Riviste le modalità di restituzione degli oneri generali di sistema e semplificata la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio
La delibera, approvata il 20 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1 gennaio di quest’anno, introduce nuove modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto a partire da un limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema ai titolari degli impianti rinnovabili, da applicarsi negli anni successivi al 2013 e tenendo conto dell’impatto complessivo di questi stessi sulle bollette elettriche. Questo vorrà dire che il cap potrà venir modificato a seconda del peso complessivo sulle fatture e per il primo anno è stato definito solo per gli impianti di potenza compresa tra i 20 kW e i 200 kW.
Le modifiche riguardano inoltre la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all’erogazione del servizio di scambio sul posto, tramite l’eliminazione dei dati relativi alle singole bollette e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili “rimborsabili”.