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La settimana normativa: Energy Release, D.Lgs Market design, DL PNRR

Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili

La settimana normativa: Energy Release, D.Lgs Market design, DL PNRR

Il GSE delinea le principali novità dell’Energy Release 2.0

Nel corso di un webinar dedicato, il 25 novembre il Gse ha fornito un quadro dettagliato delle regole operative dell’Energy Release 2.0. L’incontro si è rivelato fondamentale perché ha confermato l’urgenza, per imprese e aggregatori, definire rapidamente le proprie strategie. A tal proposito, il Gse sta predisponendo Faq aggiornate e una serie di webinar aggiuntivi in modo da accompagnare gli operatori nella comprensione del complesso impianto normativo. 

La principale novità dell’Energy release riguarda la previsione di un contratto unico, che disciplina sia la fase di anticipazione che di restituzione. Inoltre, il contratto integra diverse previsioni del decreto Fer X, in particolare

  • obblighi di partecipazione al mercato di bilanciamento;
  • obblighi di dispacciamento per impianti sopra determinate soglie;
  • estensione del contratto per differenza (CfD) non solo all’energia effettivamente prodotta ma, in alcuni casi, anche alla producibilità attesa.

Infine, tra le altre novità, sono stati introdotti: 

  1. specifici meccanismi di contenimento, pensati per evitare che gli operatori percepiscano benefici eccessivi in condizioni di mercato che non riflettono un valore reale dell’energia;
  2. addendum per trasferire gli obblighi di restituzione: l’assegnatario può delegare a uno o più soggetti terzi la realizzazione della nuova capacità rinnovabile e la restituzione dell’energia;
  3. Procedura competitiva separata per individuare soggetti terzi disposti a subentrare negli obblighi, in alternativa a energivori, aggregatori o delegati;
  4. Nuova disciplina del vantaggio residuo, con clausola di claw-back articolata in tre opzioni alternative per eliminare eventuali extra-profitti al termine dei 20 anni di restituzione.

Circolazione dei beni oggetto di donazione: il possibile superamento dell’azione di restituzione

Il disegno di legge di semplificazione per il 2025, già approvato dal Senato e ora sottoposto al voto della Camera, contiene una novità di grande rilievo per il diritto successorio italiano: la proposta di abolire la cosiddetta “azione di restituzione”. Si tratta di un istituto che ha però generato, negli anni, numerosi problemi pratici in relazione alla circolazione dei beni che siano stati oggetto di donazione — beni che spesso comprendono immobili o partecipazioni societarie. La semplice presenza di una donazione pregressa, infatti, ha da sempre rappresentato un fattore di rischio per chi intende acquistare il bene, poiché potenzialmente esposto, anche a distanza di molti anni, alle azioni dei legittimari del donante.

Per comprendere le potenzialità della riforma, giova ricordare il sistema di protezione approntato dal Codice civile a favore dei legittimari — cioè coniuge, unito civile, discendenti e, in assenza di questi, ascendenti del defunto. A tali soggetti è riservata per legge una parte del patrimonio del de cuius, la legittima, la quale rappresenta una porzione indisponibile: il defunto non può comprometterla né mediante donazioni effettuate in vita né con un testamento che ometta, penalizzi o addirittura escluda questi stretti congiunti. La legittima opera dunque come un limite fondamentale all’autonomia privata, volto a garantire che i familiari più prossimi siano comunque tutelati al momento dell’apertura della successione. Se, per qualunque ragione, costoro ricevono meno di quanto loro spetta, la legge mette a disposizione uno specifico strumento di tutela: l’azione di riduzione.

L’azione di riduzione consente ai legittimari di chiedere al giudice di reintegrare la propria quota, prima colpendo le disposizioni testamentarie lesive, riducendole proporzionalmente; poi, ove necessario, intervenendo sulle donazioni compiute in vita dal defunto. Se però il legittimario, una volta ottenuta la riduzione delle donazioni, non riesce ancora a recuperare in concreto quanto gli spetta perché il donatario è incapiente, tramite la discussa azione di restituzione il legittimario può rivolgersi non soltanto al donatario che ha ricevuto il bene, ma anche a colui che oggi ne è proprietario, cioè all’attuale titolare del bene trasferito in passato mediante donazione. Il legittimario ha quindi la facoltà di chiedere la restituzione del bene stesso, oppure il pagamento del valore necessario a compensare la lesione della legittima. Ciò avviene anche se l’acquirente del bene ha agito in buona fede, ha pagato un prezzo congruo ed era totalmente ignaro della donazione originaria e dell’eventuale lesione della legittima.

