Si aggiorna al Salva Casa anche la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) indispensabile per attestare il rispetto dei requisiti igienico sanitari di un immobile

La SCA va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori di finitura
La Conferenza Unificata ha approvato la nuova modulistica per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) prevista dalle modifiche apportate dal Salva Casa all’art.24 del TUE (Dpr 380/2001).
Dopo il via libera alla modulistica unificata per SCIA, CILA, Permesso di Costruire e SCIA alternativa al PdC, arriva anche l’ok sulla certificazione di Agibilità, indispensabile per l’attuazione corretta della sanatoria edilizia.
Cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità
L’approvazione della nuova modulistica destinata alla Segnalazione Certificata di Agibilità è arrivata nella Conferenza Unificata del 30 luglio scorso; per il modulo definitivo di SCA si dovrà ora attendere la pubblicazione ufficiale.
La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è la procedura introdotta dal D.Lgs. 222/2016 che ha sostituito il vecchio certificato di agibilità rilasciato dal Comune.
La SCA è la comunicazione ufficiale con cui un tecnico abilitato dichiara che un immobile:
- È sicuro (strutturalmente e dal punto di vista degli impianti).
- Rispetta le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità.
- È conforme alle normative sul risparmio energetico.
- Può essere utilizzato per l’uso previsto (abitazione, ufficio, negozi).
Senza Segnalazione Certificata di Agibilità non è possibile abitare, affittare o vendere un immobile di qualsiasi tipo.
La Segnalazione Certificata di Agibilità post Salva Casa
La Legge 105/2024 anche conosciuta come DL Salva Casa ha modificato le disposizioni previste per la certificazione di agibilità, semplificando la procedura. Le modifiche sono state introdotte con i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all’articolo 24 del Testo Unico Edilizia.
La nuova procedura consente di asseverare la Conformità di un progetto alle norme igienico sanitarie anche nel caso in cui:
- i locali abbiano altezza minima interna di 2,40 m anziché 2,70 m, soprattutto nei sottotetti già adibiti ad abitazione.
- i monolocali, abbiano una superficie minima di 20 mq per una persona o 28 mq per due persone, sempre nel rispetto dei requisiti igienico‑sanitari (aeroilluminazione, ventilazione naturale).
I requisiti da soddisfare per ottenere l’Agibilità
Il rilascio del certificato avviene solo se sono soddisfatti determinati requisiti di adattabilità in base alle funzioni ed alle dimensioni dell’immobile e solo nel rispetto di almento una condizione tra le seguenti:
- gli immobili siano sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie
- gli immobili siano sottoposti ad un intervento di ristrutturazione destinato a migliorare le condizioni igienico-sanitarie grazie a:
- una maggiore superficie dell’unità abitativa e dei vani abitabili;
- ventilazione naturale adeguata o ausiliaria;
- adeguato dimensionamento delle finestre;
- riscontri d’aria trasversali.
La SCA va depositata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune entro 15 giorni dalla fine dei lavori di finitura ed è obbligatorio per le nuove costruzioni, per le sopraelevazioni e per gli interventi su edifici esistenti che riguardano la sicurezza, l’igiene e la salubrità.











