Nell’ambito della clausola di salvaguardia nazionale il Governo mette nero su bianco 1,2 miliardi di contributi in conto capitale per gli impianti fotovoltaici del FER X, un simil "energy release" per le PMI e nuovi fondi per la manutenzione e il recupero dei bacini idroelettrici

Flessibilità energetica, quali misure sono coperte dalla clausola di salvaguardia?
La legge di bilancio 2027 ha ancora un lungo percorso davanti a sé nonostante le tempistiche abbastanza serrate, ma al netto delle modifiche che verranno apportate nell’iter parlamentare, vale la pena analizzare da subito le misure inserite nel testo della Manovra nell’ambito della clausola di salvaguardia nazionale.
In particolare quelle destinate al settore delle energie rinnovabili: dal nuovo programma per abbattere la spesa energetica delle piccole e medie imprese ai nuovi incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici; dagli 800 milioni di euro destinati agli impianti idroelettrici a bacino agli incentivi al 100% per la riqualificazione energetica di ospedali e scuole.
Bonus 40% per i beneficiari del FER X definito
Sicuramente la novità più attesa – ma si parla del 2028 – è quella inerente la nuova capacità fotovoltaica e i beneficiari del FER X definitivo. Per loro infatti è stato pensato l’articolo 79 della legge di bilancio 2027 stanziando 1,2 miliardi di euro per l’erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW. La misura si muove entro limiti precisi: il testo per ora riporta un contingente complessivo di potenza installabile pari a 3 GW nel triennio 2028-2030 con un importo così suddiviso:
- 800 milioni di euro per l’anno 2028;
- 200 milioni di euro per l’anno 2029;
- 200 milioni di euro per l’anno 2030.
Gli incentivi saranno erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a copertura del 40% dei costi di investimento ammissibili. Ma per conoscere i criteri e le modalità operative sarà necessario aspettare il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) per i profili finanziari,
QUANDO: il decreto attuativo dovrà essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Che significa pertanto entro il 1° maggio 2027.
Le misure per i bacini idroelettrici
Doppio intervento per l’idroelettrico. Se da un lato il testo della legge di bilancio 2027 apre i cordoni della borsa del MASE a sostegno della manutenzione, del recupero e della piena funzionalità dei bacini nazionali, dall’altro introduce una contrattualizzazione dell’energia a due vie per consentire il recupero dei costi sostenuti. Ma andiamo per ordine.
L’atto autorizza una spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Allo stesso tempo prevede che l’energia prodotta venga contrattualizzata con il GSE in una misura compresa tra il 50% e l’80% dei volumi complessivi, utilizzando i contratti per differenza a due vie. Le modalità e i criteri attuativi saranno stabiliti successivamente dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).
Rafforzare il Conto Termico
L’Articolo 80 della legge di bilancio disciplina le misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica, potenziando il regime del Conto Termico.
La norma prevede l’erogazione, tramite il GSE, di contributi a copertura integrale dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione energetica tra specifiche categorie di edifici e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. Vale a dire: ospedali pubblici e alle strutture sanitarie, edifici scolastici pubblici, impianti natatori e i complessi dedicati agli sport del ghiaccio, università statali, istituzioni statali AFAM, enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.
Nel dettaglio per questa misura viene autorizzata una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro nel triennio 2028-2030, ripartita in 600 milioni di euro per il 2028 e 500 milioni di euro ciascuno per gli anni 2029 e 2030, con risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Per poter accedere alla copertura totale dei contributi, gli interventi realizzati sugli edifici o sugli impianti interessati devono garantire un requisito tecnico minimo: una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria della struttura.
QUANDO: L’attuazione e la gestione delle risorse saranno stabilite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge tramite uno o più decreti del MASE, di concerto con il MEF.
Sostegni agli energivori
Con l’articolo 82 viene introdotto un nuovo sostegno temporaneo alla spesa elettrica delle industrie energivore del valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Non un Energy Release bis, ma la finalità del meccanismo è la medesima: dar vita ad una nuova ondata di investimenti privati nella transizione energetica.
Nel dettaglio l’articolo disciplina un contributo a copertura di una quota del prezzo dell’energia acquistata fino al 50% del prezzo medio all’ingrosso di zona, calcolato su un massimo del 50% dei consumi annui per il triennio 2028-2030 e con una durata limite di tre anni. Nota bene: non solo l’energia acquistata ma anche quella autoconsumata.
La spesa sarà così suddivisa:
- 1 miliardo per il 2028 (a carico del bilancio dello Stato via MASE/GSE);
- 800 milioni per il 2029 (coperti dagli oneri generali del sistema elettrico per le rinnovabili).
- 700 milioni per il 2030 (coperti dagli oneri generali del sistema elettrico per le rinnovabili).
Stavolta tuttavia il vincolo di condizionalità ecologica, non è semplicemente la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili. Le imprese beneficiarie degli incentivi devono reinvestire almeno il 100% dell’aiuto in nuovi interventi di decarbonizzazione avviati dopo la domanda, quali impianti fotovoltaici, accumuli, efficienza energetica, elettrificazione dei processi o idrogeno pulito.
QUANDO: Le modalità operative saranno fissate da un decreto MASE-MEF entro 90 giorni.
Sostegni alle Micro, Piccole e Medie Imprese
Lo stesso sostegno previsto per gli energivori è stato predisposto anche per le micro, piccole e medie imprese (PMI). L’Articolo 83 della legge di bilancio 2027 disciplina un sostegno temporaneo dedicato, riconosciuto in misura non superiore al 50% del prezzo medio all’ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e da applicare a non più del 50% del consumo annuo del beneficiario per il triennio 2028-30
La misura prevede uno stanziamento complessivo di 3.530 milioni di euro, così suddiviso:
- 1.000 milioni di euro per l’anno 2027(iscritto nello stato di previsione del MASE e trasferito al GSE) ;
- 1.430 milioni di euro per l’anno 2028 (a valere sulla componente degli oneri generali);
- 600 milioni di euro per l’anno 2029(a valere sulla componente degli oneri generali) ;
- 500 milioni di euro per l’anno 2030(a valere sulla componente degli oneri generali).
Anche in questo caso le imprese devono investire una somma almeno pari al 100% dell’aiuto ricevuto in autoproduzione rinnovabile, sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore o gestione intelligente dei consumi.
QUANDO: Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto del MASE di concerto con il MEF definirà requisiti di accesso, massimali differenziati per dimensione d’impresa e modalità di calcolo.