È proprio a causa di questa esposizione del terzo acquirente di buona fede che i beni di provenienza donativa sono stati tradizionalmente percepiti dal mercato come beni problematici, determinando insicurezza nelle banche e negli investitori.

In questo contesto il disegno di legge di semplificazione propone l’eliminazione dell’azione di restituzione. Se approvata definitivamente, la riforma segnerebbe una rivoluzione copernicana nella disciplina successoria, risolvendo alla radice il problema della scarsa commerciabilità dei beni donati. 


Testo Unico Rinnovabili pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’11 dicembre 2025 — viene introdotto il correttivo al Testo unico sulle fonti rinnovabili (d.lgs. 190/2024). 

Ambito di applicazione e nuove definizioni

Il Testo unico è formalmente esteso a accumuli e elettrolizzatori. Vengono poi introdotte nuove definizioni come “interventi edilizi”, “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”: l’obiettivo dichiarato è uniformare la lettura da parte delle amministrazioni locali ma è tutto da vedere.
Su sollecitazione di Regioni e Parlamento, il decreto chiarisce inoltre i criteri per stabilire quando un progetto si considera “unico”, vale a dire quando comprende più interventi riferiti alla stessa fonte, collocati in aree vicine e riconducibili allo stesso centro di interessi.

Compensazioni territoriali e compatibilità urbanistica

Il decreto ridefinisce il meccanismo delle compensazioni territoriali, che restano comprese tra lo 0,5% e il 3%, ma vengono ora rapportate al valore economico della produzione attesa sull’intero ciclo di vita dell’impianto e non più ai soli primi cinque anni, con esclusione dell’energia autoconsumata.

Per gli impianti localizzati nelle aree idonee o nelle zone di accelerazione, gli interventi in PAS si considerano automaticamente compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi, eliminando la necessità di presentare ulteriori titoli.

Il correttivo amplia inoltre da 30 a 90 giorni il termine entro cui il titolare della concessione deve presentare la domanda di autorizzazione unica o di PAS. La validità del titolo PAS passa da uno a due anni.

Repowering 

Una novità attesa è la creazione di una corsia veloce per il repowering fino al 15% della potenza installata, con un limite massimo di 300 MW.

I tempi autorizzativi risultano dimezzati e, qualora sia necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale, la valutazione riguarderà esclusivamente l’incremento di potenza, riducendo tempi e oneri per gli operatori.

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Il decreto introduce anche un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie amministrative legate ai procedimenti autorizzatori in materia energetica.

Lo strumento intende evitare il ricorso immediato alla giustizia amministrativa e favorire la rapida soluzione di contestazioni su documentazione incompleta o sul regime amministrativo applicabile.

Aggiornamento degli allegati 

Gli allegati al Testo unico vengono aggiornati ampliando i casi ammessi alle procedure semplificate.

  • Allegato A (attività libera)
    1. inclusi gli impianti fotovoltaici flottanti sotto i 10 MW su bacini artificiali non vincolati;
    2. innalzate le soglie per gli impianti di accumulo;
    3. aggiornati limiti dimensionali e installativi per l’eolico;
    4. introdotta la possibilità di modifiche sugli impianti idroelettrici purché non comportino un incremento superiore al 15% di volumetrie e aree occupate.
  • Allegato B (interventi in PAS)
    1. inclusi nuovi impianti idroelettrici tra 500 kW e 1 MW realizzati su condotte esistenti, senza aumento di portata o di periodo di prelievo;
    2. ammesse installazioni su edifici esistenti purché senza alterazioni volumetriche, senza modifiche alle destinazioni d’uso, senza interventi strutturali e senza aumento di unità immobiliari o parametri urbanistici.

D.Lgs Market design e Dl Energia 

Il 25 novembre, in audizione al Senato sullo schema di D.lgs che recepisce la direttiva Ue 2024/1711 sul market design, Terna – tramite Valeria Vascellari, responsabile supporto regolatorio – ha manifestato la necessità di stretto coordinamento tra il provvedimento di recepimento e il prossimo Dl Energia recante misure sulla saturazione virtuale.

in particolare, sul tema delle connessioni flessibili (art. 7), la bozza prevede che i gestori di rete e il soggetto che intende connettere il nuovo impianto stabiliscano un accordo basato su un profilo di potenza massima ammessa sia in prelievo sia in immissione, abilitando la connessione di impianti anche laddove la capacità disponibile sulla rete sia inferiore a quella richiesta.

