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Rinnovabili: Decreto fer 1 inviato a Bruxelles

Lo schema di decreto ministeriale arriva nelle mani della Commissione Europea. Le ultime novità: modifiche sui PPA e un premio per l’autoconsumo

Decreto fer 1

 

 L’ultima versione del decreto Fer 1 è in attesa dell’ok dell’esecutivo europeo

(Rinnovabili.it) – Lo schema di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche, il cosiddetto decreto Fer 1, arriva a Bruxelles. Dopo essere passato per le mani di ARERA e delle Regioni in Conferenza Unificata, il provvedimento finisce sul tavolo della Commissione Europea, ultimo passaggio prima dell’approvazione formale. Il testo appare ancora una volta limato rispetto alla versione originale, con l’introduzione di novità importanti sia sul fronte dell’autoconsumo che dei contratti di’acquisto dell’energia (PPA-Power Purchase Agreement).

Quello che non cambia invece, nonostante le proteste regionali e delle associazioni di settore, sono le posizioni su mini-idro e geotermia. Nel primo caso, infatti, rimangono inalterati i requisiti per ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici che consentano una produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici; nel secondo si rimandano i sussidi a un Decreto Fer 2 di prossima pubblicazione.

 

Immutati anche i gruppi in cui sono organizzati i bandi per l’iscrizione ai registri e alle aste:

  • Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell’iscrizione ai registri, anche un GRUPPO A-2 per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

  • Gruppo B: impianti idroelettrici e impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
  • Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale.

 

Le ultime novità del Decreto fer 1 favoriscono i prosumer

Lo schema di decreto accogliere alcune delle proposte della Conferenza Unificata a partire da una maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo. Per le installazioni di potenza fino a 100 kW su edifici, il testo prevede infatti che sulla quota di produzione netta consumata in sito sia attribuito un premio pari a 10 euro il MWh. Il bonus è cumulabile con quello fornito al fotovoltaico del gruppo A-2 (ossia 12 €/MWh) erogato su tutta l’energia prodotta.

Ricordiamo invece che per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento è ridotta del 20%.

Sempre dalla Regioni è arrivata la richiesta di una maggiore considerazione ai rifacimenti. Ecco perché tra le modifiche appaiono anche aumenti nei contingenti sia per i registri (che passano da 80 a 120 MW) che per le aste (da 500 a 620 MW).

 

Incentivi alle rinnovabili elettriche: cosa cambia con i contratti di lungo termine?

Altro capitolo fondamentale quello dei PPA. Una volta in vigore il Decreto Fer 1, sarà necessario realizzare una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. Le ultime modifiche apportate chiedono che fino alla data di piena operatività di questo strumento, il GSE renda disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti promuovendo l’incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti. Il tutto, ovviamente previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica degli impianti.  ARERA perde invece il compito di elaborare gli schemi di contratto: l’Authority dovrà invece stabilire le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma e, quando necessario, adoperarsi per rimuovere eventuali barriere regolatorie.

 

 

Decreto rinnovabili elettriche: più tempo per l’entrata in esercizio degli impianti

Tra le novità inserite nell’ultima versione del Decreto fer 1 appare anche un nuovo termine temporale prima della riduzione degli incentivi. Nel dettaglio la tariffa spettante è ridotta nei seguenti casi:

  1. a) dell’1% l’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi (e non più 12) dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
  2. b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio
  3. c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale
  4. d) impiego di componenti rigenerati.

 

 

Lo schema integra anche la proposta della Conferenza Unificata relativa il contrasto al frazionamento delle particelle catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti; Per questo motivo il testo riporta che in materia di “determinazione della potenza dell’impianto” e, con esclusione degli impianti facenti parte di un aggregato, fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1 gennaio 2018.

 

LEGGI QUI IL TESTO DEL DECRETO FER 1