L'Autorità di Regolazione esprime alcune considerazioni sullo schema di decreto, focalizzandosi sui termini per la ripartizione degli obblighi di risparmio energetico e il sistema d'asta

Aggiornamento Certificati Bianchi, i nodi da sciogliere
Tempo di aggiornamento per i Certificati Bianchi. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta definendo il nuovo regime dedicato al risparmio energetico, processo su cui sono essenziali le considerazioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Ed è così che nel parere del 15 aprile 2025 (175/2025/I/efr), l’Authority ha fornito il proprio giudizio sul nuovo Decreto Certificati Bianchi 2025. Le considerazioni si sono focalizzate su due temi in particolare:
- i termini per la ripartizione degli obblighi di risparmio energetico dei distributori (articolo 4, comma 8);
- il nuovo sistema d’asta (articolo 17).
Ripartizione obblighi di risparmio energetico
La bozza di decreto trasmesso dal MASE prevede, tra le varie cose, la definizione degli obiettivi in termini di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei Certificati bianchi negli anni 2025-2030. E che “entro il 31 gennaio di ogni anno” ARERA comunichi al Dicastero e al GSE la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto obbligato; quota determinata proporzionalmente al rapporto tra la quantità di energia elettrica o gas distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete e le quantità distribuite dagli stessi in Italia
L’Autorità ritiene necessaria la modifica del termine per la comunicazione della ripartizione degli obblighi al 31 ottobre di ogni anno. Questo perché i dati necessari per effettuare la ripartizione (ovvero i volumi di energia elettrica e gas distribuiti) e raccolti tramite l’Indagine annuale sui settori regolati vengono consolidati solo nel corso del secondo anno successivo all’anno di riferimento. Lasciando quindi poco spazio di manovra all’inizio dell’anno.
Sistema a base d’asta
Il decreto di aggiornamento dei Certificati Bianchi metterebbe mano anche al sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso introdotte dal DM del 11 gennaio 2017. Le aste hanno come oggetto il valore economico del TEP risparmiato adottando il criterio pay-as-bid.
Nel dettaglio lo schema prevede che il valore economico posto a base d’asta tenga “conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall’andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia 8 progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate”.
Per ARERA tuttavia tale impostazione andrebbe eliminata. L’Authority raccomanda piuttosto di limitare i criteri di definizione alle “specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate”. Un valore a base d’asta ancorato ai costi degli interventi, come già avviene per le aste per le fonti rinnovabili, ridurrebbe infatti il rischio per gli investitori.