Gli orientamenti di Bruxelles hanno lo scopo di assistere gli Stati Membri nella progettazione di regimi di aiuti di Stato basati sui contratti per differenza sul carbonio.
La Commissione ha pubblicato le linee guida dell’UE sui CCDF
Insieme alla proposta di riforma dell’ETS e al Piano d’azione per l’Elettrificazione la Commissione ha pubblicato anche le linee guida dell’UE sui CCDF. Gli orientamenti di Bruxelles hanno lo scopo di assistere gli Stati Membri nella progettazione di regimi di aiuti di Stato basati sui contratti per differenza sul carbonio (CCfD). L’obiettivo è facilitare la creazione di tali regimi in conformità con la disciplina in materia di aiuti a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG), garantendo un processo di valutazione più rapido da parte della Commissione. Le linee guida non impongono nuovi obblighi oltre a quelli già stabiliti dalle normative europee.
Gli Stati membri possono istituire regimi di aiuto diretto per l’abbattimento delle emissioni di carbonio, nei quali il contributo viene erogato in funzione delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite dai progetti durante la loro fase operativa, spesso sotto forma di Contratti per Differenza sul Carbonio (Carbon Contracts for Difference – CCfD) o di accordi contrattuali analoghi.
Prima di tutto, gli Stati Membri devono dimostrare che l’aiuto sia determinante nella decisione dei beneficiari di passare a processi produttivi più rispettosi dell’ambiente. Di norma, questo si può provare dimostrando che i rappresentativi della categoria presenterebbero valori attuali netti negativi o costi livellati di abbattimento della CO2 superiori ai prezzi del carbonio previsti.
Cosa prevedono le linee guida dell’UE sui CCDF: necessità dell’aiuto
Gli Stati membri sono chiamati a dimostrare che il progetto non verrebbe realizzato senza il sussidio, nonostante la presenza dell’ETS o di altre politiche già esistenti. Nei settori soggetti a ETS, la necessità dell’aiuto viene garantita limitando l’ammissibilità solo ai progetti che ottengono riduzioni di emissioni di gas serra più elevate rispetto ai relativi parametri di riferimento (benchmark) per l’assegnazione gratuita. Per i nuovi entranti, in alcuni regimi è richiesto il raggiungimento di emissioni inferiori al benchmark di almeno il 60%.
I regimi dovrebbero essere aperti a tutte le tecnologie e settori in competizione per evitare distorsioni. Limitazioni a specifiche tecnologie o settori sono ammesse solo se oggettivamente giustificate. Ad esempio, per tecnologie innovative a lungo termine. I lavori relativi ai progetti non devono iniziare prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.
Adeguatezza ed eleggibilità
Per quanto riguarda l’eleggibilità dei progetti, le emissioni di gas a effetto serra dell’impianto devono essere misurate a livello delle sottoinstallazioni corrispondenti ai parametri di riferimento dei prodotti industriali rilevanti ai fini dell’ETS. Quando un impianto comprende più di un benchmark, le emissioni sono valutate a livello della corrispondente sottoinstallazione. Quanto ai progetti che non riducono le emissioni al di sotto dei benchmark, i requisiti aggiornati dei benchmark per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione possono essere soddisfatti anche detraendo integralmente il costo delle quote ETS nel calcolo dei costi netti di abbattimento delle emissioni.
Per la Commissione, Stati Membri dovrebbero concentrare gli aiuti sulle imprese con le emissioni più elevate e quindi con il maggiore potenziale di riduzione delle emissioni. In tal senso, l’utilizzo della metodologia ETS serve a monitorare l’attuazione dei progetti.
La Commissione ha stabilito un ambito di ammissibilità più limitato ma non ritiene che ciò comporti delle indebite distorsioni della concorrenza. Ad esempio, l’ammissibilità è concessa quando uno Stato Membro individua motivi per ritenere che determinati settori ammissibili o tecnologie innovative abbiano il potenziale di fornire, nel lungo periodo, un contributo importante ed economicamente efficiente alla tutela dell’ambiente e alla decarbonizzazione.
Trasparenza e garanzia di una riduzione netta delle emissioni
L’aiuto non deve semplicemente spostare le emissioni da un settore all’altro. Quanto all’uso di idrogeno o biomassa, questi devono rispettare i criteri di sostenibilità e i limiti normativi settoriali dell’UE (es. idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio).
Per quanto riguarda invece l’elettrificazione, i progetti devono dimostrare che le emissioni indirette della rete elettrica siano nettamente inferiori ai risparmi diretti di emissioni ottenuti. Inoltre, il sussidio deve ridurre le emissioni dirette risultanti dall’attività industriale. Nel caso di aumento della capacità produttiva o nuove installazioni, i gestori devono impegnarsi a ridurre la capacità totale degli impianti esistenti di almeno il 90% entro l’erogazione dell’aiuto, oppure i nuovi impianti devono posizionarsi significativamente al di sotto dei benchmark ETS (per esempio, il 60% in meno).
Eliminazione graduale dei combustibili fossili
Le misure, naturalmente, non devono prolungare il consumo di combustibili fossili inquinanti. Per i progetti che utilizzano gas naturale, occorre dimostrare come verrà evitato l’effetto di blocco (lock-in), ad esempio limitandone l’uso ai casi in cui l’elettrificazione o le alternative (biomassa/idrogeno) non siano tecnicamente o economicamente fattibili, e richiedendo piani di eliminazione graduale (phase-out) o l’integrazione di tecnologie CCS/CCU applicate a emissioni intrinseche di processo.
Garanzie di implementazione
Gli Stati membri devono prevedere misure affinché i progetti approvati vengano effettivamente realizzati, fissando scadenze operative uguali e introducendo penali forfettarie in caso di ritardi o deviazioni superiori al 10% dalle traiettorie di riduzione promesse.













