Il Senato dice Si alla revisione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Tra le modifiche introdotte dal Ddl anche la riduzione dei poteri della Soprintendenza, la procedura di silenzio assenso e l'eslcusione dell'edilizi a

Il primo sì sulla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio arriva dal Senato. Gli 83 voti favorevoli permettono al Disegno di Legge delega di spostarsi verso la Camera per proseguire l’iter parlamentare. Il testo, decisamente ammorbidito rispetto alla sua prima versione, introduce diverse modifiche sulle procedure per l’autorizzazione paesaggistica, andando a modificare il D. Lgs n.42/2004, fornendo al Governo delegato, la possibilità di intervenire con Decreti legislativi ad hoc per adeguare il Codice del Paesaggio alle esigenze contemporanee.
Come cambierà il codice dei beni culturali
Come chiarito anche dalla relatrice in Aula, la senatrice Francesca Tubetti (FdI), la revisione del codice dei beni culturali avrà come obiettivo principale quello di bilanciare la tutela del patrimonio culturale con la necessità di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l’autorizzazione paesaggistica.
In sintesi, la delega al Governo avrà diverse finalità:
- Ridurre i tempi amministrativi e garantire certezza del diritto.
- Rafforzare il ruolo degli enti locali nelle decisioni.
- Rendere più efficiente l’attività delle soprintendenze, riservandole ai casi di maggior rilievo e, di conseguenza, riducendone le possibilità di intervento.
- Evitare lungaggini burocratiche che frenano lo sviluppo economico e territoriale.
Meno potere alle soprintendenza
Rispetto alla sua versione originaria presentata ad inizio agosto, il Disegno di legge delega perde i punti più contestati, mantenendo in parte il ruolo della Soprintendenza nelle decisioni finali. Tuttavia il parere espresso dall’Organo di tutela non sarà più unicamente Vincolante, ma diventerà Obbligatorio non vincolante, lasciando così maggiore discrezionalità agli enti locali.
Introdotto il silenzio-assenso
Per snellire le procedure, la revisione del codice dei beni culturali introduce alcune modifiche abbastanza significative, prima fra tutte il tema del silenzio-assenso esteso ora anche al parere della Soprintendenza. Se la Soprintendenza non si esprime entro 45 giorni, si considera automaticamente favorevole.
Nuovi interventi esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
Il Ddl delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per una revisione organica delle procedure. Questi decreti dovranno attenersi a principi e criteri direttivi specifici, come ad esempio:
- Assegnare agli enti locali l’autorizzazione per interventi di lieve entità.
- Istituire sportelli unici per le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche con risposta entro 45 giorni.
- Permettere l’autocertificazione per richieste annuali ripetitive.
- Escludere dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi relativi alle parti interne di edifici con vincolo solo sulla facciata.
- Rendere il parere della Soprintendenza obbligatorio ma non vincolante per le opere di difesa idraulica.
- Coordinamento delle soprintendenze e uniformità di azione.
- Parere centralizzato del Ministero per infrastrutture strategiche nazionali.
- Ampliamento delle opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica (edilizia libera con CILA/SCIA entro certi limiti).
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo Decreto Legislativo, ci sarà la possibilità di adottare ulteriori decreti correttivi ed integrativi per assicurare la perfetta attuazione. Come ultima clausola, il testo di revisione del codice dei beni culturali non dovrà introdurre nessuno nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica. Il testo approvato dal Senato, passa ora alla Camera.
Scarica il testo del Disegno di Legge delega












