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Attuazione Market Design, come cambia il “cliente attivo”

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2024/1711 finalizzata a migliorare l’assetto del mercato dell’energia elettrica del Blocco

Attuazione Market Design, come cambia il “cliente attivo”
Foto di Markus Distelrath da Pixabay

Mettere il cittadino al centro delle scelte energetiche nazionali. Questo l’obiettivo del nuovo decreto legislativo con cui l’Italia si appresta a dare attuazione alla Direttiva europea 2024/1711, meglio nota come Direttiva sul Market Design. Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Foti e Pichetto Fratin, ha approvato in prima lettura il testo di recepimento, introducendo alcuni cambiamenti essenziali per il mercato elettrico nostrano.

“Questo provvedimento conferma la volontà del governo di rendere il cittadino interprete fondamentale della transizione”, ha commentato il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica in una breve nota stampa.

Ma per capire a fondo le novità contenute nel decreto è necessario partire dalla norma europea.

La Direttiva Europea Market Design

Il provvedimento comunitario – entrato ufficialmente in vigore il 16 luglio 2024 – ha imposto una profonda riforma dell’assetto del mercato elettrico. Una riforma che cerca di mettere il consumatore in una posizione tutelata offrendo maggiore chiarezza nella scelta del fornitore energetico, nei contratti e nelle modalità di fissazione del prezzo. Il testo ha chiesto anche di promuovere i mini sistemi solari plug-in, e di supportare al meglio il diritto alla condivisione energetica.

Recita l’articolo 15 bis della direttiva Market Design:

  1. “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici […] abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata.
  2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico.
  3. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di: a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio.

L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.

4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia:

  • abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale;
  • beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali;
  • non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;
  • abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria;
  • in caso di conflitto, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio;
  • notifichino gli accordi di condivisione dell’energia ai pertinenti gestori di sistema.

Gli Stati membri possono adattare le soglie: per le singole abitazioni, fino a 30 kW; per i condomini, fino a 100 kW (o ridotta fino a un minimo di 40 kW)”.

Electricity Market Design: il decreto attuativo

Il testo nazionale recepisce le indicazioni comunitarie aggiornando la definizione di “cliente attivo” per includere la condivisione energetica, inserendo la possibilità per i clienti di stipulare più contratti di fornitura e accordi di condivisione dell’energia, e introducendo nuove tutele per i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica per prevenire l’interruzione della fornitura.

In questa ottica, il provvedimento introduce lo strumento degli accordi di connessione flessibile, nuovi obblighi informativi e di trasparenza per i gestori di rete, che dovranno rendere nota la capacità disponibile per nuove connessioni, innovando e semplificando la disciplina sulla condivisione di energia rinnovabile affinché risulti maggiormente accessibile per i clienti finali, civili e imprese.

Inoltre, stabilisce il diritto per i consumatori di sottoscrivere contratti a prezzo fisso di durata annuale e si ampliano i requisiti informativi nei contratti di fornitura.

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