Direttiva Energie Rinnovabili, l’UE punta ad un 40% entro il 2030

Obiettivi più alti ma anche specifici per tutti i settori, edilizia e industria compresa. Puntando ad una maggiore cooperazione tra Stati ed a una facilitazione dei PPA. L’aggiornamento della RED II alza il tiro e si prepara a dire addio agli incentivi alle biomasse

Direttiva Energie Rinnovabili
Foto di Ed White da Pixabay

Pubblicati gli emendamenti alla REDII

(Rinnovabili.it) – Cambiamenti in arrivo per le green energy comunitarie. La Commissione europea ha presentato ieri la proposta di aggiornamento per la Direttiva Energie Rinnovabili (RED II). Parte del ricco pacchetto normativo Fit for 55, il provvedimento dovrà passare nelle mani dei legislatori UE prima di ottenere un testo definitivo e condiviso. Ma, allo stato attuale, contiene già grandi novità per il comparto delle FER. A cominciare ovviamente dall’obiettivo 2030. L’Esecutivo ha deciso di alzare la quota di consumi finali coperta dalle rinnovabili dal 32% (vecchia versione) ad “almeno il 40%”. Un valore in linea con l’aumentato taglio delle emissioni richiesto dalla legge sul clima.

Entro il 2050, la maggior parte della nostra energia dovrà provenire da fonti rinnovabili. La pianificazione e la costruzione di infrastrutture energetiche richiede tempo, quindi per arrivare alle zero emissioni, abbiamo bisogno di una trasformazione senza precedenti già in questo decennio”, spiega Kadri Simson, Commissaria all’energia. “La costante evoluzione delle rinnovabili negli ultimi anni e decenni deve diventare una rivoluzione. Con la nostra proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, lo stiamo rendendo possibile”.

Le principali modifiche alla Direttiva Energie rinnovabili 2030 (REDII)

EDILIZIA – La nuova Direttiva Energie Rinnovabili chiede agli Stati Membri di fissare obiettivi nazionali coerenti con il nuovo target comunitario del 49% di fonti rinnovabili nei consumi edilizi 2030. I Paesi dovranno definire misure ad hoc nei loro regolamenti e codici edilizi e, in caso, nei loro regimi di sostegno, per aumentare la quota di elettricità, riscaldamento e raffreddamento green nel parco immobiliare. Ciò comprenderà anche interventi per incrementare l’autoconsumo, lo stoccaggio energetico locale e le comunità energetiche rinnovabili.

INDUSTRIA – Viene introdotto un nuovo articolo sull’integrazione delle FER nel settore industriale con un obiettivo indicativo di un aumento medio annuo delle rinnovabili di 1,1 punti percentuali. E un target vincolante del 50% per i “combustibili rinnovabili di origine non biologica” utilizzati come materia prima o come vettore energetico. La definizione è nuova e indica quei combustibili, liquidi o gassosi, il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa. La proposta di modifica richiede anche che l’etichettatura dei prodotti industriali ecologici indichi la percentuale di energia rinnovabile utilizzata seguendo una metodologia comune a tutta l’UE.

TRASPORTI – L’emendamento alla Direttiva sulle Energie Rinnovabili aumenta il livello di ambizione nei trasporti fissando un obiettivo di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra del 13%. E definendo per i biocarburanti avanzati un sottoobiettivo di almeno lo 0,2% nel 2022, dello 0,5% nel 2025 e del 2,2% nel 2030. Inoltre è aggiunto un target i combustibili rinnovabili di origine non biologica del 2,6% e introdotto un meccanismo di credito per promuovere la mobilità elettrica. Quest’ultimo stabilisce per gli operatori che forniscono elettricità rinnovabile ai veicoli tramite stazioni di ricarica pubbliche l’assegnazione di crediti che possono vendere a fornitori di carburante. Infine i combustibili ottenuti dal riciclo del carbonio potranno essere conteggiati nel target dei trasporti solo garantendo risparmi emissivi del 70%.

BIOMASSA – Qui si concentrano, forse, le novità più grandi per la RED II. A partire dall’obbligo di eliminare gradualmente, con alcune eccezioni, il sostegno alla produzione elettrica da biomasse a partire dal 2026. Esentate le centrali che applicheranno sistemi di cattura e stoccaggio della CO2; o realizzate in regioni selezionate per la “giusta transizione” (territori la cui economia è legata alle fossili e che hanno intrapreso un percorso di conversione). Bandito fin da subito invece l’utilizzo di tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia. Bruxelles ha voluto anche rafforzare i criteri di sostenibilità per l’uso della bioenergia, applicando le norme già esistenti per la biomassa agricola anche alla biomassa forestale (comprese le foreste primarie e le torbiere altamente diversificate). Questi criteri toccheranno gli impianti di produzione di calore ed elettricità con capacità termica nominale totale di 5 MW.

COOPERAZIONE – Entro il 31 dicembre 2025 ogni Stato membro si dovrà impegnare a realizzare almeno un progetto congiunto con uno o più Paesi UE per la produzione di energia rinnovabile, informando la Commissione europea di tale accordo. Un ‘attenzione alla cooperazione che si moltiplica nel caso di risorse marine. Le nazioni comunitarie confinanti con un bacino marittimo coopereranno per definire congiuntamente la quantità di energia rinnovabile offshore che intendono produrre in tale spazio entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040.

SISTEMA ELETTRICO – la proposta di Bruxelles fornisce alcune misure per migliore l’integrazione delle rinnovabili in rete. Gli operatori delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dovranno rendere disponibili informazioni sulla quota di FER e sul contenuto di gas serra dell’energia elettrica che forniscono. Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e fornire maggiori informazioni agli operatori del mercato elettrico, agli aggregatori, ai consumatori e agli utenti finali. I produttori di batterie dovranno consentire ai proprietari degli impianti l’accesso alle informazioni sulla capacità dei dispositivi, sullo stato di salute, quello di carica e sul setpoint di potenza; Gli Stati membri dovranno invece garantire disposizioni regolamentari che non discriminino la partecipazione dei sistemi di stoccaggio di piccole dimensioni i al mercato dei servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio.

Leggi qui il testo integrale della nuova Direttiva Energie Rinnovabili 2030

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