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Pubblicato il dlgs sul Market Design: cosa cambia per l’autoconsumo e per il cosiddetto “cliente attivo”

Autoconsumo, condivisione dell’energia e nuove tutele: il recepimento della direttiva UE ridisegna il ruolo dei clienti nel mercato elettrico.

Decreto market design: nuove regole su autoconsumo
Decreto market design: nuove regole su autoconsumo – Immagine realizzata con IA

Cosa prevede il decreto sul market design per i clienti finali

Con la pubblicazione del decreto attuativo dello scorso 7 gennaio sul tema del market design, che entrerà in vigore il 24 gennaio, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1711 e interviene in modo mirato sulle regole dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia.

 Il provvedimento aggiorna la definizione di “cliente attivo”, introduce in modo esplicito la condivisione dell’energia rinnovabile e amplia le possibilità operative per cittadini, imprese ed enti pubblici che autoproducono elettricità. Le nuove norme incidono direttamente anche sul funzionamento delle comunità energetiche, chiarendo diritti, limiti e strumenti contrattuali.

Che cosa cambia nella definizione di cliente attivo con il decreto sul market design

Uno dei passaggi centrali del decreto market design riguarda la modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021. La definizione di cliente attivo viene ampliata includendo esplicitamente la condivisione dell’energia elettrica, accanto all’autoconsumo e alla vendita dell’energia autoprodotta. Il cliente attivo può ora autoconsumare energia rinnovabile non solo prodotta nel luogo di consumo, ma anche generata o stoccata in siti diversi, purché nella disponibilità del soggetto o condivisi con altri clienti attivi. La norma riconosce inoltre la possibilità di trasferire il diritto all’energia rinnovabile prodotta, a titolo oneroso o gratuito, rafforzando il quadro giuridico della condivisione energetica.

In che modo il decreto disciplina la condivisione dell’energia

Il decreto sul market design introduce una definizione autonoma di condivisione dell’energia, qualificandola come una forma di autoconsumo da parte dei clienti attivi. La condivisione può avvenire tramite accordi privati o attraverso soggetti giuridici che svolgono il ruolo di organizzatori della condivisione.

Il decreto recepisce le soglie previste dalla normativa europea: per le singole abitazioni la capacità può arrivare fino a 10,8 kW, con possibilità di adattamento fino a 30 kW, mentre per i condomini si arriva a 50 kW, estendibili fino a 100 kW o riducibili fino a 40 kW. In questo quadro, i clienti attivi non assumono gli obblighi tipici dei fornitori, preservando la natura non professionale dell’attività.

Quali effetti ci saranno sulle comunità energetiche rinnovabili?

Le disposizioni del decreto sul market design rafforzano indirettamente il modello delle comunità energetiche rinnovabili, chiarendo il perimetro della condivisione dell’energia e rendendo più accessibili le forme di autoconsumo collettivo.

La possibilità di nominare un soggetto terzo come organizzatore della condivisione consente di semplificare la gestione dei rapporti con i gestori di rete, con i fornitori e con i sistemi di misura. Il decreto stabilisce inoltre che l’energia elettrica condivisa e immessa in rete venga dedotta dal consumo totale, elemento rilevante per la corretta valorizzazione dell’autoconsumo all’interno delle comunità.

Nuove tutele e diritti per chi autoproduce

Accanto agli aspetti legati alla condivisione, il decreto market design introduce nuove tutele contrattuali. Viene riconosciuto il diritto dei clienti finali a sottoscrivere contratti di fornitura a prezzo fisso e a tempo determinato, con condizioni invariabili per l’intera durata contrattuale.

 Il decreto amplia inoltre gli obblighi informativi a carico dei fornitori e rafforza le garanzie per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, prevedendo misure volte a prevenire l’interruzione della fornitura elettrica.

Perché il decreto sul market design incide sulle connessioni e sulla flessibilità della rete

Un ulteriore elemento introdotto dal decreto market design riguarda gli accordi di connessione flessibile. Questa nuova tipologia contrattuale consente di collegare impianti di produzione o di consumo anche in presenza di capacità di rete limitata, prevedendo condizioni di limitazione o controllo dell’immissione di energia. Il decreto affida ai gestori di rete nuovi obblighi di trasparenza sulla capacità disponibile, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.

Nel complesso, il decreto market design segna un passaggio nel percorso di riforma del mercato elettrico italiano. L’intervento normativo rafforza il ruolo del cliente finale come soggetto attivo della transizione energetica, ampliando gli strumenti per autoprodurre, condividere e valorizzare l’energia rinnovabile.

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About Author / Alessandro Petrone

Giornalista da oltre 20 anni, nel corso della sua carriera si è occupato di politica, economia, attualità e costume. È stato Caporedattore e Direttore Responsabile per una Casa Editrice che pubblica magazine generalisti in Italia, Germania, USA e Cina. Ha scritto e collaborato con aziende e media che si occupano di automotive, con particolare attenzione ai temi della mobilità sostenibile. Si è avvicinato al mondo dell’energia lavorando come ufficio stampa per multinazionali del settore. Da allora, si occupa assiduamente di temi legati alla transizione energetica, soprattutto nel settore automotive, e alle energie rinnovabili, scrivendo per La Repubblica, AdnKronos, 9 Colonne, The Post International. È altresì appassionato di tecnologia, informatica, fotografia e cucina con un passato da attivista LGBTQIA+.