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Pubblicato il Bando Reddito Energetico 2025

Dopo la pubblicazione del Decreto 28 marzo 2025, n. 124 di approvazione del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico arriva il bando GSE. Oltre 103 milioni di euro stanziati. Domande al via dal 13 maggio 2025.

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On line il Bando Reddito Energetico 2025

Pubblicato il Bando Reddito Energetico Nazionale 2025, con cui realizzare impianti fotovoltaici domestici in famiglie a basso reddito. Lo ha reso noto il 6 maggio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) annunciando lo stanziamento per l’anno in corso e le tempistiche da seguire.

Nel dettaglio il Fondo dedicato, il cui regolamento è stato aggiornato il 2 maggio, mette a disposizione per questo secondo bando ben 103.166.077 euro. E, anche stavolta, la parte più ingente sarà dedicata al Mezzogiorno. Nel dettaglio il budget sarà suddivise in:

  • 82.290.554 euro per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • 20.875.523 euro alle restanti regioni o province autonome.

Come richiedere gli incentivi del Reddito energetico nazionale?

La data da segnare sull’agenda è il 13 maggio 2025. Alle ore 12.00, il GSE aprirà il Portale REN (all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it/) alle richieste di incentivo. Il portale rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2025. O, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area geografica. Le domande saranno esaminate secondo una procedura a sportello che seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il beneficiario direttamente o assistito dal Soggetto Realizzatore dell’impianto (anche attraverso delega), deve:

  • inviare le informazioni necessarie a verificare la presenza dei requisiti di base (vedi Regolamento in calce) per l’accesso al servizio e l’individuazione di un Soggetto Realizzatore;
  • inserire, nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non sia già accreditato, i dati caratteristici (vedi Regolamento in calce);
  • inserire le informazioni relative alle utenze di consumo (codice POD del punto cui verrà
    connesso, titolare della fornitura, ubicazione, dati catastali, categoria catastale);
  • inserire le informazioni relative all’impianto (potenza nominale stimata, ubicazione e dati
    catastali del sito d’installazione se diversi da quelli dell’unità immobiliare);
  • inserire il dato della “spesa totale preventivata”, come fornito dal Soggetto Realizzatore.
  • inserire le informazioni di corrispondenza per l’invio di comunicazioni da parte del GSE;
  • autorizzare il GSE all’erogazione del contributo in conto capitale direttamente nei confronti
    del Soggetto Realizzatore.

In caso di accoglimento della richiesta, il Gestore stipulerà con il Soggetto Beneficiario un Contratto di Reddito Energetico ventennale (a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico). Per l’intera durata del Contratto, il Soggetto Beneficiario cederà al GSE il surplus energetico non consumato. “Le risorse economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, saranno devolute al Fondo”, ricorda il bando.

Pubblicato il nuovo regolamento del Fondo Reddito Energetico nazionale

Il 2 maggio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo regolamento del Fondo REN che, con i 96 milioni di euro rimasti (più eventuali altre risorse), finanzierà la realizzazione di una seconda ondata di impianti fotovoltaici domestici.

Ricordiamo che potranno accedere all’agevolazione solo le persone e le famiglie in condizioni di disagio economico. Ossia con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro. Oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il decreto in questione, del Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari 28 marzo 2025, n. 124, introduce importanti novità per la presentazione delle future domande di agevolazioni per l’annualità 2025,  semplificando dove possibile l’iter. 

E provando a mettere nero su bianco delle tempistiche. Nel dettaglio il regolamento, rivisto e corretto, prevede che il GSE aprirà la nuova procedura a sportello, “pubblicando il Bando almeno 7 giorni prima”. A patto di aver ricevuto il parte il via libera Organi di Controllo.

“Con questo ulteriore intervento – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichettodiamo maggiore certezza ai cittadini e agli operatori del settore. Confidiamo di poter replicare il successo registrato lo scorso anno, continuando a garantire sostegno concreto alle famiglie italiane con il duplice obiettivo di contrastare la povertà energetica e incrementare la diffusione delle rinnovabili”.

Requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto Beneficiario

Cosa cambia? Nei requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto Beneficiario viene specificato che per l’ISEE fa fede il valore della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS. Inoltre al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario dovrà possedere i requisiti di “Cliente domestico residente”, ovvero: 

  1. essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per il quale sia applicata la “Tariffa TD”, relativa al servizio di distribuzione di energia elettrica (come definita dalla Delibera ARERA 616/2023/R/eel, Allegato A Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica); 
  2. avere la residenza anagrafica nel medesimo immobile per il quale risulta essere titolare del contratto di fornitura di cui al punto precedente. La potenza contrattualmente impegnata sul punto di prelievo della fornitura non potrà essere superiore a 6 kW.

Requisiti per il Soggetto Realizzatore

Per il soggetto realizzatore viene introdotto l’obbligo di dotare gli impianti fotovoltaici di un sistema di monitoraggio della produzione, “liberamente accessibile da remoto anche dal Soggetto Beneficiario” e garantendo per tutto il periodo la regolare funzionalità. Tale sistema “deve assicurare un adeguato livello di sicurezza contro l’accesso non autorizzato da parte di terzi”. Sicurezza che deve essere garantita anche con tempestivi aggiornamenti software e/o firmware correttivi (patching) dei componenti dell’impianto.

 Novità anche per la polizza multi rischi: dovrà prevedere una durata complessiva di 10 anni con eventuale frazionamento (annuale o pluriennale) e rescindibilità annuale senza tacito rinnovo. Coprendo anche qualsiasi danno diretto e indiretto degli attacchi informatici.

Definizione della potenza dell’impianto ai fini del calcolo dell’agevolazione 

Il Regolamento del Fondo Reddito Energetico nazionale evidenzia diverse fasi di accesso al contributo in conto capitale:

  1. fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale: in tale fase si dovrà indicare il dato di potenza, espresso in kW, dell’impianto che si intende realizzare (Potenza Prenotata); 
  2. fase di istruttoria della richiesta di accesso al contributo in conto capitale: il GSE verifica, per il tramite del SII di Acquirente Unico – AU S.p.A. o attraverso la bolletta associata al POD, che la potenza di fornitura impegnata in prelievo all’atto di presentazione della richiesta sia in linea con quella dichiarata nella medesima fase. Qualora la potenza prenotata  (P Prenotata);  risulti superiore alla suddetta potenza di fornitura impegnata in prelievo, il GSE considera la potenza così come verificata (P Prelievo Verificata);
  3. fase di realizzazione dell’impianto: a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, il GSE acquisirà dal sistema GAUDI di Terna S.p.A. la potenza realizzata (P Realizzata). Tale potenza risulta essere il minor valore tra la potenza di picco (kWp) dei pannelli (P di picco) e la potenza nominale inverter (P Inverter) (kW); 
  4. fase di istruttoria della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale:
    • sarà verificata l’ammissibilità dell’intervento confrontando la potenza realizzata (P Prenotata)con la potenza impianto ammissibile (P Impianto ammissibile), pari al valore della potenza disponibile in prelievo (P disponibile), potenza di fornitura impegnata in prelievo con maggiorazione del 10% come da Norma CEI 0-21:2022-03, incrementata di 700 W di tolleranza; 
    • fermo restando l’esito positivo della verifica di ammissibilità, sarà riconosciuto il contributo in conto capitale per la sola potenza realizzata (P Realizzata) fino alla soglia massima di tolleranza pari a 200 W eccedenti la potenza prenotata (P Prenotata). Tale soluzione consente di mantenere un livello di flessibilità tra la componentistica presente sul mercato durante la fase di installazione rispetto alla soluzione progettuale definita in fase di accesso al contributo in conto capitale.

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