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Conto Termico 3.0, cosa cambia nel decreto 2025 per rinnovabili ed efficienza

Il MASE ha avviato il confronto le Regioni per l'approvazione definitiva del decreto "Conto Termico 3.0", il provvedimento che aggiorna il regime di incentivi dedicato alle rinnovabili termiche e all'efficienza energetica

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Guida al Nuovo Conto Termico 3.0, tutte le novità 2025

Se ne era parzialmente persa traccia con la conclusione della consultazione pubblica. Ma oggi il nuovo decreto Conto Termico 3.0 incentivante rinnovabili ed efficienza energetica (anche noto come Conto Termico 2025) torna alla ribalta. Secondo una nota stampa rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a dicembre 2024 è iniziato ufficialmente il confronto con le Regioni per l’approvazione definitiva del DM.

Non si hanno ancora date certe di pubblicazione ma fonti di settore ritengono probabile che il nuovo Decreto Conto Termico possa vedere la luce nei primi mesi del 2025, per poi attendere le nuove regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In attesa di conoscere la versione definitiva, il MASE ha confermato alcune delle modifiche normative proposte a marzo di quest’anno in materia. L’atto ministeriale infatti interviene sul meccanismo già attivo (Conto Termico 2.0) con l’obiettivo di migliorarne l’applicazione. Le novità più grandi studiate dal Dicastero? La rimodulazione degli interventi incentivabili, aprendo le porte ai piccoli impianti fotovoltaici con accumulo ed escludendo le caldaie a condensazione. Ma andiamo con ordine.

Cos’è il Conto Termico?

Il Conto Termico è un regime di incentivazione italiano che supporta gli interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con impianti di piccole dimensioni. Fornisce incentivi a fondo perduto per coprire dal 40% fino al 65% della spesa sostenuta. Con eccezioni al 100% della spesa per gli edifici pubblici. I rimborsi spesa vengono corrisposti dal Gestore attraverso rate annuali per un periodo tra 2 e 5 anni a seconda dell’intervento.

Il meccanismo, nella versione attuale (disciplinata dal DM 28/12/2012) è riservato solo a:

  • Pubbliche Amministrazioni (PA), ossia tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti scolastici, gli enti del servizio Sanitario, le Camere di Commercio, gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le società Cooperative sociali e quelli di abitanti. La PA può fare richiesta dei contributi del Conto termico in autonomia o avvalendosi di una ESCo (Energy Service Company) mediante la stipula di contratti di prestazione energetica (EPC).
  • Soggetti privati che possono fare richiesta da soli o attraverso una ESCo con contratto di servizio energia, a patto che l’azienda sia certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

Due le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione: diretto e su prenotazione.

Nel primo caso è possibile presentare richiesta solo a seguito della conclusione degli interventi, facendo domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Nel secondo – accessibile solo a PA ed ESCo che operano per loro conto (cooperative escluse) – è possibile invece presentare la richiesta al GSE per gli interventi ancora da realizzare, compilando una scheda domanda a preventivo.

Gli interventi incentivabili del Conto Termico 2.0

Questa differenza tra pubblica amministrazione e privati si riscontra anche nella lista degli interventi ammessi.

Per la PA, l’attuale Conto Termico 2.0 annovera:

  • coibentazione
  • sostituzione infissi
  • caldaie a condensazione
  • sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
  • nZEB, ossia “edifici a energia quasi zero”
  • sistemi efficienti di illuminazione
  • building automation
  • pompe di calore
  • caldaie e stufe a biomasse
  • solare termico
  • scaldacqua a pompa di calore
  • impianti ibridi a pompa di calore

Per i privati gli interventi incentivabili con il Conto Termico 2.0 sono:

  • Pompe di calore
  • Caldaie e stufe a biomasse
  • Solare termico
  • Scaldacqua a pompa di calore
  • Impianti ibridi a pompa di calore

Secondo le attuali norme in nessun caso l’incentivo può superare il 65% delle spese sostenute (e ammesse).

Nuovo Conto Termico, cosa cambia?

Il provvedimento, promosso dal ministro Gilberto Pichetto, rinnova il meccanismo di incentivazione. Come esplicitato anche dal MASE in un recente comunicato stampa “con la nuova disciplina si rende più agevole l’accesso al meccanismo, ampliando la platea dei beneficiari, la tipologia di interventi agevolabili, nonché le spese ammissibili“. 

Diverse dunque le novità introdotte rispetto al vigente decreto Conto Termico 2.0, tutte emerse fin dalla fase di consultazione pubblica. Vediamole nel dettaglio.

Beneficiari del Conto Termico 2025

La nuova stesura prevede nuovi soggetti ammissibili sia tra le PA che tra i privati. Porte aperte ai membri di comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo diffuso, così come agli enti del terzo settore (equiparati alla PA). E ai lavori a carico di edifici privati non residenziali, attualmente preclusi dal regime. Nel dettaglio:

-per gli interventi di efficienza energetica sono ammesse le amministrazioni pubbliche, gli enti del terzo settore e i soggetti privati (quest’ultimi solo per lavori su edifici appartenenti all’ambito terziario).

-per gli interventi di produzione di energia rinnovabile sono ammesse le PA, enti del terzo settore e i privati (sia per lavori su edifici del terziario che su immobili residenziali).

Incentivi del CT3.0, come richiederli

“Viene innalzato al 100% delle spese ammissibili l’incentivo per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal decreto-legge 104 del 14 agosto 2020″, spiega il MASE.

