La stretta normativa sulla cessione del credito legata ai bonus edilizi ha sollevato dubbi e incertezze tra operatori, professionisti e imprese. Ma la risposta n. 240/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto fondamentale: lo stop riguarda i beneficiari delle detrazioni, non i crediti già presenti nel cassetto fiscale dei cessionari

Lo stop alla cessione dei crediti edilizi introdotto dal decreto legge n. 39/2024, non a caso conosciuto come Dl “Blocca Cessioni”, ha sollevato dubbi e incertezze tra operatori, professionisti e imprese.
Ma un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto essenziale riaprendo la possibilità di cedere ulteriormente i crediti maturati se in presenza di precise condizioni.
Cessione del credito bonus edilizi 2025: cosa dice la normativa
Il riferimento normativo è l’articolo 121 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020), che ha introdotto la possibilità di utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) in sostituzione della detrazioni diretta per i bonus edilizi.
Tuttavia, per limitare gli interventi fraudolenti, entrambe le opzioni sono state oggetto di modifiche, fino allo stop definitivo sancito dal decreto Blocca Cessioni.
Dal 29 maggio 2024, i beneficiari delle detrazioni non possono più optare per la cessione del credito relativa alle rate residue non ancora fruite. Cosa accade però ai crediti già presenti nel cassetto fiscale del cessionario? Possono essere oggetto di un nuovo passaggio o vale anche in questo caso lo stop alla cessione dei crediti edilizi?
Chi può ancora cedere i crediti edilizi?
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata sul portale dedicato. Nel caso in oggetto, la domanda arrivava da una uno studio associato che ha ricevuto da una società edile un pagamento di prestazioni professionali sotto forma di crediti d’imposta derivanti da sconto in fattura.
La risposta è chiara: non sussiste alcun divieto per i cessionari che hanno nel proprio cassetto fiscale crediti maturati prima dell’entrata in vigore del DL n.39/2024 (29 maggio 2024). In altre parole, la limitazione normativa ha effetto solo per i beneficiari originari delle detrazioni che non hanno ancora esercitato l’opzione. I cessionari, invece, mantengono la facoltà di cessione incluse le tre ulteriori cessioni consentite verso soggetti qualificati.
Crediti ceduti come pagamento professionale: tassabili
Attenzione però: il Fisco sottolinea anche che i crediti acquisiti in cambio di prestazioni professionali costituiscono reddito imponibile. Si tratta di un provento legato all’attività lavorativa e va pertanto assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Scarica QUI la risposta dell’Agenzia delle Entrate n.240/2025.












