Analisi settimanale delle novità normative e regolatorie sulle rinnovabili in Italia
Derating delle batterie nel capacity market 2028: coefficienti differenziati per macrozona
L’autorità di regolazione del settore energetico ha approvato le nuove disposizioni relative al mercato della capacità formulate dal gestore della rete di trasmissione nazionale. Con la delibera pubblicata il 23 luglio sono state recepite le modifiche alla disciplina del capacity market e alle relative disposizioni tecniche di funzionamento, poste in consultazione all’inizio dell’anno.
Tra i profili centrali figura il derating dei sistemi di accumulo elettrochimico, ossia la riduzione, intenzionale o automatica, delle prestazioni massime del dispositivo. Il derating serve a confrontare tecnologie diverse su una base comune, normalizzandone il contributo all’adeguatezza del sistema elettrico. Per le batterie il nodo è il vincolo energetico: la loro effettiva operatività dipende dalla possibilità di stoccare energia prodotta da altri impianti, dal contesto di sistema e dalla zona di mercato. Pur riconoscendo che gli accumuli possono sostituire generatori termoelettrici e ridurre i picchi di carico residuo, il gestore osserva che, all’aumentare della loro diffusione, si riduce il contributo incrementale della nuova capacità di accumulo all’adeguatezza. Il derating rappresenta quindi il coefficiente di declassamento che fissa la quota di capacità remunerabile delle batterie rispetto a quella nominale.
Il gestore ha rivisto la proposta sui tassi di derating delle batterie per l’asta 2028, differenziandoli su base geografica per macrozone e illustrando la modalità di determinazione, che tiene conto di dati aggiornati sulla diffusione attesa di tali accumuli. Per la capacità nuova di accumulo elettrochimico e di tipo solare offerta ma non selezionata nell’asta relativa all’anno di consegna 2027, è stato precisato che i tassi da applicare per la procedura relativa al 2028 corrispondono a quelli della capacità non presente nella curva di offerta per il 2027. L’allegato quantitativo per il 2028 contiene inoltre i dati sulle curve di domanda per la relativa procedura concorsuale, dipendenti dallo standard di adeguatezza.
Verificata positivamente la conformità delle proposte, l’autorità ha stabilito che l’efficacia delle nuove disposizioni tecniche sia limitata all’asta per l’anno di consegna 2028. I documenti dovranno essere approvati dal ministero competente e poi pubblicati almeno sessanta giorni prima della data dell’asta, che verosimilmente non potrà tenersi prima della fine di settembre o dell’inizio di ottobre.
Piemonte, aree idonee alle rinnovabili: la legge regionale è ora efficace
È entrata in vigore la legge regionale che individua le ulteriori aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicata sul supplemento ordinario del bollettino ufficiale del 28 luglio. Il provvedimento, approvato dal consiglio regionale il 21 luglio, contiene alcuni emendamenti che hanno introdotto modifiche rispetto alla versione precedentemente licenziata dalle commissioni competenti, a sua volta già ampliata rispetto alla proposta iniziale presentata dalla giunta ad aprile.
Una prima novità riguarda la possibilità per i comuni di elevare fino a un massimo del 3% il limite della superficie agricola utilizzata destinabile all’installazione degli impianti, in questo caso per iniziative finalizzate all’autoconsumo agricolo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili, mentre in precedenza il riferimento era al solo autoconsumo industriale.
Tra le ulteriori aree idonee sono state aggiunte le grandi rotatorie stradali, a condizione che gli impianti siano realizzati nel rispetto del codice della strada e non compromettano la sicurezza. È stato invece eliminato il riferimento, inizialmente previsto, alle aree comprese in una fascia fino a 350 metri intorno ai centri di elaborazione dati; tali strutture restano comunque citate in un’altra disposizione, rimasta invariata, che considera idonee le aree racchiuse entro un perimetro non distante più di 350 metri dalle zone a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o destinate all’insediamento di centri dati.
