Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili

In consultazione il nuovo Decreto FER Z
Il Ministero dell’Ambiente ha aperto la consultazione pubblica sul nuovo meccanismo di sostegno agli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto “FerZ”, introdotto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 199/2021. Il volume massimo di capacità assegnabile tramite le gare non potrà superare i 5 GW.
La consultazione era stata preannunciata meno di un mese fa dal direttore generale del Mase, Alessandro Noce, che aveva spiegato come il nuovo meccanismo non incentiverà il singolo impianto, ma gli operatori capaci di offrire un determinato profilo orario di fornitura, composto grazie a più impianti che verranno certificati in un registro del GSE. A questi impianti saranno associati certificati scambiabili con i partecipanti alle aste che intendono offrire specifici profili – ad esempio baseload o peak. Un’impostazione che consentirà di partecipare anche a soggetti privi di un portafoglio di impianti. Noce ha inoltre evidenziato il ruolo centrale del Macse, poiché per costruire i profili sarà necessario disporre di prodotti di time-shifting che il Macse renderà disponibili dal 2028.
Al termine della consultazione sarà pubblicato il testo definitivo, insieme agli atti connessi: definizione dei prezzi base d’asta, dei coefficienti locazionali e della progressione temporale dei contingenti, istituzione dell’albo, modalità di abilitazione degli impianti al MBR, approvazione delle regole operative e regolazione della piattaforma di scambio e del rilascio dei certificati.
Rispetto al FerX – un approccio centralizzato basato sugli asset – il FerZ fornisce segnali locazionali ma non assegna contingenti per tecnologia. Inoltre, il contratto CfD a due vie diventa più semplice e legato a profili standard, senza riferimento diretto a un singolo asset. Questo disaccoppiamento dovrebbe stimolare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche più efficienti e favorire una migliore integrazione delle nuove risorse nel mercato elettrico.
Gli aggregatori – trader e utility – rivestiranno un ruolo chiave, poiché:
- Gestiranno i CfD con il GSE, basati su profili standard.
- Dovranno gestire il rischio su orizzonti pluriennali, con lo Stato come controparte finale.
- Potranno ottimizzare mix e portafogli combinando diverse tecnologie per stabilizzare il profilo.
Rapporti con FER X, Macse, BESS e altri sistemi
Il Fer Z introduce un approccio nuovo: non si incentiva più un impianto, ma un profilo ottenuto combinando molteplici asset fisici e virtuali, inclusi prodotti di accumulo e time-shifting.
Il Fer Z dovrà essere coordinato con le aste di accumulo previste dall’art. 18 del d.lgs. 210/2021 e dalla delibera Arera 247/2023. Tale coordinamento permette ai partecipanti alle aste CfD di incorporare nelle offerte anche i costi dei prodotti di time-shifting necessari per costruire i profili richiesti. Le BESS e il Macse forniscono quindi la flessibilità indispensabile per trasformare la produzione non programmabile in un output conforme al profilo standard. Il Fer Z non è direttamente assimilabile né ai Corporate PPA né al capacity market, poiché si basa su profili teorici e non su un approccio pay-as-produced.
Rischi operativi
La sfida principale riguarda la capacità di costruire profili affidabili basati su fonti non programmabili. La capacità necessaria per coprire un profilo baseload da 5 GW dipenderà da mix, disponibilità di accumuli, prodotti di time-shifting e distribuzione geografica.
Le zone con minor diversificazione rinnovabile e con BESS non già approvvigionati tramite la prima asta Macse saranno probabilmente svantaggiate.
Sono previste penali economiche, calcolate sulla base del costo medio di generazione delle tecnologie non mature, per il mancato rispetto dell’obbligo annuo di immissione di energia rinnovabile da impianti iscritti all’albo. Il decreto introduce inoltre meccanismi correttivi per le riduzioni di produzione dovute a interventi di rete, con effetti sul rilascio dei certificati. L’impatto economico di tali misure sarà chiaro solo dopo la pubblicazione delle Regole Operative. Molti elementi cruciali non sono inclusi nel decreto e saranno oggetto di decreti successivi o delle Regole Operative:
- Coefficienti locazionali, da definire con decreto ministeriale sulla base delle analisi di Terna e GSE.
- Nuovi profili standard, aggiuntivi rispetto al baseload.
- Requisiti tecnico-patrimoniali dei partecipanti.
