Il provvedimento sulle aree idonee agli impianti rinnovabili si ammorbidisce rispetto alla versione licenziata dalla Giunta, ma la Regione ribadisce la sua volontà di definire precisi paletti ai grandi impianti eolici

Anche la legge sulle aree idonee della Liguria ha concluso il suo iter. Il 5 ottobre 2025 il provvedimento è stato ufficialmente promulgato mettendo fine a un percorso iniziato quasi un anno fa. Il disegno di legge, infatti, era stato approvato dalla Giunta il 20 novembre 2025 per poi essere assegnato in Consiglio a inizio dicembre. Oggi il testo finale vede la luce – l’assemblea regionale lo ha approvato all’unanimità lo scorso 29 settembre – portando con sé parecchie aspettative.
“Questo è l’ultimo tassello delle attività legate all’energia e ci consente di mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono investire in questo settore gli strumenti e le condizioni necessarie per poterlo fare”, ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia Paolo Ripamonti.
Una cosa è certa, l’assenza di opposizioni al testo identifica per la Regione un percorso condiviso e ben orientato al conseguimento degli obiettivi del PEAR, il Piano energetico ambientale, su cui Ripamonti si dice confidente di non mancare il bersaglio.
Il punto principale però è se lo stesso permetterà alla Liguria di raggiungere il proprio obiettivo di burden sharing, considerando che il territorio da gennaio 2021 a oggi ha aggiunto circa 239 MW di nuove rinnovabili a fronte di un target 2030 che ne richiede 1.059.
La legge aree idonee della Liguria
Nel complesso il testo promulgato, con i suoi 9 articoli, non riserva grandi sorprese. Come da norma l’articolo 3 definisce ulteriori superfici e aree idonee per l’installazione di impianti di energia rinnovabile in Liguria rispetto a quelle già stabilite dall’art. 11-bis del decreto legislativo 190/2024. E lo fa individuando un’idoneità generale e una per le singole fonti.
In generale rientrano nella lista di ulteriori aree idonee in Liguria per gli impianti rinnovabili ma anche per gli accumuli:
- le aree portuali esclusi i porti turistici;
- le fasce stradali extraurbane principali fino a un massimo di 300 metri dalle strade;
- i suoli consumati e impermeabilizzati (con esclusione degli impianti a biomassa);
- le aree prive di vincoli ambientali entro 300 metri da punti di connessione, cabine primarie e stazioni elettriche esistenti.
Aree idonee per il fotovoltaico:
- le aree agricole su cui operano imprese agricole nel limite massimo dello 0,8% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata);
- le aree di crisi industriale complessa (come quella del Savonese), escluse le zone soggette a vincoli;
- le cave in esercizio, compatibilmente con i piani di coltivazione e ripristino ambientale; le Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Aree idonee per l’idroelettrico, a condizione che sia garantito il parziale mantenimento del letto/andamento del fiume:
- salti idraulici preesistenti (a salto concentrato);
- i siti di sfruttamento di acque già derivate senza aumentare le portate o pregiudicare gli usi esistenti;
- impianti a salto concentrato su sbarramenti esistenti che non richiedono modifiche sostanziali;
- invasi o sbarramenti esistenti (esclusivamente per impianti idroelettrici a pompaggio).
Il caso dell’eolico
La legge ligure aggiunge anche ulteriori specifiche per gli impianti eolici di medie e grandi dimensioni: i Comuni possono individuare ulteriori aree idonee sul proprio territorio comunicando la decisione alla Regione entro 10 giorni.
Al tempo stesso il provvedimento tenta di mettere le mani avanti: entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale intende approvare una proposta di “aree non idonee all’installazione di impianti eolici”. Una posizione destinata a scontrarsi con le posizioni governative nelle aule della giustizia amministrativa ma su cui la Liguria non molla.
Recita il testo:
“Fino all’approvazione del provvedimento [nuove aree non idonee all’eolico], sono fatte salve le aree non idonee di cui alla deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 3 febbraio 2009, n. 3 (Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l’energia eolica) in quanto compatibili con le norme vigenti”.
Nella legge aree idonee della Liguria sono riportate anche alcune norme per il monitoraggio, incaricando l’amministrazione regionale di effettuare ogni sei mesi il controllo quantitativo della potenza rinnovabile installata, autorizzata o assentita per ogni provincia tramite lo sportello SUER del GSE. Con la stessa tempistica dovrà controllare l’energia condivisa nelle comunità energetiche e nei sistemi di autoconsumo collettivo.