Il testo definitivo prevede inoltre che la giunta approvi, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli indirizzi localizzativi per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico non integrati, con attenzione alla sicurezza, alla tutela paesaggistica e ambientale e alla salvaguardia delle colture di pregio. È stato altresì chiarito che l’individuazione delle ulteriori aree idonee deve rispettare la disciplina statale e regionale applicabile ai siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità e alle relative zone di protezione, intese sia come aree “core”, ossia i siti veri e propri, sia come aree “buffer”, esterne e adiacenti alle zone tutelate.
Modifiche riguardano infine i criteri per l’agrivoltaico. È stato rimosso il divieto, in precedenza previsto, di introdurre nuovi vincoli localizzativi, requisiti tecnici o condizioni ostative non contemplati dalla normativa statale vigente: il mandato della giunta è ora orientato alla definizione di criteri volti ad assicurare il mantenimento delle condizioni per tutto il periodo di operatività degli impianti, così da garantire la continuità delle attività agricole e la tutela del potenziale agricolo del territorio.
Data center: pubblicata la modulistica per la richiesta di autorizzazione
A pochi giorni dalla diffusione dei primi indirizzi operativi sul regime autorizzativo introdotto dalla recente normativa in materia per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati, il MASE ha reso disponibile una serie di documenti relativi alla presentazione dell’istanza di autorizzazione.
In particolare, viene messo a disposizione a questo link il modello di istanza per il rilascio dell’autorizzazione del progetto di centro dati nell’ambito del procedimento unico previsto dalla normativa di riferimento, insieme al modello da allegare all’istanza, contenente l’elenco delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari.
La documentazione comprende inoltre il modello di avviso al pubblico, anch’esso previsto dalla stessa normativa, che l’istanza deve contenere nei casi di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, nonché le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale e le prime indicazioni operative a supporto della corretta presentazione delle istanze e dello svolgimento dell’iter procedimentale.
L’obiettivo dichiarato è quello di assistere i proponenti nella predisposizione delle istanze e di favorire una gestione uniforme ed efficace del procedimento autorizzativo.
Aree idonee: i confini del potere di giudici amministrativi e autorità paesaggistiche
La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 5999, pubblicata il 13 luglio 2026, ha delimitato lo spazio entro cui la giustizia amministrativa e gli enti preposti alla tutela del paesaggio possono intervenire sulle autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La controversia originava dal diniego del titolo per un impianto fotovoltaico, motivato dalla presenza di un vincolo paesaggistico ritenuto idoneo a escludere la qualificazione dell’area come idonea per legge.
Il principio affermato è che, quando la qualificazione di un’area come idonea per legge non costituisce oggetto specifico del ricorso, il tribunale amministrativo non può riesaminarla autonomamente basandosi sul parere di un’autorità dotata di sole funzioni consultive. Agendo in tal modo, il giudice di primo grado ha oltrepassato i limiti della propria giurisdizione di legittimità e violato il principio di corrispondenza tra ciò che viene chiesto e ciò su cui ci si pronuncia.
Secondo la decisione, la verifica delle condizioni normative che rendono un’area idonea avviene già nella fase istruttoria preliminare affidata all’amministrazione competente. Si tratta di una valutazione che riguarda profili urbanistici, territoriali e localizzativi, relativi alla conformazione dei luoghi e alla presenza di infrastrutture o insediamenti significativi, materia sulla quale è l’amministrazione locale a disporre della competenza istituzionale.
Nessuna norma, invece, attribuisce all’organo statale di tutela paesaggistica il potere di stabilire in via definitiva se un’area sia idonea o meno. A tale amministrazione spetta la valutazione degli interessi paesaggistici e culturali, senza però un ruolo sostanzialmente decisorio sull’intero procedimento autorizzativo. Ne consegue che il parere negativo di tale organo non può essere considerato vincolante.
La pronuncia precisa altresì che l’ente competente al rilascio del titolo semplificato non può recepire integralmente un parere paesaggistico negativo senza svolgere una propria autonoma valutazione del progetto, del contesto territoriale, dei contributi istruttori delle altre amministrazioni e del complessivo bilanciamento degli interessi.