A questo proposito il TSO chiede che il nuovo quadro sia tale da “bilanciare le esigenze di connessione degli operatori con la necessità di evitare che sussista per il gestore un obbligo di connessione fisso laddove non ci sia tecnicamente la possibilità di connettere una risorsa”.

Il TSO ritiene inoltre opportuno confermare quanto previsto dalla direttiva sull’obbligo di installare un limitatore di potenza in capo all’utente, tarando così l’immissione o il prelievo alla potenza indicata nell’accordo di connessione flessibile.

Infine, il gestore “sta sviluppando un nuovo approccio al processo di connessione basato su analisi micro-zonale, volto a modellare in modo efficace i principali vincoli intrazonali al trasporto di energia e, sulla base di ciò e delle richieste di connessione ricevute, identificare soluzioni efficienti, evitando il sovradimensionamento delle opere di rete”.


Dl Pnrr in arrivo con proroga sull’agrivoltaico, biometano e CER

Il 12 dicembre si terrà una riunione dell’Ecofin, durante la quale dovrebbe essere approvata la più recente proposta italiana di modifica del Pnrr. Tale proposta include anche una proroga per i progetti di agrivoltaico, biometano e Comunità energetiche rinnovabili (Cer) finanziati dai rispettivi bandi, che non riuscirebbero a essere completati entro la scadenza del 30 giugno 2026.

Nel frattempo, il Governo sta predisponendo un decreto-legge attuativo della nuova struttura del Pnrr italiano, promosso principalmente dal ministro Foti, nel quale è previsto che questi progetti possano essere portati a termine entro il 2029.

In questo modo, gli incentivi previsti dal Pnrr non andranno perduti per il mancato completamento delle opere entro la scadenza originaria, ma saranno erogati tramite la creazione di un apposito fondo “facility” istituito presso il Gse.

Queste informazioni sono state fornite da Fabrizio Penna, responsabile della missione Pnrr del Mase, lo scorso 26 novembre.

L’esame del decreto-legge in Consiglio dei ministri dovrebbe avvenire rapidamente dopo l’ok dell’Ecofin, comunque entro la fine dell’anno.

Secondo Penna, l’agrivoltaico rappresenta un esempio di iniziativa Pnrr che aveva ottenuto risultati importanti, ma che rischiava un esito negativo a causa di difficoltà oggettive legate alle autorizzazioni e agli allacciamenti, che avrebbero potuto ritardare la realizzazione degli impianti oltre la scadenza prevista per il prossimo anno.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, le cosiddette “facility” – una delle modalità individuate per gestire i fondi europei anche dopo il 2026 – accoglieranno anche le risorse destinate a agrivoltaico, biometano e Cer. I finanziamenti Pnrr previsti per queste tre linee di intervento saranno quindi trasferiti al Gse. Secondo l’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 25 novembre, si tratta di 795,5 milioni di euro per le Cer, come già comunicato dal Mase nei giorni precedenti, mentre per agrivoltaico e biometano gli importi ammonterebbero rispettivamente a poco meno di 1,1 miliardi e oltre 2,2 miliardi di euro.

Rinnovabili • Ivano Saltarell

About Author / Ivano Saltarelli

Partner dello studio Green Horse Legal Advisory di cui è co-responsabile del dipartimento di diritto amministrativo e regolatorio per l’energia. L’avv. Saltarelli ha un’esperienza ventennale nel diritto amministrativo e regolamentare, con particolare attenzione ai settori dell'energia rinnovabile, del gas e delle risorse naturali, nonché nel diritto ambientale. Fornisce regolarmente consulenza a primari investitori nazionali e internazionali, istituzioni pubbliche e private e istituti di credito in relazione a progetti di sviluppo di impianti renewables, a progetti in partenariato pubblico-privato (PPP) e relativi appalti pubblici, a questioni ambientali. L’avv. Saltarelli presta assistenza nei contenziosi amministrativi, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dal 2016, tiene lezioni all'Università di Napoli “Federico II” per i corsi di diritto dell'energia. Nel 2020, è stato menzionato tra i migliori avvocati italiani per “Energia e infrastrutture” nel MilanoFinanza Report. Dal 2022 è menzionato come avvocato di riferimento nel settore energetico da The Legal500.
Green Horse Advisory è una boutique indipendente specializzata in advisory legale, finanziaria e ingegneristica. Assiste investitori, utility e capital provider nelle operazioni di investimento e finanziamento nel settore dell’energia e delle infrastrutture, con un approccio multidisciplinare e integrato.