Sospensione dei pagamenti per mancato teledistacco, dubbi sulla convenienza del repowering, nuove interpretazioni dei Tar su PAS e inizio lavori. Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili

RiGeDi e Teledistacco: primi stop agli incentivi da parte del Gse
Il Gse ha avviato le prime sospensioni dei pagamenti a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che non risultano allineati ai nuovi requisiti normativi in materia di teledistacco. Le erogazioni economiche, così come i meccanismi di ritiro dell’energia, torneranno attivi solo dopo che sarà certificato l’adeguamento alle prescrizioni introdotte dalla delibera Arera 23/2026.
La decisione è stata comunicata dal Gestore dei servizi energetici in una nota diffusa il 2 aprile, nella quale si chiarisce che i provvedimenti si basano sulle segnalazioni ricevute dalle imprese di distribuzione. La sospensione riguarda esclusivamente gli impianti risultati non conformi e resterà in vigore fino alla comunicazione formale dell’avvenuto adeguamento tecnico.
Le nuove disposizioni discendono dalla delibera Arera 23/2026, approvata il 10 febbraio, che rafforza i meccanismi di applicazione della procedura RiGeDi (Riduzione della Generazione Distribuita). L’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza del sistema elettrico nazionale nei periodi caratterizzati da una produzione eccessiva da fonti rinnovabili non programmabili.
In particolare, il provvedimento impone la piena operatività del teledistacco per gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza pari o superiore a 100 kW collegati in media tensione, prevedendo penalità economiche per gli operatori che non rispettano gli obblighi.
Secondo le stime, la quota di impianti non conformi potrebbe variare tra il 10% e il 30% del totale interessato, pari a circa 3.000-8.000 impianti e a una potenza complessiva attorno ai 19 GW.
Entro metà marzo, le imprese distributrici erano tenute a trasmettere a Terna e al Gse l’elenco dei produttori inadempienti. Per gli impianti con convenzioni attive, la sospensione degli incentivi è già operativa; per quelli inseriti in contratti di dispacciamento di terzi, è previsto un meccanismo di trattenuta economica con effetti equivalenti all’azzeramento dei ricavi.
Il quadro regolatorio si inserisce nel percorso avviato con la delibera 385/2025, che ha introdotto l’obbligo del controllore centrale d’impianto e della limitazione di potenza, misure necessarie per affrontare il problema dell’overgeneration e il superamento delle tecnologie di teledistacco basate su GSM/GPRS. Una fase transitoria, con scadenze prorogate dalla delibera 564/2025, mantiene però operativo il sistema esistente in attesa del pieno passaggio al nuovo modello.
Conto Energia, repowering al 30%: il mercato resta cauto
Resta aperto il tema di comprendere se le condizioni attualmente previste siano effettivamente sufficienti a rendere l’uscita dal Conto Energia una scelta conveniente su ampia scala e quali tipologie di impianti possano beneficiarne per prime. Nel complesso, il quadro che emerge è improntato a una certa prudenza, con una convenienza dell’operazione che non appare ancora universalmente evidente.
Il nodo centrale è la tenuta economica complessiva dell’iniziativa, che deve confrontarsi con una serie di vincoli tecnici e regolatori rilevanti. Tra questi, i limiti all’uso del suolo e la necessità di garantire determinati livelli di producibilità rendono il percorso più articolato. Inoltre, i benefici attesi restano in parte incerti, soprattutto considerando le incognite legate all’accesso ai futuri strumenti di sostegno, come il Fer X, ancora poco definiti nei tempi e nelle condizioni.
A ciò si aggiungono requisiti tecnici stringenti, come l’obbligo di utilizzare moduli conformi alle normative europee, e complessità contrattuali legate alla durata dei diritti di superficie. In questo contesto, il repowering sembra più adatto ai grandi operatori con strategie industriali di lungo periodo, mentre risulta meno attrattivo per chi valuta l’operazione esclusivamente in termini finanziari.
Secondo il Tar Lombardia, il preliminare è sufficiente a dimostrare la disponibilità delle aree nella PAS
Con la sentenza n. 474/2026, pubblicata il 1° aprile, il Tar Lombardia – sezione di Brescia – interviene su un tema centrale per lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili, chiarendo che, nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), la disponibilità delle aree può essere dimostrata anche tramite un contratto preliminare di compravendita, purché questo attribuisca al proponente poteri effettivi per avviare e gestire l’iter autorizzativo.
La pronuncia riguarda un impianto fotovoltaico di circa 5 MW previsto nel Comune di Verolanuova, per il quale l’amministrazione comunale aveva concluso negativamente il procedimento, ritenendo insufficiente il titolo prodotto dal soggetto proponente. Secondo il Comune, in assenza del trasferimento del possesso in senso “giuridico”, il contratto preliminare non sarebbe stato idoneo a dimostrare la disponibilità dei terreni interessati.