Annullato il regolamento sui controlli in materia di incentivi energetici
Con sentenza n. 5755 pubblicata il 16 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il regolamento sui controlli previsto dalla normativa in materia di fonti rinnovabili, adottato all’inizio del 2026 dal soggetto gestore per disciplinare la classificazione delle violazioni e le percentuali di riduzione degli incentivi. È stata invece confermata la legittimità del diniego dei titoli di efficienza energetica a un operatore che aveva cumulato gli incentivi con altri contributi pubblici.
Il fondamento dell’annullamento è il difetto assoluto di attribuzione del potere. Il gestore, infatti, è una società per azioni a capitale pubblico e non una pubblica amministrazione in senso proprio: come tale, non dispone di un potere regolamentare esterno, se non nei casi in cui una legge lo preveda espressamente, previsione che nella fattispecie manca. Al contrario, la norma di riferimento affida al ministero competente il compito di disciplinare i controlli attraverso decreto ministeriale.
I giudici hanno inoltre censurato un ulteriore profilo del regolamento, ossia la previsione secondo cui la semplice presentazione della domanda di riduzione equivaleva ad accettazione delle contestazioni mosse dal gestore e a rinuncia all’azione in giudizio. Una disciplina di questo tipo, secondo il collegio, comprimeva il diritto alla tutela giurisdizionale in assenza di qualsiasi fondamento legislativo.
Sul merito della vicenda, invece, l’appello dell’operatore è stato integralmente respinto. La società sosteneva che i contributi ottenuti tramite fondi di un programma operativo cofinanziato non dovessero qualificarsi come incentivi statali e potessero quindi cumularsi con i titoli di efficienza energetica. Il collegio ha disatteso tale ricostruzione, osservando che quei fondi sono cofinanziati dallo Stato e ricadono pertanto nel divieto di cumulo stabilito dalla normativa in materia di rinnovabili e dal relativo decreto ministeriale attuativo.
Impianti fotovoltaici a terra: il divieto sulle aree agricole del 2024 non ha effetto retroattivo sui procedimenti già in corso
Il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, introdotto nel 2024, non può arrestare i procedimenti autorizzativi già avviati prima della sua entrata in vigore. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo della Regione Lazio(sent. N. 12523/2026), che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo a un impianto da quasi 92 MW.
La vicenda riguarda un progetto fotovoltaico collocato in un comune del centro Italia, con opere di connessione in un territorio limitrofo. Un’associazione di consumatori aveva impugnato l’autorizzazione rilasciata dalla Regione, sostenendo che l’iniziativa dovesse essere bloccata perché situata in area agricola e non riconducibile alle eccezioni ammesse.
La disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/2021, introdotto dal Dl 63/2024, esclude, come regola generale, la possibilità di installare moduli fotovoltaici a terra nelle zone che gli strumenti urbanistici qualificano come agricole. Sono tuttavia previste alcune eccezioni, tra cui aree già considerate idonee dalla legislazione nazionale, come siti industriali, cave e miniere dismesse, superfici prossime ad autostrade o stabilimenti produttivi e aree interne agli impianti produttivi, alle condizioni stabilite dalla legge.
Il tribunale ha respinto la tesi dei ricorrenti. L’istanza era stata presentata nel 2020 e il procedimento, riaperto nel 2022 a seguito di una precedente pronuncia, costituiva la prosecuzione del medesimo iter. Il divieto del 2024 non contiene alcuna previsione che ne stabilisca l’applicazione retroattiva e, secondo i giudici, una sopravvenienza normativa non può travolgere procedimenti già in corso e ampiamente istruiti.
Nel corso dell’iter la potenza dell’impianto era stata ridotta rispetto alla proposta iniziale, con una minore superficie recintata e l’inserimento di opere di mitigazione, tra cui un uliveto e un maggiore arretramento rispetto ai beni paesaggistici, ottenendo un parere favorevole con condizioni dall’autorità competente in materia culturale. Per il tribunale tali modifiche non hanno dato luogo a un progetto autonomo, ma hanno rappresentato l’evoluzione dell’iniziativa originaria. Ne consegue che il divieto del 2024 non può bloccare automaticamente i progetti avviati in precedenza, né una modifica significativa comporta di per sé l’apertura di un nuovo procedimento.