In ogni caso mano tesa alle amministrazioni pubbliche: è stato previsto, infatti, un periodo transitorio durante il quale alcune delle disposizioni per le PA del DM 16 febbraio 2016 rimarranno applicabili.

L’accesso agli incentivi del Conto termico 3.0 rimane quello a due vie:

Accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione
dell’intervento ma la data di fine lavori non deve superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Solo per i soggetti privati, in caso di pagamenti a rate per un periodo
maggiore a 120 giorni, l’ultima quota pagata dovrà essere superiore al 30% della spesa totale sostenuta
per la realizzazione dell’intervento.

Prenotazione (stesse regole del 2.0).

Una delle novità aggiunte nella versione 2025 è l’introduzione di una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite precompilata per l’installazione di generatori termici fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m2. Ma solo per apparecchi che rientrano nel catalogo GSE.

Altre novità del Decreto CT3.0

Il documento messo in consultazione dal Ministero dell’Ambiente riporta diverse novità accanto all’ampliamento di platea. Lo schema propone ad esempio di limitare l’accesso agli incentivi tramite ESCo solo ai “grandi lavori”, come ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuove installazioni di potenza complessiva superiore a 70 kW o l’installazione di impianti solari termici di dimensione superiore a 20 metri quadrati. Inoltre le ESCO perdono lo strumento della prenotazione.

Per le PA invece sarà possibile ricorrere a forme di cooperazione pubblico-privato (contratti PPP) e, dunque, “alla compartecipazione di soggetti privati alle spese di riqualificazione”.

Infine  per i soggetti privati si introducono precisi campi di interventi legati alla categoria catastale dell’immobile oggetto di riqualificazione. Nel dettaglio lo schema del Conto Termico 2025 prevede: in ambito civile residenziale, la possibilità di incentivare unicamente interventi di piccole dimensioni per la  produzione termica da FER e per l’installazione di sistemi ad alta efficienza; in ambito civile non residenziale, qualsiasi intervento di quelli ammessi senza limitazione nella taglia.

Interventi ammessi al Conto Termico 3.0

La proposta di Conto Termico 3.0 modifica anche gli interventi ammissibili.

Per essere ammissibili gli interventi devono essere realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto.

In caso di sostituzione di impianti esistenti con impianti centralizzati, l’intervento è incentivabile solo se la potenza nominale del nuovo generatore è dimensionata sui reali fabbisogni termici dell’insieme degli edifici (asseverato da un tecnico), gli edifici e le unità immobiliari sono nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento è nella disponibilità di un unico soggetto responsabile.

Inoltre tutti gli interventi devono impiegare esclusivamente apparecchi e componenti nuovi o ricondizionati e mantenere i requisiti di accesso agli incentivi per almeno 5 anni.

Interventi di efficienza energetica

Lato efficienza energetica, alla lista già presente nel Conto termico 2.0 (l’attuale normativa) si aggiungono i seguenti lavori: 

  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; 
  • installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze;

Per questi ultimi due interventi è prevista una condizione vincolante: che siano effettuati parallelamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

efficienza energetica nel cont termico 3.0
Tutti gli interventi del Conto termico 2025 in ambito efficienza energetica

Interventi per la produzione energetica da FER

Sul fronte degli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica, l’elenco si fa più articolato, aggiungendo a quanto già previsto dalla norma, la sostituzione degli impianti di climatizzazione combinata anche a quelli di produzione di acqua calda sanitaria. E aprendo le porte a pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica. Fuori invece le caldaie a condensazione.

Inoltre il testo prevede:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti alimentati a biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore;
  • l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
  • sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
Impianti termici e rinnovabili nel conto termico 3.0
Tutti gli interventi del Conto Termico 3.0 per la produzione di energia termica da rinnovabili.

Conto termico 3.0: Incentivi a fotovoltaico e batterie

La grande novità del Conto Termico 2025 è l’apertura al fotovoltaico e alla mobilità elettrica. Come mostrato dalla prima tabella, il regime 3.0 ammette tra gli interventi incentivabili anche gli impianti fotovoltaici con annessi sistemi di accumulo a batterie e le colonnine di ricarica per EV. Ma a patto che vengano realizzati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico tradizionale con un sistema a pompe di calore.

Affinché gli impianti fotovoltaici siano ammissibili al Conto Termico devono obbligatoriamente essere in assetto di autoconsumo (regime di cessione parziale) e avere una potenza tra 2 kW e 1 MW.

Secondo l’ultima bozza del MASE, l’incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo
ammissibile pari a:

  1. per l’installazione dell’impianto fotovoltaico:
    • 1.500 €/kW per impianti da 2 kW fino a 20 kW;
    • 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
    • 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
    • 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.
  2. per l’installazione del sistema di accumulo a batterie 1.000 €/kWh.

Per le colonnine di ricarica EV(veicoli elettrici), invece, la potenza minima erogabile dal dispositivo deve essere di 7,4 kW. In questo caso il limite di costo per colonnina va da 2.400 € (connessione monofase) a 8.400 € (connessione trifase) in caso di potenze comprese tra 7,4 kW e 22 kW.

Moduli, mappe e documenti

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE:

Il catalogo degli apparecchi prequalificati.

La Modulistica del CT.

Le regole applicative.

Articolo del 13 dicembre 2024, aggiornato il 3 aprile 2025

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