Quattro i green claim identificati dal Tribunale di Milano e giudicati illegittimi perché troppo vaghi, generici e non verificabili. Cosa prevede la nuova Direttiva UE su trasparenza e chiarezza nella comunicazione ambientale appena recepita dal Consiglio dei Ministri.

Il Tribunale di Milano ha vietato l’utilizzo di quattro green claim, come “maglieria IMPATTO 0” e “questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo“. Adesso le aziende responsabili di pratiche di pubblicità ingannevole e greenwashing rischiano conseguenze pesanti.
Decisione storica del Tribunale di Milano sui green claim
I quattro green claim identificati dal Tribunale di Milano sono considerati illegittimi perché troppo vaghi, generici e non verificabili. Secondo il tribunale, al consumatore medio, ossia una persona generalmente informata e ritenuta attenta e avveduta, le aziende sono tenute a presentare pubblicità chiare, specifiche, inequivocabili e accurate.
Le imprese devono disporre di documentazione valida utile a verificare le affermazioni riguardo l’impatto ambientale delle loro attività. Dunque, a “disporre di documentazione idonea alla verificazione di dette asserzioni“, ha affermato il tribunale. Per questo motivo i giudici hanno identificato quattro green claim responsabili di confondere il consumatore, al punto di riuscire ad alterarne il comportamento economico e spingerlo all’acquisto.
“Si tratta di una decisione storica che segna un passo importante verso una comunicazione ambientale più trasparente e verificabile – osserva Barbara Klaus, avvocato ed esperta di regulatory compliance presso lo studio multinazionale Rödl & Partner – un segnale forte per le imprese che vogliono distinguersi con messaggi credibili e conformi”.
Quali sono i quattro green claim giudicati ingannevoli
Il Tribunale di Milano ha ritenuto fuorvianti i seguenti green claim:
- questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo;
- ci impegniamo a seguire i più alti standard di sostenibilità, trasparenza e equità. Siamo qui per fare la nostra parte e costruire un futuro migliore per tutti;
- la nostra filosofia si estende all’intera filiera, attraverso la scelta di fornitori locali dagli standard produttivi a impatto zero, con l’obiettivo comune di ridurre i consumi superflui, oltre a valorizzare il territorio;
- maglieria IMPATTO 0.
Orientamento ben consolidato in Europa
La decisione del Tribunale di Milano si inscrive in un orientamento già ben consolidato in altri ordinamenti europei, come quello tedesco e francese. Nel 2025 in Germania la Corte regionale ha condannato determinate compagnie aeree per aver proposto ai consumatori un sovrapprezzo volontario sui biglietti aerei. Il sovrapprezzo era stato sponsorizzato come “compensazione delle emissioni di CO2” ma le compagnie non avevano fornito alcuna evidenza scientifica a riprova delle loro affermazioni.
Nel 2021 in Francia, invece, l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, ossia l’autorità di regolamentazione della pubblicità in Francia) ha sanzionato una campagna pubblicitaria di un’azienda di calzature. Lo slogan proposto “100% iconica, 50% riciclata”, riferito alla scarpa, e un logo contro l’inquinamento da plastica, suggerivano pratiche di protezione ambientale non adeguatamente supportate da dati attendibili.
E in Italia?
“Anche in Italia, bisogna dire, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già più volte sanzionato l’uso di asserzioni ambientali generiche e non supportate da dati verificabili – chiarisce ancora l’avvocato Barbara Klaus – Il caso più recente riguarda un’azienda del settore soft beverage, invitata a correggere la propria comunicazione dopo aver diffuso claim come ‘CO2 Impatto Zero’, poi rimossi da etichette, confezioni, spot TV e sito webÈ particolarmente significativo che ora anche i tribunali civili italiani, accanto all’Autorità garante, contribuiscano a interpretare i criteri normativi di correttezza nella comunicazione ambientale, precisando così le regole della green advertising compliance e offrendo alle imprese un quadro più chiaro per sviluppare una comunicazione conforme e trasparente.”
Un altro elemento importantissimo sottolineato dal Tribunale di Milano riguarda i claim accompagnati dall’utilizzo di marchi relativi a certificazioni di sostenibilità di natura privatistica. Queste certificazioni, hanno stabilito i giudici, godono soltanto dell’autorevolezza derivata dalla reputazione del movimento ideale promosso dall’ente privato e quindi non assicurano alcuna conformità a norme, procedure e regole pubblicistiche.
“Alla luce di questo i marchi di sostenibilità di natura privata non costituiscono, di per sé, una prova oggettiva o verificabile dell’assenza di impatti ambientali o sociali. Possono rappresentare un impegno valoriale, ma non garantiscono conformità a standard pubblici o accreditati, e pertanto non sono sufficienti a dimostrare la veridicità dei green claim associati”, spiega ancora l’avvocato.
Responsabilizzazione dei consumatori
“La nuova Direttiva (UE) 825/2024, appena recepita in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, va esattamente in questa direzione: promuovere trasparenza e chiarezza nella comunicazione ambientale. Per le imprese, questo significa poter contare su regole più definite e uniformi, che facilitano la green compliance e consentono di trasformare una comunicazione corretta in un reale fattore di fiducia e di differenziazione competitiva sul mercato“, conclude Barbara Klaus.
L’Europa sta spingendo sul contrasto al rischio greenwashing e il Consiglio dei Ministri, infatti, ha da poco approvato un decreto che recepisce la Direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
La Direttiva parte dal presupposto che per rendere davvero possibile la transizione verde, è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate, in modo contribuire a diffondere scelte più sostenibili. Per questa ragione le imprese hanno la responsabilità di diffondere informazioni chiare, pertinenti e affidabili. Non si possono dunque ingannare i consumatori sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.
Per quanto riguarda le asserzioni ambientali, in particolare quelle sul clima, la Direttiva sottolinea che gli operatori economici attraverso queste informazioni danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio. Per tale ragione la Direttiva vieta quelle asserzioni non adeguatamente corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Queste asserzioni quindi devono essere verificate da un esperto terzo, indipendente dall’azienda in questione. I risultati periodici prodotti da un soggetto terzo devono essere inoltre consultabili e messi a disposizione dei consumatori. Non solo, le nuove norme vietano anche l’esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche.












