Pichetto: “Misure concrete per famiglie, imprese ed enti locali”. Portale domande attivo da gennaio 2026. Scarica il PDF

Conto termico, le ultime novità
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Il provvedimento sostiene interventi di efficienza energetica negli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con una dotazione di 900 milioni di euro annui e incentivi fino al 65% delle spese ammissibili.
“Con il Conto Termico 3.0 mettiamo risorse importanti e regole chiare a disposizione di famiglie, imprese ed enti locali”, dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. “È una misura concreta che unisce sostenibilità, competitività e sicurezza energetica, accompagnando la transizione con strumenti immediatamente operativi. Grazie al lavoro dei tecnici del GSE e su impulso dell’Ad Vigilante, l’adozione delle regole applicative è stata anticipata rispetto ai tempi normativi, consentendo l’entrata in esercizio del portale delle richieste già nelle prime settimane di gennaio.”
Ricordiamo che le novità più grandi del Conto Termico 3.0 riguardano i nuovi interventi possibili e la copertura della spesa.
Lato efficientamento energetico degli edifici il meccanismo accoglie ora anche l’installazione di moduli fotovoltaici, di sistemi di accumulo a batterie ad essi annessi e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Unica condizione sine qua non: i lavori dovranno essere “trainati” dall’installazione di pompe di calore elettriche in sostituzione di un vecchio impianto termico.
L’incentivo assegnato rimane un contributo in conto capitale a copertura del 65% delle spese ammissibili. Tuttavia, sarà possibile arrivare al 100% in caso di lavori su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Leggi anche I nuovi contratti tipo del Conto Termico 3.0
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0
“Il documento – scrive il GSE sul proprio sito – fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente D.M. 16 febbraio 2016. In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi”.
“Inoltre – prosegue il comunicato – per gli interventi realizzati dalle imprese, i cui lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non siano stati ancora conclusi alla data del 25 dicembre 2025, fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, è possibile inviare la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi” (comma 3 dell’Articolo 25 del D.M. 7 Agosto 2025) tramite PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it.”
Interventi ammessi
Tre le macro categorie di interventi incentivabili:
- A. Efficientamento energetico (Categoria Titolo II);
- B. Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Categoria Titolo III)
- C. Diagnosi energetica (Titolo IV)
Gli interventi del tipo A riguardano il miglioramento delle prestazioni degli edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione e includono:
- Involucro: Isolamento termico di pareti/coperture (superfici opache) e sostituzione di infissi (superfici trasparenti).
- Schermature: Installazione di sistemi solari esterni (schermature o filtri) con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
- Edifici NZEB: Trasformazione degli edifici in “energia quasi zero”.
- Tecnologie di gestione: Sistemi di illuminazione efficienti, sistemi di building automation (gestione automatica degli impianti) e contabilizzazione del calore.
- Elementi infrastrutturali: Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici con batterie, purché realizzati insieme alla sostituzione del riscaldamento con pompe di calore elettriche.
Gli interventi di tipo B riguardano la produzione di calore da fonti rinnovabili in edifici esistenti e comprendono:
- Pompe di calore: Sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (fino a 2.000 kW).
- Sistemi Ibridi: Sostituzione con sistemi ibridi (factory made) o bivalenti.
- Biomasse: Sostituzione di caldaie esistenti (o riscaldamento di serre/fabbricati rurali) con generatori a biomassa.
- Solare Termico: Installazione di collettori solari per acqua calda o solar cooling (fino a 2.500 mq).
- Scaldacqua: Sostituzione di scaldacqua elettrici/gas con modelli a pompa di calore.
- Teleriscaldamento: Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti.
- Microcogenerazione: Sostituzione di impianti con unità alimentate da fonti rinnovabili.
È previsto inoltre un contributo anticipato per le Pubbliche Amministrazioni al fine di coprire le spese della diagnosi energetica; a patto che quest’ultima sia finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi sopra elencati.
Il caso del Fotovoltaico in Conto Termico 3.0
Gli impianti fotovoltaici con accumulo risultano incentivabili solo se realizzati parallelamente alla sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con una pompa di calore elettrica. E solo nel pieno rispetto di alcuni requisiti tecnici.
Nel dettaglio l’impianto fotovoltaico deve avere una potenza compresa tra 2 kW e 1 MW, ed essere in regime di autoconsumo. Occhio al dimensionamento: la produzione elettrica annua non può superare del 5% il fabbisogno energetico totale dell’edificio. Inoltre moduli solari e inverter devono essere nuovi, certificati CE e possedere alcune garanzie minime (10 anni sul prodotto, rendimento 90% dopo 10 anni per i moduli).
Specificatamente nel settore terziario, l’intervento deve ridurre la domanda di energia primaria di almeno il 20%, certificato da APE ante e post-operam.
Nel complesso l’incentivo coprirà il 20% della spesa sostenuta, entro certi limiti di costo massimo (€/kW e €/kWh), ma per gli edifici pubblici può arrivare al 100% della spesa. Nota bene: il contributo per l’impianto FV non potrà mai superare l’importo riconosciuto per la pompa di calore a cui è abbinato. E sarà erogato in un’unica soluzione se l’importo è minore o uguale a 15.000 euro, oppure in 2 o 5 rate annuali a seconda della potenza della pompa di calore.
Le regole Applicative del Conto termico riportano anche alcune premialità, maggiorazioni legate alla iscrizione o meno dei pannelli nel Registro Enea:
- +5% per moduli presenti nella categoria A.
- +10% per moduli presenti nella categoria B.
- +15% per moduli presenti nella categoria C.











