Come si recuperano i crediti edilizi contestati ma poi riammessi dal Fisco essendo ormai scaduti? La risposta del MEF però, apre nuovi

Come recuperare i crediti edilizi contestati dall’Agenzia delle Entrate, ma poi giudicati spettanti, nel caso in cui ormai la quota risulti “scaduta” e non più utilizzabile per decadenza dei termini?
Si corre il rischio di perdere il credito? O, in caso contrario, quale procedura utilizzare per recuperare il credito?
La risposta si legge nel question time (5-04143 Alifano) presentato in Commissione Finanze alla Camera ed illustrata direttamente dal MEF.
Crediti edilizi scartati e poi riammessi
La norma stabilisce che i crediti edilizi ammessi al Superbonus 110 % maturati entro il 31 dicembre 2023, debbano essere utilizzati in 4 annualità, senza la possibilità di riportare all’anno successivo la quota di credito non compensata.
Ma la necessaria attività di controllo della veridicità dei crediti ha spinto l’Agenzia delle Entrate a “congelare” alcune cessioni in attesa del verdetto. Una volta terminato questo controllo, e in caso di esito positivo, il contribuente si trova però fuori tempo massimo in quanto la relativa quota risulta scaduta e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Inoltre il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Allo stato attuale, non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, considerando anche l’eventuale incapienza fiscale sopravvenuta in seguito e che impedirebbe un utilizzo diretto in detrazione (al posto della cessione).
Come recuperare dunque un credito edilizio contestato e scaduto?
Le due strade prospettate dal MEF
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che la comunicazione di esercizio dell’opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente “riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente”.
Nel caso in cui il contenzioso si sia risolto con esito favorevole, il Fisco sottolinea che il titolare del credito edilizio contestato potrà comunque fruirne in diverse opzioni:
- nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell’applicazione della procedura di controllo, il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell’opzione da cui deriva il credito;
- sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente. In questi casi, per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Quale procedura utilizzare per recuperare il credito
Come sottolineato dal sottosegretario al MEF, il credito edilizio contestato e poi riabilitato non si perde per scadenza, ma potrà beneficiare di una proroga uguale al tempo di sospensione. Purtroppo però si ferma qui la risposta del Ministero. Come sottolineato durante lo stesso question time “tale attività (ndr. l’utilizzo del credito dopo la sua scadenza originaria), non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute”. Risultato: l’ennesimo caso irrisolto che non scioglie concretamente i nodi, demandando tutto all’Agenzia delle Entrate.