindi se ad esempio la spesa complessiva della Pubblica Amministrazione per gli incentivi raggiungesse i 500 milioni di euro, superando così la soglia dei 400 milioni, la riserva destinata alle prenotazioni sarebbe ricalcolata al 50% di tale nuova spesa totale, salendo quindi a un contingente di 250 milioni di euro.
Infine, si prevede che con successivo decreto del MASE una quota dei 900 milioni annui sia destinata alle procedure d’asta (ex art. 10 D.Lgs. 199/2021). Le risorse assegnate via asta andranno a scalare proporzionalmente dai budget previsti per PA e Privati.
Le modifiche ai contributi
Il decreto di revisione del Conto Termico 3.0 prevede che per gli edifici di proprietà ed in uso ai Comuni fino a 15.000 abitanti sia riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese ammissibili per un singolo primo intervento. L’aliquota scenderebbe però all’80% per gli interventi aggiuntivi realizzati dai medesimi Comuni.
Altra novità: l’erogazione diretta dei contributi in un’unica soluzione sarà consentita unicamente se il contributo totale non supera i 50.000 euro e nei casi di recupero di somme indebitamente percepite, il GSE potrà rivalersi anche nei confronti del mandatario all’incasso in solido, nei limiti degli importi da questo riscossi. Il testo precisa inoltre che la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) a fine lavori è richiesta indipendentemente dall’eventuale variazione della classe energetica dell’edificio.
Requisiti tecnici
Anche sotto il profilo dei requisiti lo schema ministeriale introduce diverse novità. Negli impianti a biomassa vengono inseriti coefficienti premianti (Ce) fino a 1,5 legati alla riduzione percentuale delle emissioni di particolato primario.
| Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle | Ce |
| Fino al 20% escluso | 1 |
| Dal 20% compreso al 50% escluso | 1,2 |
| Uguale o superiore al 50% | 1,5 |
| Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori dalla tabella 14 | Ce |
| Fino al 20% escluso | 1 |
| Dal 20% compreso al 50% escluso | 1,2 |
| Uguale o superiore al 50% | 1,5 |
Viene soppresso il vincolo del rendimento utile maggiore dell’85% precedentemente richiesto per talune tipologie di impianti a biomassa e sono aggiornati i criteri per le schermature solari esterne, definendo stringenti requisiti di qualità fotometrica in laboratori accreditati per gli apparecchi di illuminazione e sorgenti LED.
Recita la bozza
Modifiche all’Allegato I “Criteri di ammissibilità degli interventi” del D.M. 7 agosto 2025
All’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al paragrafo 1, nella tabella 1 dopo le parole “gruppo D ad esclusione di” sono aggiunte le seguenti “D/7 e”;
b)al paragrafo 2, le parole “con installazione esterna o all’interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare gtot, ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501” sono sostituite da “installati esternamente, con fattore solare gtot, ricadente nei range indicati nel Prospetto 1 del paragrafo 6 della UNI/TR 12003. Si considerano altresì incentivabili i sistemi di filtrazione solare aventi un fattore solare gtot inferiore al valore minimo del range previsto. Il calcolo del fattore solare g è effettuato attraverso l’impiego della norma UNI EN 410:2011 ed è considerato come valore complessivo tra sistema vetrato e sistema filtrante”;
c)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le caratteristiche fotometriche degli apparecchi di illuminazione e le lampade devono essere verificati da laboratori accreditati (o certificati da enti accreditati in quanto operanti in regime ISO/IEC 17025) anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza). La conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE devono essere fornite nel rispetto delle normative vigenti;”;
d)al paragrafo 2, lettera b), la parola “lampade” è sostituita dalle seguenti “sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED)”;
e) al paragrafo 2, lettera b), ii. la parola “efficienza” è sostituita da “efficacia”;
f) al paragrafo 2, lettera c), le parole “delle lampade” sono sostituite dalle seguenti “degli apparecchi di illuminazione comprensivi delle loro sorgenti luminose”;
g)al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli apparecchi di illuminazione così come le relative sorgenti luminose devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell’Unione europea emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal regolamento (UE) 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati; le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base ai regolamenti UE 2017/1369. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti, ovvero essere idonei per operare in coordinamento con i BACS di cui all’articolo 5 comma 1 lettera f). E per gli apparecchi di illuminazione di cui alla lettera e) del presente punto 2, essere idonei per funzionare con sistemi di regolazione del flusso luminoso prescritti dalla normativa regionale applicabile”;
h)al paragrafo 3.2 alle lettere c), d) ed e), le parole “rendimento termico utile maggiore dell’85% ed” sono soppresse.
Cosa hanno chiesto le Regioni
Nonostante il parere positivo alla Revisione del Conto Termico non fosse condizionato, dalla Conferenza unificata sono emerse diverse proposte di modifica. Una di queste è stata la richiesta di alzare da 300 a 400 milioni di euro la riserva minima garantita per ciascuna categoria di soggetto ammesso.
Non solo. È stato chiesto di riconoscere l’incentivo al 100% per un intervento per ciascun anno nei Comuni sotto i 15.000 abitanti senza quindi il taglio proposto dal MASE e di cancellare il limite di 50.000 euro per l’erogazione diretta in un’unica rata. Ancora: le Regioni propongono di mantenere il requisito del rendimento utile superiore all’85% per le caldaie a biomassa e di sopprimere il nuovo comma che destina una quota del plafond alle procedure d’asta.












