Con la Legge regionale 24 giugno 2025, n. 29, entra in vigore anche il Salva Casa Abruzzo, modificando la norma locale in tema di recupero dei sottotetti, edilizia libera, variazioni essenziali, sicurezza sismica, cambio di destinazione d’uso

Dopo le indicazioni sulla modulistica unificata, la Regione Abruzzo adegua ufficialmente anche la propria normativa alla sanatoria edilizia nazionale prevista dalla Legge n.105/2024 (prima DL n.69/2024).
Con la Legge Regionale 24 giugno 2025, n. 19, il Salva Casa Abruzzo recepisce gran parte delle modifiche introdotte al Testo Unico Edilizio in tema di:
- Disposizioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente e dei sottotetti;
- Attivita’ edilizia libera ed interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata;
- Attivita’ edilizia in assenza di pianificazione urbanistica;
- Determinazione delle variazioni essenziali;
- Disposizioni in materia di sicurezza sismica;
- Titoli abilitativi dei mutamenti di destinazione d’uso)
Salva Casa Abruzzo, quando è consentito il recupero dei sottotetti,
Nell’articolo 2 della Legge Regionale n. 29/2025 sono inserite le disposizioni per il recupero dei sottotetti secondo il Salva Casa Abruzzo. Al fine del contenimento del consumo di suolo e al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa, sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti e dei vani e locali accessori e seminterrati per gli edifici realizzati successivamente al 31.12.2022 e decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità (At.24 del TUE).
Le Leggi regionali interessate dalla modifica sono:
- la legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo)
- la legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni).
Edilizia libera in Abruzzo, cosa prevede la sanatoria
L’articolo 3 aggiunge alcune voci all’elenco delle categorie di edilizia libera già previste dalla norma nazionale e subordinate alla sola CILA.
In particolare il Salva Casa Abruzzo permette di eseguire i seguenti interventi senza alcun titolo abilitativo:
- serre realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, senza opere murarie, da rimuovere al cessare dello svolgimento dell’attività agricola;
- manufatti leggeri rimovibili quali pensiline, tettoie e pergolati.
- con un’altezza media non superiore a metri 2,40
- peso non superiore ad 1 kN/mq;
- obbligatoriamente aperti su tutti i lati fatta eccezione per le pareti esistenti a cui si appoggiano;
- non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie e superfici utili;
- la superficie complessiva realizzabile per gli immobili con uso prevalente residenziale non può essere superiore al 30% della superficie lorda della singola unità immobiliare;
- per gli altri immobili la superficie complessiva realizzabile non può essere superiore al 30% della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell’edificio esistente;
- sono considerati interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e e di rilevanza sismica;
Sono invece eseguibili previa presentazione della CILA:
- movimenti di terra non superiori a mc 200.
Edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
I Comuni della Regione sprovvisti di strumenti urbanistici, dovranno sottostare ad un limite di densità massima fondiaria di 0,02 mc per metro quadro, in sostituzione del limite massimo prima previsto che era pari a 0,03 mc/mq.
Quali sono considerate Variazioni essenziali per il Salva Casa Abruzzo
In attuazione dell’art.32 del TUE, sono considerate variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d’uso che comporti il passaggio tra le seguenti categorie funzionali:
- residenziali;
- produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi;
- turistico-ricettive;
- commerciali;
- agricole;
- aumento dei parametri oltre i limiti di tolleranza secondo la seguente graduazione:
- dal 10% al 25% di edifici o singole unità immobiliari fino a 350 mq di superficie utile;
- dal 10% al 20% di edifici o singole unità immobiliari fino a 750 mq;
- dal 10% al 15% di edifici o singole unità immobiliari superiori a 750 mq.
- sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo;
- da manutenzione a ristrutturazione edilizia;
- quando violano le norme vigenti in materia di edilizia antisismica compreso il mancato deposito sismico previsto per la tipologia di intervento originario.
Sono invece considerate parziali difformità gli aumenti entro il 10 % superiore al limite della tolleranza costruttiva.
Sicurezza sismica
L’accertamento di conformità (art.36-bis del TUE) riguardante le unità immobiliari ubicate in zone a bassa sismicità all’epoca di realizzazione dell’intervento, è subordinato alla trasmissione allo sportello unico dell’edilizia del certificato di idoneità statica redatto conformemente alla disciplina edilizia vigente all’epoca di realizzazione.
Inoltre, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, adotta la modulistica standardizzata inerente i procedimenti di sanatoria di cui agli articoli 34-ter e 36-bis del d.p.r. 380/2001 in materia sismica.
Cambio di destinazione d’uso con Salva Casa Abruzzo
In attuazione dell’art.23-ter, comma 3, del d.p.r. 380/2001, il cambio di destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare, a prescindere dalla zona territoriale è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
- SCIA nei casi di cambio d’uso orizzontale all’interno della stessa categoria funzionale senza opere o con opere riconducibili all’attività edilizia libera o a CILA asseverata;
- SCIA nei casi di cambio d’uso verticale tra diverse categorie funzionali senza opere o con opere riconducibili ad attività libera o a SCIA;
- titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso o permesso di costruire, nei restanti casi.