Rinnovabili: dichiarata incostituzionale anche la “mini-moratoria” della Regione Sardegna
Dopo avere già censurato una prima moratoria e gran parte della legge regionale sulle aree idonee, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della cosiddetta “mini-moratoria” sulle fonti rinnovabili (sent. n. 144/2026). Al centro della decisione vi è la disposizione che prevedeva la sospensione, fino all’adozione di un apposito regolamento regionale, dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti rinnovabili collocati in aree non qualificate come idonee. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento già consolidato in precedenti decisioni del 2025, secondo cui la transizione energetica deve essere perseguita attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale.
La Corte ha rilevato che la normativa regionale eccede la competenza legislativa riconosciuta dallo statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di derivazione europea diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, principi che vincolano anche le autonomie speciali nell’esercizio delle rispettive competenze. La disciplina è stata inoltre ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiché blocca indistintamente i procedimenti senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici.
La sentenza ribadisce infine che la qualificazione di un’area come non idonea non comporta un divieto assoluto di installazione, ma esclude soltanto l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, con la conseguenza che i singoli progetti restano valutabili attraverso gli ordinari procedimenti.
Nel motivare la decisione, la Corte ha precisato che la transizione energetica, pur costituendo un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo, non determina l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio: alle regioni resta la possibilità di incidere sulla localizzazione degli impianti mediante strumenti conformativi e di pianificazione, purché tali competenze non si traducano in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia né compromettano la continuità del sistema autorizzativo nazionale.
Proprio su questo profilo la regione ha valorizzato la pronuncia, leggendovi il riconoscimento della centralità del proprio ruolo nella pianificazione territoriale e nella localizzazione degli impianti, e ha annunciato che proseguirà nella definizione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa regionale, nel rispetto delle indicazioni della Corte e a tutela degli interessi paesaggistici, ambientali e socio-economici del territorio.
Rinnovabili: il risarcimento dovuto dalla PA per i dinieghi illegittimi
Quando la Pubblica amministrazione respinge in modo illegittimo il progetto di un nuovo impianto a fonti rinnovabili, così da precludere al privato la possibilità di accedere agli incentivi per la produzione di energia, può essere tenuta a risarcire i guadagni andati perduti. È il principio di carattere generale affermato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 5880, pubblicata il 20 luglio 2026, destinata potenzialmente a incidere su altri procedimenti autorizzativi nel settore delle rinnovabili.
La vicenda riguarda l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, in un primo momento negata per due volte dall’amministrazione regionale alla società proponente, sulla base del parere sfavorevole dell’ARPA in merito agli impatti cumulativi, e infine rilasciata soltanto oltre dieci anni dopo la prima istanza. Entrambi i dinieghi erano stati annullati dal TAR Puglia; la società aveva quindi agito nuovamente in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima attività provvedimentale. Accolta la domanda in primo grado, l’appello dell’amministrazione è stato respinto.
La pretesa risarcitoria si fonda sulla cosiddetta perdita di chance, ossia sul venir meno della possibilità di accedere al regime incentivante allora vigente a causa del ritardo con cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Secondo i giudici, non è decisiva la circostanza che i lavori siano stati avviati solo di recente, a distanza di circa due anni dal rilascio del titolo, poiché ciò non esclude che i tempi di realizzazione sarebbero potuti essere diversi se l’autorizzazione fosse stata concessa già nel 2012, quando occorreva costruire rapidamente l’impianto per accedere agli incentivi.
La pronuncia sottolinea che l’amministrazione aveva respinto per due volte l’istanza in base sostanzialmente alla medesima motivazione, attribuendo illegittima prevalenza al parere dell’ARPA rispetto alle diverse determinazioni delle altre amministrazioni coinvolte: circostanze che confermano la sussistenza della colpa e l’assenza di un errore scusabile. Quanto alla quantificazione del danno, il giudice non ha fissato criteri puntuali, ma ha rimesso all’amministrazione la formulazione di una proposta risarcitoria; in mancanza di accordo, la questione potrà tornare davanti al giudice.