Il Tar ha però superato questa interpretazione, adottando un approccio sostanziale. I giudici ricordano che l’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 richiede la disponibilità degli immobili coinvolti dall’impianto e dalle opere accessorie, ma non impone né la titolarità del diritto di proprietà né l’esistenza di un diritto reale sul fondo. Ciò che rileva è la presenza di un titolo contrattuale che consenta all’operatore di esercitare, fin da subito, poteri concreti e funzionali allo svolgimento delle attività materiali e amministrative necessarie per conseguire la PAS.
La decisione affronta uno dei passaggi più delicati della fase autorizzativa dei progetti di grandi dimensioni: il momento in cui lo sviluppatore deve dimostrare un legame giuridicamente sufficiente con le aree, pur non avendo ancora completato l’acquisizione definitiva dei terreni. In quest’ottica, la sentenza conferma una lettura orientata alla semplificazione, riconoscendo la possibilità di rinviare la formalizzazione finale dell’investimento immobiliare a una fase successiva al rilascio del titolo.
Un ulteriore profilo riguarda la presenza di condizioni sospensive all’interno del preliminare, come quelle legate all’esercizio di diritti di prelazione o all’ottenimento del titolo abilitativo. Il Tar chiarisce che tali condizioni non escludono automaticamente la disponibilità delle aree ai fini della PAS, se il contratto consente comunque l’esercizio dei poteri necessari nella fase autorizzativa.
Infine, la sentenza ribadisce la natura procedimentale della PAS, assimilabile alla Scia: decorso il termine di 30 giorni senza l’adozione di un diniego motivato, il titolo si perfeziona per silentium, producendo effetti sostanziali e impedendo all’amministrazione di far valere successivamente motivi ostativi non rilevati nei tempi previsti.
Impianti a fonti rinnovabili, il Tar Calabria conferma la legittimità dell’inizio lavori “cartolare”
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il concetto di “inizio lavori” assume un significato più ampio e sostanziale rispetto alla tradizionale apertura del cantiere. A chiarirlo è il Tar Calabria con la sentenza n. 637/2026, pubblicata il 1° aprile, che ridefinisce i confini temporali dell’avvio delle opere alla luce delle peculiarità del settore energetico.
Secondo il Tribunale, negli interventi finalizzati alla produzione di energia da rinnovabili l’inizio dei lavori non coincide necessariamente con l’esecuzione materiale delle opere, ma con il concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale. In altre parole, il momento rilevante non è quello simbolico della “posa della prima pietra”, bensì quello in cui il progetto entra effettivamente nella sua fase attuativa attraverso una serie di atti e attività giuridicamente significative.
Tra gli elementi che possono attestare l’avvio dell’opera, il Tar individua, a titolo esemplificativo, l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate a ospitare l’impianto, l’ottenimento di misure di incentivazione, l’accettazione del preventivo di connessione alla rete elettrica, la sottoscrizione di contratti per la fornitura dei macchinari, la realizzazione di opere funzionalmente connesse e l’attivazione dei finanziamenti necessari. Tutti questi comportamenti dimostrano, secondo i giudici, la volontà concreta e irreversibile di dare corso all’iniziativa.
L’interpretazione adottata si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giustizia amministrativa, che riconosce il favor espresso dall’ordinamento, anche di matrice europea, nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili, valorizzando una lettura funzionale e non meramente formale delle previsioni normative.
Applicando tali principi, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla società Parco eolico di San Vito, annullando il decreto con cui era stata revocata l’Autorizzazione Unica relativa a un impianto eolico da 50 MW previsto in provincia di Catanzaro.
La sentenza affronta inoltre un secondo profilo di rilievo, distinguendo chiaramente tra il ritiro di una richiesta di variante progettuale e la rinuncia alla stessa nell’ambito della Conferenza dei servizi. Il giudice chiarisce che il ritiro della variante, quando motivato dalla necessità di risolvere criticità tecniche segnalate dalle amministrazioni competenti, non equivale a una rinuncia definitiva al progetto.
In simili casi, il ritiro produce solo una sospensione temporanea del procedimento, determinando un congelamento della valutazione da parte della Conferenza dei servizi, ma senza incidere sulla validità complessiva del titolo autorizzativo. Di conseguenza, si arresta anche il decorso del termine residuo entro cui completare i lavori, come indicato nell’Autorizzazione Unica.
Il quadro delineato dalla pronuncia si coordina con le recenti modifiche legislative che hanno esteso i termini per l’avvio e la conclusione dei lavori, rafforzando l’esigenza di tenere conto della complessità tecnica e procedurale che caratterizza i progetti di grandi dimensioni nel settore delle rinnovabili.













