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Pubblicato in Gazzetta il Correttivo al TU FER

Approdano nella Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni integrative per il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 riguardante i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Focus su Autorizzazione Unica, piattaforma SUER e risoluzione alternativa delle controversie

Pubblicato in Gazzetta il Correttivo al TU FER

Il Correttivo TU FER entrerà in vigore l’11 dicembre 2025

Via libera al Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, meglio conosciuto come Correttivo al TU FER (Testo Unico delle Rinnovabili). Il provvedimento, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri dopo aver sentito il Parlamento, è approdato il 26 novembre in Gazzetta Ufficiale, preparandosi dunque a dispiegare i suoi effetti. L’entrata in vigore è fissata per l’11 dicembre 2025 e c’è ancora tempo dunque per analizzare le principali novità del testo.

Ricordiamo che il decreto in questione interviene sul Testo Unico con una generosa mano di integrazioni e modifiche apportate a scopo semplificativo, accogliendo da ultimo anche una serie di richieste parlamentari.

Le modifiche richieste dal Parlamento

Partiamo dunque dalle integrazioni apportate allo schema originale su richiesta della Camera dei Deputati.

All’Art. 1, comma 1, lett. c-ter, la definizione di “revisione della potenza” ora include esplicitamente negli impianti anche i sistemi di accumulo e gli elettrolizzatori “eventualmente connessi”.

All’Art. 1, comma 1, lett. c-quater, la nuova definizione di “infrastrutture indispensabili” è stata estesa anche alle infrastrutture di trasformazione dell’energia, oltre che di trasmissione e distribuzione.

L’Art. 4, comma 1, che sostituisce l’Art. 5 del D.Lgs. 190/2024, assegna l’istituzione della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica anziché al Ministero della Pubblica Amministrazione (versione precedente).

In materia di sanzioni, ossia Articolo 14 del Correttivo TU FER che modifica l’articolo 17 del Testo Unico, si dispone che la sanzione per mancato ripristino dei luoghi alla scadenza dell’impianto sia ora calcolata in misura tra 25.000 e 100.000 euro per impianto e tra 2.000 e 8.000 euro per ogni ettaro o frazione non ripristinati. A titolo di confronto, nello schema originale veniva calcolata in misura fissa tra i 15.000 e i 50.000 euro per potenza inferiore a 1 MW.

Altra novità rispetto alla prima versione, quella inserita all’Articolo 16 recante “Modifiche all’Allegato A – Attività in Edilizia Libera” per gli impianti fotovoltaici flottanti. Il testo pubblicato in Gazzetta fa rientrare nell’edilizia libera solo quegli impianti galleggianti con potenza inferiore a 10 MW e con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%. Lo schema preliminare, invece, non riportava alcun limite di potenza o vincolo.

Le principali novità del Correttivo TU FER

Una delle prime novità riguarda la ridefinizione della nozione di “impianto ibrido” per includere sia i progetti che combinano diverse fonti rinnovabili che installazioni integrate a sistemi di accumulo o elettrolizzatori.

Il testo dispone anche che qualora gli interventi rientranti in edilizia libera insistano sui beni, sulle aree o sui siti oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS)”.

Di contro, gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione risulterebbero automaticamente “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”. Lo stesso discorso ovviamente si applica anche agli interventi in attività libera.

Sempre in tema PAS, si chiarisce come individuare il comune procedente o unico punto di contatto per il proponente in caso di impianti che ricadano su più territori.

In materia di Autorizzazione Unica (AU), il Correttivo TU FER specifica che il regime comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e culturale, e il rilascio di eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA, quando necessaria, deve precedere l’AU e avere una durata massima di 90 giorni.

Sono inoltre previste tempistiche ridotte per l’AU in caso di installazione di pompe di calore sotto i 50 MW e per tutti gli interventi di revisione della potenza con incremento non superiore al 15%.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori seguendo l'evoluzione dei primi sistemi incentivanti italiani e internazionali e intervistando i pionieri del settore, da Bertrand Piccard a Michael Gratzel. Nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.