- Penali e violazioni che comportano risoluzione contrattuale ed escussione della cauzione.
- Criteri per l’iscrizione all’Albo degli impianti.
- Regole di compensazione degli obblighi tra anni diversi.
- Modalità e tempistiche delle garanzie.
- Dettaglio dei contingenti e loro progressione temporale.
Tra gli aspetti attesi potrebbero comparire requisiti legati all’origine europea o nazionale delle tecnologie, in linea con il Net Zero Industry Act.
Il Correttivo al TU FER
Mercoledì 12 novembre le commissioni competenti — Ambiente e Attività produttive della Camera e Ambiente del Senato — hanno espresso un parere favorevole, accompagnato da alcune osservazioni, sull’atto del governo n. 332, cioè lo schema di decreto legislativo che modifica il Testo unico sulle rinnovabili. Il via libera è arrivato dopo un ciclo di audizioni nelle commissioni parlamentari. Nella stessa giornata, durante una seduta della commissione Attività produttive, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro ha fornito chiarimenti sul concetto di “area occupata” e sulle sue implicazioni nelle procedure autorizzative riguardanti interventi di revamping e repowering degli impianti fotovoltaici.
Nel parere approvato, le commissioni della Camera sollecitano interventi correttivi riguardo alla definizione di avvio dei lavori, alla valutazione degli impatti cumulativi, alla compatibilità automatica con gli strumenti urbanistici delle Pas nelle aree idonee, alle misure compensative, alla regolamentazione delle servitù e ai progetti relativi agli impianti idroelettrici e geotermici. Si chiede inoltre di prendere in considerazione modifiche riguardanti: il riconoscimento dell’interesse pubblico prevalente per gli impianti situati in aree idonee, l’inclusione degli interventi di rete tra le opere connesse e infrastrutture essenziali, la definizione di area occupata, le compensazioni anche per gli impianti di accumulo e di biometano, la normativa sugli espropri, la Pas per gli interventi sugli impianti di biometano e le linee guida per gli impianti fotovoltaici galleggianti.
Su posizioni analoghe si colloca il parere espresso dalla commissione del Senato, che inoltre richiede una definizione di impianto agrivoltaico come struttura che garantisca la continuità dell’attività agricola; modifiche riguardanti la piattaforma Suer per le autorizzazioni; l’obbligo, nell’ambito della Pas, di allegare il progetto di connessione approvato, la documentazione sulla disponibilità delle superfici e la verifica della conformità urbanistica; interventi sul meccanismo del silenzio-assenso, sull’intesa con la Regione e sull’attivazione delle procedure di Via e di verifica di assoggettabilità nelle autorizzazioni uniche; nonché aggiornamenti relativi ai progetti offshore, alle connessioni rinnovabili in ambito aeroportuale, all’idrogeno, al repowering degli impianti idroelettrici e alla Pas per i fotovoltaici galleggianti.
Sempre mercoledì, rispondendo a un’interrogazione del deputato PD Alberto Pandolfo, il sottosegretario Barbaro ha precisato che la definizione di area occupata dagli impianti rinnovabili potrà essere affrontata nella revisione delle linee guida previste dal DM 10 settembre 2010. Ha inoltre ribadito che gli interventi di repowering e revamping di impianti fotovoltaici situati in aree agricole, effettuati tramite Pas, sono consentiti solo se non aumentano la superficie occupata dall’impianto, come stabilito dal decreto Agricoltura.
Il CGARS conferma la legittimità dei trasferimenti di progetti prima dell’entrata in esercizio
Due società di Starlight Energy hanno ottenuto pareri favorevoli dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) che, con le sentenze n. 758 e 759 del 13 ottobre 2025, hanno annullato il divieto regionale di trasferire (voltura) le autorizzazioni per progetti di energie rinnovabili prima della loro entrata in esercizio, stabilendo così un principio fondamentale per il corretto funzionamento e la competitività del mercato siciliano delle energie rinnovabili.
Questa decisione rappresenta un precedente significativo per tutti gli operatori attivi nello sviluppo e nel trasferimento di progetti di energie rinnovabili nella Regione, fornendo finalmente la tanto attesa chiarezza giuridica sulla legittimità dei trasferimenti di progetti prima dell’entrata in esercizio.
La Regione Sardegna approva una nuova mini-moratoria di 90 giorni per le FER
Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la proposta di legge n. 146, intervenendo sulla normativa regionale relativa alle aree idonee (L.R. 20/2024).
