Decreto EoW inerti: cosa prevedono le nuove norme

Il 4 novembre è entrato in vigore il Decreto End of Waste per gli inerti, che disciplina l’utilizzo dei rifiuti inerti provenienti dal settore edilizio per una gestione in linea con gli obiettivi di economia circolare

Decreto EoW inerti
via depositphotos.com

End of Waste inerti, le nuove regole

Il 4 novembre è entrato in vigore il Decreto EoW inerti, che definisce la qualifica di “rifiuto inerte” per quanto riguarda le attività di costruzione e demolizione. Il decreto 152 del 27 settembre è lo strumento con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha voluto intervenire per portare l’economia circolare all’interno del settore edilizio, alla luce degli obiettivi strategici del Piano Europeo d’Azione e della Strategia Nazionale, approvata in seno al PNRR. 

Decreto EoW inerti: quali sono i rifiuti utilizzabili per produrre aggregati?

Il decreto individua i vari tipi di rifiuti interessati dall’intervento legislativo, stabilendo che sono utilizzabili per la produzione di un aggregato i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione non pericolosi e i rifiuti non pericolosi di origine minerali, mentre sono esclusi dal riutilizzo i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione che siano stati abbandonati o sotterrati. 

Per rifiuti inerti si intende tutti i rifiuti solidi provenienti dalle attività di costruzione o demolizione o i rifiuti minerali che non abbiano subito trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche di particolare entità: si tratta di materiali che si dissolvono, bruciano o subiscono altre reazioni fisiche o chimiche, non si biodegradano e, se entrano in contatto con altre materie, non comportano danni ambientali o alla salute umana. 

Quali siano è specificato nell’Allegato 1 del Decreto EoW inerti.

I «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione» sono il cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie dei precedenti,  miscele bituminose, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie e i rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione. 

Per «altri rifiuti inerti di  origine  minerale» si intende invece gli scarti di ghiaia e pietrisco, di sabbia e argilla, le polveri e i residui affini, i rifiuti derivanti da taglio e segagione di pietra, i residui di miscela di preparazione che non siano stati sottoposti a trattamento termico, gli stampi di scarto, se costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa, che possono essere ricoperti di smalto crudo fino a  una concentrazione di <10% in peso. Oltre a questi, sono assimilabili agli altri rifiuti di origine minerale riutilizzabili gli scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico, i rifiuti della produzione di compositi a base di cemento, i residui di materiale di sabbiature, i minerali come rocce e sabbia. 

Decreto EoW inerti: quando cessa la qualifica di “rifiuto”?

I rifiuti inerti delle di origine minerale o provenienti da costruzione e demolizione diventano “aggregati recuperati” se appartenenti alle categorie di cui sopra. L’ammissione alla produzione di aggregati recuperati è successiva all’esame della documentazione in ingresso, a un esame visivo e, se il controllore lo ritiene necessario, a ulteriori verifiche.

I controlli sono in capo al produttore dell’aggregato, che deve avere un sistema in grado di verificare la conformità dei rifiuti accettati a quanto stabilito dal decreto, e predisporre una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle eventuali non conformità.

Il produttore è inoltre responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e dell’individuazione dei rifiuti pericolosi, come della compilazione del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto(FIR). Per ogni lotto di materiale recuperato deve compilare e conservare, in formato cartaceo ed elettronico, un’autocertificazione di conformità (modulo Allegato 3 del Decreto EoW inerti), oltre a tenere in custodia per almeno 5 anni un campione di ogni aggregato ricevuto. 

Decreto EoW inerti: altre responsabilità in capo al produttore di aggregati

Il personale che esamina i documenti deve ricevere adeguata formazione e aggiornamento, i rifiuti possono essere accettati solo a seguito del doppio check (documentale e visivo) degli addetti, che provvedono alla selezione dei rifiuti rimuovendo qualsiasi materiale estraneo. 

I rifiuti accolti vanno pesati e registrati in ingresso, stoccati separatamente da eventuali altri rifiuti non conformi e monitorati con controlli supplementari, a campione oppure quando si renda necessario da ulteriori esami visivi o dei documenti. 

Il processo di trattamento e recupero degli inerti per produrre aggregati deve avvenire attraverso fasi meccaniche e interconnesse, tra le quali possono figurare, a seconda dei materiali, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni metalliche o altre frazioni indesiderate. 

La fase di verifica di conformità e movimentazione dell’aggregato devono essere organizzate in maniera tale che i singoli lotti restino separati e non si contaminino. 

Decreto EoW inerti: per cosa possono essere utilizzati gli aggregati?

Un aggregato recuperato è utilizzabile per realizzare opere in terra di ingegneria civile, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazze civili o industriali; strati di base per infrastrutture di trasporti e piazzali civili e industriali, recuperi ambientali e riempimenti, strati accessori con funzioni supplementari come anticapillari, antigelo o drenanti; calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici. Se utilizzati nel suolo, non devono costituire fonte potenziale di contaminazione di suoli, sottosuoli o acque sotterranee.

Il Ministero prende ancora 180 giorni per le preoccupazioni di Consiglio di Stato e Anvar

La pubblicazione del decreto era già stata accompagna da un intervento del Consiglio di Stato e dall’allarme da parte dell’Anvar, Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati, preoccupata che l’attuale formulazione potesse mettere in crisi il settore. 

Il Ministero ha recepito le osservazioni e aperto quello che viene definito un “percorso amministrativo innovativo”, con l’introduzione di un “tagliando” che intervenga a disciplinare le specificità e criticità del settore. In questo momento è in corso un gruppo di lavoro tra tecnici del ministero (ora presieduto da Gilberto Pichetto Fratin), ISPRA e Istituto Superiore di Sanità, per aggiornare il provvedimento entro 180 giorni dall’entrata in vigore, alla luce degli elementi tecnici, ambientali e sanitari emersi. 

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