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Autorizzazione Unica, PAS, zone non idonee: tutta la normativa regionale sulle rinnovabili

Dal GSE un fondamentale compendio dedicato alla regolazione regionale nell’ambito delle procedure autorizzative per le rinnovabili

Autorizzazione Unica rinnovabili
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On line il rapporto “Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

(Rnnovabili.it) – Chi concede l’Autorizzazione Unica (AU) per gli impianti rinnovabili? Quali sono le soglie di potenza fissate dalle regioni per i regimi autorizzativi semplificati? Quali territori hanno individuato zone precluse alla installazione di impianti? E per quali tecnologie? A queste e altre domande risponde il nuovo rapporto del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), intitolato “Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili“. Il documento (pdf) offre un puntuale compendio sulla normativa regionale in materia autorizzativa, spaziando dall’Autorizzazione Unica ai regimi semplificati; dalle procedure di valutazione ambientale (VIA) alla definizione delle zone non idonee.

“Lo studio – spiega il GSE – muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni, in alcuni casi appannaggio delle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili”.

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VIA e Autorizzazione Unica rinnovabili, a chi spettano le competenze?

Il quadro che ne emerge è abbastanza variegato. Per quanto concerne il procedimento autorizzativo unico, 13 Regioni hanno scelto di assegnare le relative competenze di rilascio dell’AU in via esclusiva all’amministrazione regionale stessa. Per tre – Piemonte, Lombardia e Marche – le funzioni amministrative sull’AU sono “condivise” con le Province. Mentre solo due Regioni a Statuto ordinario – Liguria e Lazio –  hanno mantenuto intatto il disegno originario del D.Lgs. n.112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province. Ovviamente per la Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano questo tipo di scelta non può essere esercitata.

In materia di VIA nella scelta delle Regioni prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi. Solo Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia infatti hanno parzialmente delegato alle Province le funzioni di autorità competente.

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Regimi semplificati, un “singhiozzo” normativo

Il GSE ha esaminato anche la regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati ossia la Procedura Autorizzativa Semplificata-PAS e la Comunicazione al Comune. Il documento  evidenzia come molte Regioni abbiano accolto la normativa nazionale estendendo il ruolo di tali regimi. Ad esempio innalzando fino a un 1 MW le soglie per gli impianti soggetti a PAS; facoltà esercitata dalla Provincia autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l’Abruzzo, la Calabria, la Campania e la Basilicata.

Credits: GSE

“In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva, come quello dell’Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali”, si legge nel rapporto.

 Solo tre Regioni – Lazio, Puglia e Basilicata – invece hanno approfittato della possibilità di estendere il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti rinnovabili.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.