Decreto Siccità, ok a semplificazioni per il fotovoltaico galleggiante

Gli impianti fotovoltaici realizzati su invasi, bacini idrici o sopra canali di irrigazione potranno essere realizzati con procedura abilitativa semplificata se dotati di una potenza fino a 10 MW

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Approvato con modifiche in Senato il Decreto Siccità

(Rinnovabili.it) – Con 75 voti favorevoli, 46 contrari e sette astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del Decreto Siccità, ma non prima di aver aggiunto qua e là qualche modifica. Nel testo fanno così capolino anche alcune misure dedicate direttamente al settore energetico. L’ultima in ordine cronologico, quella inerente il fotovoltaico galleggiante. È stato accolto infatti l’emendamento a prima firma Claudio Fazzone (FI-BP-PPE) in cui si chiede di semplificare le procedure per gli impianti solari flottanti in Italia.

Nel dettaglio l’intervento riguarda sistemi fotovoltaici realizzati sulle acque di invasi e bacini idrici, compresi quelli delle cave minerarie (dismesse e non), in aree pubbliche o demaniali così come gli impianti solari a copertura dei canali di irrigazione. Ai fini dell’installazione di questi elementi  l’ente concedente dovrà pubblicare sul proprio sito l’istanza di concessione per un periodo di 30 giorni. “Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”.

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Fotovoltaico galleggiante, PAS o autorizzazione unica?

Il titolare della concessione dovrà quindi presentare la propria istanza entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. L’emendamento al decreto Siccità prevede anche che per gli impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10 MW di capacità si applichi la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di VIA e di tutela delle risorse idriche. Per quelli di potenza superiore a 10 MW si applica, invece, la procedura di autorizzazione unica. Ferme restando, ovviamente, le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica.

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Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i Ministeri competenti dovranno pubblicare i criteri per l’inserimento e l’integrazione del fotovoltaico galleggiante sotto il profilo ambientale. Un intervento necessario anche “al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi”.

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