Le linee guida operative chiariscono come usare il biometano sostenibile negli impianti ETS e quando applicare il fattore di emissione pari a zero.

Biometano e ETS: il MASE comunica l’approvazione delle Indicazioni Tecniche e Operative
Il Comitato ETS ha approvato le Indicazioni Tecniche e Operative che regolano l’utilizzo del biometano sostenibile negli impianti stazionari inclusi nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione.
Le linee guida chiariscono come dimostrare la sostenibilità del biometano, quale documentazione fornire ai verificatori e quando applicare il fattore di emissione pari a zero. Il provvedimento, annunciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a dare certezza regolatoria alle imprese e a sostenere competitività e decarbonizzazione dei settori energivori.
Cosa sono le Indicazioni Tecniche e Operative dell’ETS per il biometano
Le Indicazioni Tecniche e Operative disciplinano in modo puntuale l’uso del biometano sostenibile negli impianti che rientrano nel perimetro ETS. Il documento definisce le modalità di prova della sostenibilità e l’insieme di evidenze documentali che gli operatori devono mettere a disposizione dei verificatori. L
’obiettivo è consentire, nei casi previsti, l’applicazione del fattore di emissione pari a zero al combustibile rinnovabile utilizzato.
Il passaggio è rilevante perché interviene su un nodo operativo centrale per le imprese ETS: come integrare il biometano nei processi industriali in coerenza con i Regolamenti europei, senza incertezze interpretative.
Le linee guida tengono conto del quadro normativo nazionale, del sistema delle Garanzie di Origine e degli schemi di certificazione della sostenibilità, offrendo uno strumento unico e coerente per l’adempimento.
Come si dimostra la sostenibilità e quando vale il fattore di emissione pari a zero
L’aspetto più importante delle indicazioni dell’ETS riguarda la dimostrazione della sostenibilità del biometano. Le linee guida specificano quali informazioni e documenti devono essere prodotti e come devono essere presentati ai verificatori. Questo passaggio è determinante ai fini dell’ETS, perché solo in presenza di requisiti verificati è possibile applicare il fattore di emissione pari a zero.
Il documento chiarisce inoltre l’allineamento con i meccanismi di tracciabilità già esistenti, in particolare le Garanzie di Origine e gli schemi di certificazione riconosciuti. In questo modo si evita la duplicazione degli oneri e si assicura coerenza tra strumenti diversi che insistono sullo stesso vettore energetico. Per gli operatori, il risultato è un percorso di compliance più leggibile, con passaggi chiari e verificabili.
ETS e biometano: il quadro normativo
Le Indicazioni Tecniche e Operative sono costruite nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea e della disciplina nazionale vigente. Il riferimento ai Regolamenti UE consente di collocare l’utilizzo del biometano all’interno delle regole ETS, evitando interpretazioni difformi.
L’integrazione con Garanzie di Origine e certificazioni di sostenibilità risponde alla necessità di armonizzare gli strumenti che attestano l’origine rinnovabile e le prestazioni ambientali del combustibile. In questo senso, il documento fornisce agli operatori un’unica cornice operativa, utile sia in fase di pianificazione sia in sede di verifica.
Gli effetti per imprese e settori energivori
Secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, “Ora le imprese hanno un quadro chiaro e certo per utilizzare il biometano sostenibile all’interno del sistema ETS. È un passo importante per accompagnare la competitività in un contesto di decarbonizzazione dell’industria, in particolare dei settori più energivori, valorizzando una risorsa rinnovabile strategica in coerenza con gli obiettivi climatici europei”.
Il chiarimento operativo incide su decisioni industriali concrete: dall’approvvigionamento energetico alla rendicontazione ETS. La possibilità di applicare il fattore di emissione pari a zero, se correttamente dimostrata, rappresenta un elemento di certezza regolatoria che può favorire l’integrazione del biometano nei processi produttivi. Il messaggio è esplicito: regole chiare per scelte industriali coerenti con la transizione.
Che cos’è il Comitato ETS?
Il Comitato ETS è un organo interministeriale presieduto dal MASE. Vi partecipano Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio.
Questa composizione garantisce un approccio coordinato alle decisioni che incidono su industria, infrastrutture, finanza pubblica e relazioni europee. L’approvazione delle linee guida sul biometano e ETS rientra in questo perimetro di coordinamento, con l’obiettivo di assicurare uniformità applicativa e coerenza con le politiche climatiche.













