Incentivi a rinnovabili ed efficienza, si aggiornano i termini

Il GSE pubblica l’elenco aggiornato dei procedimenti e degli adempimenti prorogati alla luce della delibera di governo con cui si rinvia il termine dello stato di emergenza

incentivi a rinnovabili
Foto di Ed White da Pixabay

Incentivi alle rinnovabili, più tempo alle scadenze

(Rinnovabili.it) – La campagna vaccinale sta dando i primi risultati anche in Italia, tuttavia per ora il Paese rimane in stato emergenziale. Per la precisione il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 ha prorogato, per la terza volta, lo stato di emergenza dichiarato alla fine di gennaio 2020 con l’esplosione della pandemia. Un rinvio che porta con sé una serie di ricalibrature temporali in diversi settori dell’economia nazionale. Per quelle inerenti lo sfruttamento degli incentivi a rinnovabili ed efficienza energetica è come sempre il GSE a pubblicare l’aggiornamento dei termini. Il Gestore ha reso noto stamane l’elenco dei procedimenti e degli adempimenti slittati per gli operatori del settore. Si parla, nel dettaglio, di: rinnovabili elettriche (DM FER 2012, DM FER 2016, DM FER 2019, L. 145/2018); rinnovabili termiche e risparmio energetico (L. 145/2018, DM 17/01/2017); biometano (DM 2/3/2018).

In generale i termini degli adempimenti, già precedentemente prorogati per via dell’estensione dello stato di emergenza, hanno ora altri 547 giorni di tempo sulla scadenza. È fissato invece al al 07 febbraio 2022 il nuovo termine ultimo per l’entrata in esercizio l’accesso agli incentivi del DM2016 per tutti gli impianti che rientrano nelle previsioni dell’art.7.1 (a prescindere dal Bando assegnatario).

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Inoltre “si specifica – aggiunge il GSE – che in ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.M. 21 maggio 2021 in materia di Certificati Bianchi, si intendono prorogati anche gli adempimenti connessi:

– all’avvio della realizzazione dei Progetti a Consuntivo;

– all’avvio della contabilizzazione dei risparmi conseguiti nell’ambito dei Progetti a Consuntivo e dei Progetti Standardizzati.

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Infine il Gestore ricorda che, per la rendicontazione dei risparmi conseguiti dai progetti presentati ai sensi del Decreto 11 gennaio 2017 e del D.M. 28 dicembre 2012, a eccezione dei progetti di valutazione standardizzata di cui all’art. 4 dell’Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell’ARERA, al termine della vita utile del progetto, il soggetto proponente può presentare un’ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo dell’emergenza sanitaria.

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