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Energy Release 2.0, c’è la firma sul decreto di modifica

Dopo la comfort letter della Commissione europea, il MASE sigla il provvedimento che ritocca il meccanismo. Introdotta la possibilità di realizzare la nuova capacità attraverso soggetti terzi individuati con asta del GSE

Energy Release 2.0, c'è la firma sul decreto di modifica

Ultimi controlli per il decreto che modifica l’Energy Release 2.0

Siglato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che modifica il meccanismo dell’Energy Release 2.0. Lo strumento, nato per sostenere i grandi consumatori elettrici tramite una fornitura a prezzi calmierati, era stato messo in stand-by in attesa dell’ok della Commissione Europea. Processo che ha dato il via a un lungo periodo di interlocuzioni tra Roma e Bruxelles per allineare il nuovo regime alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Come già anticipato dal Ministro Gilberto Pichetto, il Governo ha dovuto ritoccare qua e là la disciplina originale, piccole modifiche che hanno però fatto scattare il semaforo verde. E così il 27 giugno la Commissione UE ha confermato, tramite comfort letter (pdf), la compatibilità dell’Energy Release 2.0 con le regole del mercato interno.

Le modifiche in questione sono quindi confluite in un atto normativo nazionale, lo stesso su cui oggi il numero uno del MASE ha apposto la sua firma. I prossimi passi? Il provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti e sarà disponibile sul sito del Dicastero una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

“Ringrazio la Commissione Europea per il confronto leale e costruttivo, e tutti i tecnici del Ministero per il lavoro svolto”, ha commentato Pichetto a margine della firma. “È una misura che guarda al futuro e rappresenta un esempio di buona collaborazione tra istituzioni nazionali ed europee”.

Le modifiche all’Energey Release 2.0

Quali sono le novità introdotte con il nuovo decreto? La possibilità per le aziende energivore di trasferire l’impegno alla restituzione dell’energia. E l’apertura a soggetti terzi (aggregatori, produttori di rinnovabili, terzi delegati), individuati tramite un’apposita asta da parte del GSE, per la realizzazione della nuova capacità rinnovabile.

Definizioni chiave modificate

  • Soggetti terzi: Ora includono non solo coloro con cui i clienti energivori hanno contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile, ma anche i soggetti aggiudicatari della nuova procedura competitiva.
  • Contratto di restituzione: Si definisce come un contratto per differenza a due vie tra il GSE e i clienti energivori (o soggetti terzi), che prevede la restituzione dell’energia anticipata dal GSE e delle relative garanzie di origine per 20 anni, con possibile estensione per recuperare un “vantaggio residuo”.
  • Procedura competitiva: Nuova definizione per la procedura condotta dal Gestore per selezionare i soggetti che realizzeranno nuove capacità di generazione da fonti rinnovabili e sottoscriveranno il contratto di restituzione.
  • Vantaggio residuo alla scadenza del contratto di restituzione: La differenza tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione.

Articolo 6-bis: l’asta

Il decreto di modifica inserisce nelle normativa dell’Energy release 2.0 un articolo 6-bis dedicato alla nuova procedure acompetitiva. Al GSE spetterà il compito di pubblicare un avviso per l‘asta entro 90 giorni dall’approvazione delle regole operative, garantendo trasparenza e concorrenza.

I partecipanti devono presentare un’offerta, anche negativa, che indichi quanto sono disposti a ricevere in €/MWh per realizzare la nuova capacità e sottoscrivere il contratto di restituzione. I soggetti, ad eccezione di alcune offerte limitate, devono avere il titolo abilitativo alla costruzione, il preventivo di connessione accettato, e garantire la conformità dell’impianto ai requisiti ambientali (DNSH) e specifici per tecnologia.

Il GSE potrà aprire ulteriori procedure competitive per le quantità di energia rimaste in capo a soggetti energivori non allocati, che mantengono gli obblighi derivanti dal contratto di anticipazione.

Come funzionerà l’Energy Release 2.0

Nel dettaglio la misura rivista prevede due fasi principali.

1.Prima fase

Le aziende energivore potranno ricevere energia elettrica dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tramite un Contract for Difference (CfD) finanziario bidirezionale a un prezzo calmierato di 65 euro/MWh, per tre anni. Tutti i grandi consumatori elettrici iscritti nell’elenco ufficiale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) sono automaticamente idonei.

Avendo le manifestazioni di interesse superato la capacità disponibile (ossia 24 TWh all’anno), la quantità di elettricità assegnata a ciascun beneficiario sarà determinata pro-rata. La fornitura avverrà su quote mensili basate sulla disponibilità di energia rinnovabile del GSE, ma consegnata come volume fisso nell’arco della giornata. Il prezzo di riferimento per il CfD sarà la media mensile semplice.

2.Seconda fase

Il GSE organizzerà una procedura di gara aperta a tutte le parti interessate, aziende energivore, aggregatori e sviluppatori di energie rinnovabili, per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di generazione da fonti fotovoltaiche, eoliche e idroelettriche. La capacità da realizzare dovrà essere doppia rispetto all’elettricità anticipata nei primi tre anni.

I partecipanti alla gara presenteranno un’offerta per un premio anticipato che dovrebbero ricevere per essere disposti a costruire la capacità FER richiesta. Il 50% dell’elettricità rinnovabile di nuova generazione sarà quindi coperto da un CfD bidirezionale stipulato con il GSE sempre a un prezzo di esercizio di 65 euro/MWh per un periodo di 20 anni. Ai partecipanti è consentito offrire premi negativi.

Tre possibili casi

Per gli energivori che beneficeranno dei prezzi ridotti dell’energia, si applicano le seguenti condizioni:

  • Mancata Partecipazione alla Gara: Se l’azienda non partecipa alla gara, il GSE considererà la sua offerta pari all’offerta minima ammessa. Le imprese beneficiarie sono infatti obbligate a costruire e gestire (o esternalizzare) il doppio della capacità necessaria a restituire l’energia ricevuta.
  • Mancata Aggiudicazione: Se l’impresa energivora non vince la gara, dovrà comunque versare al GSE il premio iniziale risultante dall’asta. Il Gestore assegnerà poi a un altro operatore la costruzione e gestione degli impianti rinnovabili, trasferendogli tale premio. Per metà dell’energia prodotta, l’operatore vincitore stipulerà un CfD bidirezionale con il GSE al prezzo di 65 euro/MWh.
  • Aggiudicazione: Se l’azienda energivora vince la gara, sarà responsabile della costruzione della nuova capacità rinnovabile per produrre il doppio dell’energia ricevuta nei primi tre anni e stipulerà un CfD bidirezionale con il GSE per 20 anni per restituire l’energia anticipata al prezzo di 65 euro/MWh (il CfD coprirà metà della capacità da costruire). Non riceverà il premio aggiuntivo.

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