Nuove indicazioni economiche e operative definiscono il quadro aggiornato della misura per energivori e soggetti delegati.

Come funzionano i nuovi prezzi dell’energy release 2.0 e le regole applicate alla misura
GSE ha pubblicato un aggiornamento dei prezzi dell’energy release 2.0 insieme a FAQ e regole operative approvate dal decreto direttoriale del 19 novembre 2025, fornendo un quadro completo su anticipazione, restituzione e obblighi per i clienti finali energivori.
La misura disciplina i volumi di energia rinnovabile ceduti dal GSE per 36 mesi, regolati tramite i contratti per differenza del GSE, e collegati alla realizzazione di una nuova capacità rinnovabile pari almeno al doppio dell’energia anticipata.
Le nuove tabelle includono i prezzi medi di vendita del 2025 per la fase di anticipazione e il valore del LCOE necessario per calcolare il vantaggio residuo. Il GSE chiarisce inoltre modalità di partecipazione, requisiti, garanzie e funzioni dell’addendum di delega.
Pubblicati i nuovi prezzi di vendita per l’anticipazione
Il GSE ha reso disponibili i prezzi medi mensili di vendita dell’energia nel 2025, necessari per valorizzare i flussi della fase di anticipazione. I valori vanno da 143 €/MWh di gennaio a 117,14 €/MWh per novembre, con una media tendenziale coerente con l’andamento delle zone di mercato. Questi prezzi sono applicati ai volumi mensili dell’energia oggetto del contratto.

Per la formula del vantaggio residuo, il GSE specifica che il valore di riferimento del LCOE è pari a 71,11 €/MWh, calcolato utilizzando il prezzo di esercizio medio ponderato delle offerte ricevute nella prima asta FER X .
Le FAQ chiariscono che i flussi finanziari della fase di anticipazione sono determinati utilizzando differenze tra il prezzo di cessione fisso di 65 €/MWh e i prezzi medi di vendita, e non verranno aggiornati a consuntivo. Per gli anni 2026 e 2027 vengono utilizzati i prezzi forward rilevati sulla piattaforma EEX al 30 settembre 2025 (rispettivamente 103,8 €/MWh e 97,2 €/MWh) .
Le regole sui contratti per differenza del GSE con gli obblighi di restituzione
Alla base della misura ci sono i contratti per differenza del GSE, tramite i quali viene regolata sia la fase di anticipazione sia quella di restituzione dell’energia. Come previsto dal decreto-legge 181/2023 e dalle Regole Operative approvate, la restituzione avviene per 20 anni, con un prezzo fisso di 65 €/MWh, applicato alla produzione destinata al GSE.
Il gestore conferma che la data di inizio del contratto coincide con l’entrata in esercizio dell’impianto, comunque non antecedente a maggio 2025.
Il calcolo del vantaggio residuo, fondamentale per evitare sovra-compensazioni, avviene confrontando il valore attualizzato dei flussi della fase di anticipazione con quelli della fase di restituzione. Le FAQ chiariscono che, per garantire coerenza numerica, nella formula la restituzione viene inserita come valore positivo quando ricavi inferiori ai costi indicano un’effettiva restituzione del beneficio percepito durante l’anticipazione. La funzione di minimo impedisce che il vantaggio residuo superi il valore dell’anticipazione iniziale .
Che cos’è l’energy release 2.0 e perché è importante monitorare i prezzi
L’Energy Release 2.0 è il meccanismo con il quale GSE anticipa per tre anni energia rinnovabile ai clienti finali energivori a un prezzo definito, chiedendo in cambio la realizzazione di nuova capacità rinnovabile pari almeno al doppio dell’energia ricevuta.
Il funzionamento della misura si basa su parametri economici aggiornati, come i prezzi medi di vendita dell’energia e il LCOE, cioè il costo livellato dell’energia, un valore che rappresenta il costo medio di produzione di un MWh da un nuovo impianto rinnovabile lungo tutto il suo ciclo di vita. Questi prezzi e indicatori sono utilizzati nei calcoli dell’anticipazione, della restituzione e del vantaggio residuo.
Per questo, il GSE aggiorna regolarmente i dati: monitorare costantemente i valori di prezzo è fondamentale, perché incidono direttamente sui contratti per differenza, sui flussi finanziari attesi dagli operatori e sulla corretta applicazione delle Regole Operative.
L’energy release 2.0 permette, dunque, alle imprese energivore di ricevere energia rinnovabile subito, ma richiede in cambio investimenti in nuova capacità rinnovabile, e l’aggiornamento dei prezzi è essenziale per garantire trasparenza e precisione nell’intero meccanismo.
Gli obblighi per i clienti finali energivori
Per accedere alla misura, i clienti finali energivori devono accettare la realizzazione di una nuova capacità rinnovabile pari almeno al doppio dell’energia anticipata.
Le Regole Operative ribadiscono che la mancata partecipazione alla procedura competitiva comporta l’inserimento automatico nel Cluster A, con accettazione dell’offerta minima di gara pari a –20 €/MWh.
Gli energivori possono delegare, tramite addendum, parte o tutti gli obblighi a un soggetto terzo delegato. Le FAQ chiariscono che l’addendum trasferisce:
- la regolazione del differenziale,
- la realizzazione della capacità,
- la restituzione dell’energia e delle garanzie di origine,
- il vantaggio residuo.
In caso di recesso dell’aggregatore, ciascun soggetto può proseguire autonomamente previa autorizzazione. Sono inoltre disciplinate le garanzie: la “garanzia incondizionata” copre il mancato rispetto dei 40 mesi per l’entrata in esercizio della nuova capacità, mentre la garanzia collettiva di 3 €/MWh rimane sempre in capo agli energivori .
Prezzi energy release 2.0: il funzionamento della procedura competitiva
Le nuove regole prevedono una procedura pubblica competitiva per l’assegnazione della capacità rinnovabile necessaria agli obblighi di restituzione. La gara è aperta a energivori, aggregatori, soggetti delegati e produttori terzi, con esclusione delle imprese in difficoltà o colpite da vincoli antimafia. Le FAQ confermano che:
- un soggetto può utilizzare un impianto per più contratti, previo esito positivo dell’istruttoria GSE;
- in caso di impianti parzialmente entrati in esercizio, solo la quota attiva contribuisce agli obblighi;
- il mancato rispetto dei termini di entrata in esercizio comporta decurtazioni e potenziale decadenza.
I prezzi di esercizio superiori da cui si calcolano i ribassi d’asta sono: 95 €/MWh per fotovoltaico ed eolico, 105 €/MWh per idroelettrico e 100 €/MWh per gas da depurazione, aggiornati in base all’indice dei prezzi alla produzione .
L’aggiornamento delle regole operative con il decreto del 19 novembre 2025
Il Decreto direttoriale 19 novembre 2025 n. 72 approva gli schemi contrattuali aggiornati e le Regole Operative, stabilendo che eventuali modifiche proposte dal GSE saranno approvate tacitamente in assenza di osservazioni entro 15 giorni. Il decreto recepisce anche gli adeguamenti richiesti dalla Commissione europea per garantire compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, tra cui:
- obbligo di procedura competitiva aperta e non discriminatoria;
- clausola che assicura l’assenza di sovra-remunerazioni tramite il vantaggio residuo.
Il provvedimento stabilisce inoltre che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE e deve essere comunicato a GSE, GME, CSEA e ARERA per i relativi adempimenti.