Le modifiche introdotte stabiliscono la sospensione dei procedimenti attualmente in corso e l’inammissibilità di nuove domande riguardanti progetti situati in zone considerate non idonee (che rappresentano la gran parte del territorio regionale) per un periodo di 90 giorni. Entro questo termine dovrebbe essere adottato un regolamento che definisca le modalità per la corretta realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile sia nelle aree non idonee sia in quelle ordinarie. È previsto inoltre che:
- qualora un impianto ricada contemporaneamente in aree idonee (allegato F) e in aree non idonee (allegati A, B, C, D, E), prevale la qualificazione come area non idonea;
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo situati nelle zone urbanistiche omogenee D e G (a destinazione commerciale e logistica), prevale invece il criterio di idoneità, purché vengano rispettate le norme territoriali, urbanistiche, ambientali e paesaggistiche.
Illegittima risulta sia la moratoria ex se che la regola che attribuisce prevalenza al criterio di non idoneità: così come formulata, sembra applicabile anche a quelle aree che l’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 considera idonee, le quali non possono essere declassate a ordinarie né, tantomeno, essere qualificate come non idonee.
Il D.L. 175/2025 e le nuove aree idonee
Il D.L. 175/2025 in vigore da sabato 22 novembre u.s. ha anticipato la riforma delle aree idonee inizialmente prevista all’interno del c.d. Decreto Energia.
Il nuovo art. 11-bis del TU FER ridisegna il perimetro delle aree idonee ex lege in modo significativamente più limitativo rispetto all’impostazione del 199/2021. Ad una prima e sommaria analisi è possibile delineare come segue le principali novità.
Assenza totale di disciplina transitoria
Il DL non contiene alcuna norma di salvaguardia per i procedimenti autorizzativi in corso.
I progetti già in avanzato stato di sviluppo potrebbero risultare non conformi ai nuovi criteri, generando sospensioni, rigetti e contenzioso. L’assenza di transitorietà replica il vizio già censurato dal TAR Lazio in relazione al DM Aree Idonee e crea un vero e proprio “vuoto di tutela” per la pipeline esistente.
Conferma del divieto di fotovoltaico a terra in area agricola — con apertura parziale all’agrivoltaico standard
Il DL conferma il divieto generalizzato di installazione di FV a terra su aree agricole. La novità positiva è l’apertura agli impianti agrivoltaici “standard”, ora definiti, ma con una condizione generica: moduli “adeguatamente elevati da terra”, lasciando tuttavia spazio a forti discrezionalità amministrative e a incertezza operativa per gli sviluppatori.
Aree idonee per il fotovoltaico
Viene chiarito il dubbio molto attuale in sede giudiziale sull’interpretazione delle aree idonee per il fotovoltaico che sono in aggiunta e non complementari al rispetto delle condizioni indicate per le restanti aree idonee. Il c.d. solar belt (aree nel buffer di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale è ora valido solo per impianti biometano.
Stretta sulle aree agricole vicine a stabilimenti
| Prima (199/2021 + prassi MASE) | Ora (11-bis) |
| 500 m da stabilimenti/impianti industriali | 350 m |
| Lettura estensiva MASE: inclusi impianti FER esistenti | Ammessi solo stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) |
| Inclusi anche stabilimenti destinati ad attività agricola | Esclusi gli stabilimenti industriali agricoli |
→ Risultato: si riduce drasticamente la possibilità di utilizzare aree agricole “di margine”, che costituivano una quota importante della pipeline FV utility-scale.
Eliminazione delle aree non vincolate fuori fascia (ex c-quater)
La precedente categoria residuale — che rappresentava un importante bacino di aree idonee automatiche — viene completamente soppressa. Le Regioni potranno qualificarle come idonee, ma non sono più idonee ex lege.
In aggiunta, sembra molto pericoloso l’inciso in cui si vieta alle Regioni di qualificare come idonee quelle aree ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
Mancanza di coordinamento normativo
Il DL sostituisce di fatto l’impianto del 199/2021 ma non prevede l’abrogazione espressa del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. Decreto Aree Idonee), anche se la relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione del DL sembra ammettere l’abrogazione implicita.
Aree Idonee per BESS
Non viene chiarito se la disciplina vale anche per BESS, nonostante ruolo centrale nel contesto delle FER.












