L’ultimo atto del Parlamento sdogana la deforestazione

La nuova legge forestale potrebbe essere l’ultimo atto del governo Gentiloni, che spalanca i boschi italiani alla deforestazione senza regole

deforestazione

 

La legislatura si chiude dando carta bianca alla deforestazione

 

(Rinnovabili.it) – Nelle sue ultime ore di vita, il Parlamento italiano potrebbe approvare un decreto già passato dal CdM che apre i boschi italiani alla deforestazione. Per scongiurarlo si sono mosse ieri 200 personalità tra zoologi, ricercatori, botanici, forestali ed esperti di rischio idrogeologico, che hanno firmato un appello in cui chiedono di fermare l’approvazione della nuova legge forestale.

“Il governo Gentiloni all’ultimo secondo utile vuole emanare una nuova legge forestale che darebbe il via libera a un vero e proprio assalto ai boschi italiani, permettendo un uso predatorio a discapito della loro qualità ambientale- si legge nel testo, promosso dall’associazione Ardea e dalla Stazione Ornitologica Abruzzese – Con il provvedimento che rischia di andare in discussione in uno dei prossimi consigli dei ministri non solo si apre la strada a tagli selvaggi per la filiera delle biomasse, ma si consente la vera e propria distruzione del bosco in cambio di non precisati indennizzi e compensazioni che addirittura rischiano di diventare ulteriori danni per l’ambiente”.

 

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Gli esperti che hanno sottoscritto l’appello sono convinti che la proposta del governo sia “del tutto anti-scientifica”, con l’intento di “far passare l’idea che il bosco non possa svolgere le proprie funzioni ecologiche senza un pesante intervento umano, quando invece si tratta di ecosistemi che si sono evoluti in decine di milioni di anni. Si tratta di una vera e propria ideologia auto-referenziale che nasconde in realtà le mire di chi vede nel bosco un mero fattore di profitto“.

In particolare, la nuova legge contiene alcune criticità: in primo luogo, se il bosco è cresciuto su aree precedentemente coltivate, senza limiti temporali, non verrà considerato area sottoposta a vincoli particolari. In secondo luogo, basterà garantire “compensazioni” o “indennizzi” per avere il via libera alla deforestazione. Infine, la definizione di “terreni abbandonati o incolti”, in cui rientrano anche boschi non gestiti da appena 10 anni, “permette di ampliare a dismisura interventi dettati da interessi esclusivamente commerciali di privati”.

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5 Commenti

  1. Due inesattezze: “se il bosco è cresciuto su aree precedentemente coltivate, senza limiti temporali, non verrà considerato area sottoposta a vincoli particolari.”. Sbagliato, perché la legge dice chiaramente che i vincoli temporali devono esserci e dovranno essere definiti da ulteriore normativa (inclusa quella Regionale che per Costituzione è competente in modo esclusivo in materia forestale). Inoltre, “basterà garantire “compensazioni” o “indennizzi” per avere il via libera alla deforestazione”: sbagliato perché la legge specifica che la trasformazione del bosco può avvenire solo quando “risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità” e non cagioni danno ambientali ai sensi del TU Ambiente del 2004.

    • Che fa, dice cose non corrispondenti al testo mandato al parlamento dal Governo? 1)non ci sono vincoli temporali di alcun genere né rimandi a decisioni successive (come decreti attuativi o decisioni delle regioni). L’Art.5 comma 2 lettera a) del testo (che esclude i boschi nati su ex coltivi dalla definizione di BOSCO!) è self-executing per la parte, appunto, delle aree un tempo coltivate (c’è un o che separa dagli altri casi che verranno normati dalle regioni che andranno ad aggiungere altri casi di esclusione) 2)guardi, vediamo ogni giorno interventi “compatibili”. Anche il Rigopiano era stato definito dalla Regione compatibile con il piano paesistico regionale. La norma proposta ribalta proprio il concetto attuale. Oggi la trasformazione (=eliminazione del bosco) è un evento eccezionale e può essere fatto solo per interventi con interesse pubblico. Invece qui potrà essere fatta sempre, con i limiti di cui sopra se accertati da qualcuno. Qui il problema.

      • Comunque sia il punto uno che il punto due erano già previsto dal 227 del 2001 …. Negli ultimi 17 anni…. Se n’è accorto nessuno?

  2. Gentile Giorgio,
    grazie per il suo commento. Partiamo dalla sua seconda obiezione.

    – Come può leggere sulla nota ufficiale linkata nel testo, le compatibilità di cui lei parla, in Italia – cito – “sono concesse regolarmente spesso da uffici privi di competenze specifiche se non peggio”.

    – Riguardo alla sua prima considerazione, converrà che rinviare i vincoli temporali ad ulteriore normativa, proprio sul finire di una legislatura, può far pensare i più scettici all’apertura di un grave buco normativo, il quale, de facto, per il momento elimina il vincolo temporale.

  3. Non c’è nessuna apertura alla deforestazione, ci mancherebbe.
    I limiti ci sono e, come ho avuto modo di commentare altre volte, c’è sicuramente quello del catasto. Ciò che è bosco al catasto non potrà essere oggetto di trasformazione.
    Ci saranno definizioni e piani paesistici che definiranno ulteriormente, nel caso.
    Inoltre, ci sono trattati internazionali che regolano la questione della deforestazione e quanto si possa tagliare, che rimangono. Come anche i regolamenti e le leggi di protezione.
    Il tema dei boschi di successione secondaria va tenuto in attenzione e così sarà

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