Ridefinito l'elenco delle aree considerate idonee all'installazione di impianti, introducendo criteri dettagliati per autorizzare il fotovoltaico nei suoli agricoli protetti

Assestamento del Bilancio della Provincia autonoma di Trento
La Manovra approvata lo scorso 31 luglio dalla Provincia di Trento ed entrata in vigore l’8 agosto 2026 conteneva al suo interno anche un passaggio fondamentale per le energie rinnovabili trentine.
L’articolo 56 e relativi allegati del provvedimento hanno infatti modificato la legge provinciale del 2022, integrando alcune disposizioni sulle cosiddette aree idonee e allineando i target territoriali a quelli di burden sharing definiti dal Governo. Nello specifico, al territorio viene richiesto un incremento di 631 MW di potenza installata entro il 2030 rispetto ai valori del 2021.
Un aggiornamento necessario che ha un obiettivo ben definito: definire i siti per l’installazione “facilitata” dei nuovi impianti, con particolare attenzione al fotovoltaico per il quale la Giunta quantificherà la potenza complessiva da aggiungere. Per la precisazione la legge inserisce uno specifico articolo per disciplinare l’installazione di impianti solari a terra e quelli agrivoltaici nelle aree agricole soggette a particolare tutela, serrando alcuni paletti normativi e allentandone altri.
Le aree idonee nella Provincia di Trento
La disciplina provinciale, ricordiamo, dovrebbe completare quella statale definendo le ulteriori aree idonee alle FER oltre a quelle già individuate dal Governo. E con la legge di Assestamento di Bilancio (L. p. 7 agosto 2026, n. 6) la lista di siti atti ad ospitare tali opere si allunga inevitabilmente, inserendo parzialmente anche le zone già validate da Roma.
La nuova lista di aree idonee nella Provincia di Trento ora contempla:
- Aree antropizzate/industriali quali zone produttive, commerciali, estrattive/cave, discariche e siti bonificati.
- Infrastrutture e Servizi quali parcheggi, strade, sedimi ferroviari e aeroportuali, aree di servizio, invasi e canali idrici.
- Impianti esistenti, ossia siti già in uso per fonti rinnovabili, con potenziamenti che comportino variazioni d’area entro il 20% (fotovoltaico escluso).
- Beni statali e militari, quali immobili della Difesa, della Giustizia o del Demanio.
In aggiunta per il fotovoltaico: Edifici/pertinenze; aree agricole entro 350 m da zone industriali o entro 300 m dalle autostrade.
In aggiunta per il biometano: Aree agricole entro 500 m da zone industriali/commerciali o entro 300 m dalle autostrade.
I Comuni potranno però aggiungere ulteriori aree idonee (es. siti compromessi o beni confiscati) tramite variante semplificata.
Fotovoltaico e aree agricole
La parte più interessante è ovviamente quella dei vincoli all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in aree agricole, ambito nel quale resta fermo quanto previsto già dalla legge provinciale sull’agricoltura del 2003.
Vengono tuttavia dettagliati i criteri tecnici, paesaggistici, agronomici e di ecologia per le zone di pregio o tutelate da soddisfare. Criteri che tagliano fuori terreni ad alta pendenza, così come campi con colture biologiche o a marchio tutelato che rappresentano la stragrande maggioranza della SAU provinciale una volta esclusi prati stabili e pascoli d’alta quota.
Riportiamo di seguito, in maniera integrale l’allegato B-bis introdotto dalla legge di Assestamento di Bilancio trentina.
| A | Criteri tecnici | 1) Producibilità minima dei pannelli di 1400 kWh/kWp, certificata da perizia asseverata sulla resa nominale |
| 2) Presenza di altre strutture (reti antigrandine, teli ciliegi, serre, etc.) | ||
| 3) Occupazione sino al 40% della SAU (per impresa) | ||
| 4) Garanzia di monitoraggio decennale della performance dell’impianto e delle colture | ||
| 5) Perizia asseverata che attesta la garanzia di tenuta statica, anche in caso di eventi meteorologici di particolare intensità; l’adempimento degli obblighi e possesso di autorizzazioni antincendio | ||
| B | Criteripaesaggistici e agronomici | 1) Adattamento all’orografia: pendenza del terreno inferiore al 15% |
| 2) Geometrie e orientamento dei moduli allineati a colture, viabilità, canali e muretti storici | ||
| 3) Priorità installazione integrata su: edifici e manufatti, aree a ridotta potenzialità colturali, superfici perimetrali con pannelli verticali bifacciali | ||
| 4) Per i terrazzamenti obbligo di mantenere l’integrità dei muretti a secco. In caso di uliveti l’installazione è limitata agli edifici | ||
| 5) Ubicazione su suoli non interessati, nei 5 anni antecedenti da coltivazioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici MASAF | ||
| 6) Uso di superfici antiriflesso e texturizzate | ||
| 7) Uso di tracker fotovoltaici orientabili anche in verticale/semi inclinati a seconda delle condizioni metereologiche | ||
| 8) Nei prati stabili, compatibilità con lo sfalcio e non alterazione del microclima e della flora originaria | ||
| 9) Nei pascoli di alta quota e aree protette, integrazione sui tetti delle strutture esistenti (baite, malghe, stalle), con finiture opache e colori locali | ||
| C | Criteri di ecologia del paesaggio e biodiversità | 1) Mantenimento delle fasce di rispetto dai corsi d’acqua ed integrazioni con la vegetazione ripariale |
| 2) In caso di schermature vegetali, utilizzo di specie autoctone e transizione verso il bosco | ||
| 3) Garanzia di inerbimento totale, tramite la conservazione del terreno naturale con inerbimento controllato o pascolo, senza uso di cemento o teli pacciamanti | ||
| 4) Utilizzo di fondazioni puntuali, possibilmente mediante utilizzo di pali direttamente infissi nel terreno tali da assicurare la reversibilità delle stesse | ||
| 5) Pulizia dei pannelli: raccolta e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia | ||
| D | Criteri di tutela del patrimonio storico e culturale | 1) Rispetto dei coni visivi e dei punti di belvedere da e verso i borghi storici, beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e i siti UNESCO |
| E | Cabine elettriche, manufatti e infrastrutture | 1) Posizionamento di manufatti; anche mobili, e opere di connessione alla rete elettrica quali cabine elettriche, trasformatori, reti di alimentazione e di distribuzione, stoccaggi e batterie in moda da minimizzare l’uso del suolo agricolo |
“Rimane inteso – ha spiegato l’Assessore all’Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree Protette, Mattia Gottardi – che gli interventi in area agricola e in area agricola di pregio possono essere effettuati esclusivamente da agricoltori, come disposto dalla normativa provinciale”.
Zone di accelerazione in Trentino
Nell’ambito delle aree idonee, la Provincia di Trento redigerà anche – previo parere del Consiglio delle autonomie locali – un piano per zone di accelerazione terrestri per l’installazione di impianti rinnovabili e accumuli. E per queste, riporta la legge, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA stessa sono escluse, a condizione che il progetto preveda le misure di mitigazione individuate in sede di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del piano stesso.












