Pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli orientamenti pratici agli Stati membri che istituiscono nuovi regimi incentivanti a supporto delle tecnologie a zero emissioni

Incentivi NZIA, cosa sarà possibile fare e cosa no
Il Regolamento (UE) 2024/1735, noto anche come “Net-Zero Industry Act“, ha introdotto precisi obblighi per gli incentivi dedicati alle tecnologie a zero emissioni. Vincoli che riguardano i regimi pubblici dedicati a famiglie, imprese o consumatori, creati o aggiornati dopo il 30 dicembre 2025 e finalizzati all’acquisto di prodotti finali. Per aiutare gli Stati membri a far propri i nuovi vincoli, la Commissione europea ha redatto un documento di orientamenti pratici con cui mettere a terra tali indicazioni.
Ammissibilità
Il documento entra nel dettaglio dell’Articolo 28 — la cui applicazione nelle norme nazionali è scattata il 30 dicembre 2025 — chiarendo le condizioni per l’ammissibilità agli incentivi NZIA e specificando che le autorità pubbliche responsabili dei regimi possono:
- subordinare l’ammissibilità al regime a determinate condizioni;
- concedere una compensazione finanziaria supplementare proporzionata per i prodotti finali che dimostrano un elevato contributo alla sostenibilità e alla resilienza.
La compensazione finanziaria
In questo secondo caso l’importo sarebbe erogato in aggiunta alla compensazione finanziaria di base; il bonus dovrebbe riguardare esclusivamente il costo del prodotto o dei prodotti net-zero e non altri costi del progetto (es. isolamento termico o installazione).
Le autorità potranno disporre di una certa flessibilità nel determinare l’importo della compensazione, sebbene debba rimanere proporzionata e tenere conto della povertà energetica. Gli orientamenti prevedono tre massimali:
- quando la compensazione finanziaria supplementare è concessa sulla base del rispetto del criterio della resilienza e del criterio dell’innovazione o del criterio dell’integrazione del sistema energetico, la compensazione finanziaria supplementare non può superare il 5% del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore;
- quando la compensazione finanziaria supplementare è concessa sulla base del rispetto del criterio della resilienza e del criterio dell’innovazione o del criterio dell’integrazione del sistema energetico, e quando tale compensazione è concessa a cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, la compensazione finanziaria supplementare non può superare il 15% del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore;
- quando la compensazione finanziaria supplementare è concessa sulla base del rispetto del criterio della resilienza e del criterio della sostenibilità ambientale, le autorità pubbliche possono stabilire liberamente l’importo della compensazione finanziaria supplementare proporzionata.
Il documento definisce anche i criteri tecnici e i metodi di calcolo per stabilire se un prodotto “net-zero” meriti l’accesso agli incentivi o meno. Il principio chiave è che ogni prodotto deve superare una valutazione basata su punteggi. Ecco perché le autorità devono creare un sistema di valutazione chiaro, possibilmente di tipo pass/fail, che preveda il superamento di una soglia minima in ciascuno dei criteri scelti.
I 4 criteri di valutazione
Il contributo di un prodotto è dato dalla combinazione del criterio obbligatorio della Resilienza più almeno uno dei tre criteri facoltativi.
La resilienza
Recita il testo: “la valutazione del contributo alla resilienza deve tenere conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50% dell’approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all’interno dell’Unione”. La Commissione europea pubblicherà una comunicazione annuale con le quote di mercato che possa essere un riferimento per le autorità pubbliche.
Qualora dati mostrassero che non esiste un fornitore dominante sopra la soglia del 50%, o in caso di assenza di informazioni specifiche, il criterio si considera automaticamente soddisfatto. Al contrario, se la soglia del 50% viene superata da un singolo paese, il punteggio del prodotto finale viene penalizzato in base alla quantità di componenti critici provenienti da tale nazione.
Per assegnare un punteggio di resilienza a un prodotto, si possono usare due approcci:, uno qualitativo (A) basato sui criteri già usati per le aste delle rinnovabili e uno quantitativo basato sul calcolo (B) utile quando la dipendenza eccessiva (oltre il 50%) non riguarda il prodotto finale ma i suoi singoli componenti.
Sostenibilità, innovazione, integrazione
Gli altri criteri riguardano:
- La sostenibilità ambientale, intesa come l’impronta ecologica globale del prodotto, considerando fattori come l’economia circolare, la durabilità e l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Il criterio è da ritenere soddisfatto se il prodotto supera le prescrizioni minime del diritto UE o nazionale.
- L’innovazione, che premia soluzioni completamente nuove e tecnologie che introducono miglioramenti significativi rispetto allo stato dell’arte del mercato, favorendo l’introduzione di soluzioni all’avanguardia.
- L’integrazione nel sistema energetico, che valuta la capacità del prodotto di interagire positivamente con la rete.
Esempio con il fotovoltaico
Il testo di orientamenti per gli incentivi NZIA offre anche interessanti esempi. Uno dei casi affrontati nel testo UE analizza da vicino l’applicazione pratica dei criteri di valutazione ad un regime dedicato sistemi fotovoltaici.
In questo caso dal momento che poiché l’UE dipende per oltre il 50% da un unico paese terzo (la Cina) per il fotovoltaico, per rispettare il criterio di resilienza il sistema non deve essere assemblato nello stesso paese. Inoltre, componenti chiave come l’inverter, le celle e i moduli devono avere un’origine diversa da quel paese, insieme ad almeno un altro componente specifico.
Lato innovazione al sistema è chiesto di presentare almeno un elemento innovativo tra quelli elencati nelle linee guida tecniche, mentre sul fronte integrazione è necessario possieda funzionalità che favoriscano la flessibilità della rete, come sistemi di gestione dell’energia o capacità bidirezionali.












